T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 09-02-2011, n. 117 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 28.9.2010 il sig. S.P., ha ottenuto, da parte del Giudice di Pace di Cassino, la sentenza n. 3247/2009, con la quale si condannava l’Ente comunale resistente al pagamento in suo favore della somma complessiva di Euro 1.1.37,00, a titolo di risarcimento del danno subito dall’autovettura intestata al ricorrente, oltre al rimborso spese forfetario del 12,50%, IVA e CPA come per legge.

Detta sentenza, depositata in data 22.10.2009, munita di formula esecutiva in data 17.5.2010 non è stata impugnata dal Comune di Cassino.

In data 28.9.2010 la parte ricorrente ha notificato al Comune di Cassino atto di diffida e messa in mora, con il quale l’ente territoriale è stato intimato a dare esecuzione alla ridetta sentenza n. 3247/2009

Essendo rimasto infruttuoso il termine di trenta giorni stabilito, la stessa ha proposto il presente ricorso, chiedendo l’esecuzione della richiamata sentenza.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Nella camera di consiglio del 13.1.2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
Motivi della decisione

1 – Con il ricorso in esame si chiede che l’intimata Amministrazione provveda a dare esecuzione alla sentenza n. 3247/2009 emessa dal Giudice di Pace di Cassino in data 28.9.2009.

2- Con specifico riferimento alla sentenza di cui in questa sede si chiede l’esecuzione, in primo luogo si accerta il suo passaggio in giudicato, non essendo stata impugnata nei termini.

Si registra inoltre la persistente inerzia, per oltre trenta giorni, da parte dell’Ente comunale, a seguito dell’atto di diffida e messa in mora notificato in data 28.9.2010 dalla parte deducente.

Pertanto si ravvisano tutti i presupposti di legge per l’accoglimento del presente ricorso, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di dare esecuzione alla predetta sentenza n. 3247/2009 entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

3 – In caso di mancata esecuzione entro il temine assegnato, vi provvederà un commissario ad acta, individuato sin da ora nel Prefetto di Frosinone o suo delegato, la cui nomina avverrà automaticamente, allo scadere del suddetto termine.

4 – Le spese e gli onorari del presente giudizio seguono la soccombenza, ponendosi a carico del menzionato Ente comunale e quantificandosi come in dispositivo, mentre con separato decreto, all’esito dell’eventuale intervento del citato commissario ad acta e previo suo deposito di nota spese, si provvederà a liquidare il quantum dovuto al medesimo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Comune di Cassino di dare esecuzione alla sentenza del Giudice di Pace di Cassino entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza, con l’avvertenza che, in mancanza, provvederà un commissario ad acta, da individuarsi nel Prefetto di Frosinone o suo delegato, al quale viene assegnato un termine di novanta giorni per l’espletamento dell’incarico, decorrente dall’eventuale dalla sua nomina, che avverrà automaticamente allo scadere dal suddetto termine attribuito all’Amministrazione.

Condanna il Comune di Cassino a versare alla parte ricorrente la somma complessiva di Euro 1.000,00 (mille/00), a titolo di spese e competenze del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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