T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 09-02-2011, n. 116 Ordinanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 20.3.2000, tempestivamente depositato, il sig. A.D.S. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe a mezzo dei quali gli è stato ingiunto mediante successiva diffida di provvedere i vasi allegatamente posizionati sul marciapiede antistante il proprio garage in via San Rocco 71 ed il ripristino dello stato dei luoghi.

A sostegno dell’introdotta impugnativa l’interessato ha dedotto: incompetenza; violazione del codice della strada, carenza d’istruttoria, falsità dei presupposti, carenza ed insufficienza della motivazione e dei presupposti, sviamento.

Il Comune di Terracina si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa e svolgendo successivamente la propria difesa con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza di discussione.

Con ordinanza n. 418/2000 dell’11.5.2000, la sezione disponeva incombenti istruttori, a cui peraltro il comune non dava riscontro.

Con successiva ordinanza 559/2000 emessa nella camera di consiglio del 13.6.2000 la sezione accoglieva la proposta domanda cautelare.

All’udienza del 13.1.2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Come emerge da quanto brevemente suesposto in fatto il ricorrente lamenta sotto più profili l’illegittimità degli atti in questa sede impugnati sia con riferimento all’obbligo di motivazione che si sarebbe configurato a carico dell’Amministrazione in occasione dell’adozione di un provvedimento idoneo ad incidere su di un’area avente natura non pubblica, sia all’irragionevolezza di un’ordinanza allegatamente non sorretta da obiettivi riscontri relativamente alla esistenza di un diritto pubblico sul marciapiede in questione.

Il Comune di Terracina pur essendo stato investito, con ordinanza istruttoria, a fornire documentata relazione tecnica a dimostrazione di quanto contestato, anche alla luce delle deduzioni del ricorrente, non ha peraltro ottemperato alla stessa.

Il ricorso appare fondato.

Osserva, anzitutto, il Collegio che i dati di fatto che l’amministrazione resistente pone a base del provvedimento di sgombero appaiono connotati da incertezza e non possono giustificare l’adozione di un provvedimento come quello che forma oggetto della presente impugnativa.

Si deve rilevare, a tal proposito, che il deducente ha fornito una ricostruzione delle vicende inerenti all’area cortilizia pertinenziale, corredata da documentazione fotografica, che si assume abusivamente occupata, in termini tali da far fondatamente dubitare della esattezza delle allegazioni comunali.

D’altro canto, l’ amministrazione intimata non ha fornito alcun riscontro a sostegno della esistenza di diritto pubblico sul marciapiede in questione, ancorché tale aspetto fosse stato espressamente fatto oggetto di istruttoria da parte del collegio.

In una situazione controversa come quella sopra evidenziata, in cui gli elementi di prova addotti dalle parti avrebbero potuto essere neutralizzati solo attraverso una pronta risposta dell’autorità comunale, il Collegio non può non rilevare l’allegato difetto d’istruttoria.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, potendo restare assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti.

Le spese, i diritti e gli onorari di difesa seguono la soccombenza e possono essere liquidati, in difetto di produzione di nota spese, in complessivi Euro 1.000,00, oltre ad oneri di legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza impugnata.

Condanna il Comune di Terracina a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 1.000,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A., a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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