Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-03-2011, n. 7010 Contratto individuale di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di M.G.L., premesso di aver lavorato alle dipendenze della società Forti sino al 31 dicembre 1984 quale impiegato direttivo di categoria A e di essere passato dal 1 gennaio 1985 alle dipendenze della società Safin – controllata dalla famiglia F. – dove, inquadrato nel 1991 come dirigente, veniva licenziato nel 1997, assumeva la sussistenza di un patto di riassunzione, concluso con An. e F.P. in qualità di amministratori della società, per indurlo ad accettare il passaggio diretto nella nuova società costituita per la gestione della contabilità del gruppo e chiedeva, quindi, l’accertamento dell’esistenza di tale patto con condanna delle contropartì al risarcimento del danno per inadempienza.

L’adito giudice respingeva la domanda e la sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Genova.

La predetta Corte premesso che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado, non poteva considerarsi richiesta neppure ad probationem la forma scritta del dedotto patto di riassunzione, nè poteva qualificarsi come recesso ad nutum il rifiuto del G. di accettare la riassunzione con la qualifica precedentemente rivestita, riteneva, in base alle dichiarazioni testimoniali, raggiunta la prova circa la esistenza dell’allegato patto. Aggiungeva poi, la Corte territoriale che doveva qualificarsi come ampliamento dell’originaria domanda, e come tale inammissibile, la specificazione, avvenuta nelle note difensive autorizzate del 27 maggio 2006, secondo la quale la pattuizione comportava la riassunzione presso la società Forte con il trattamento in godimento maturato presso la società Safin. Rilevava, inoltre, la Corte genovese che la pattuizione, per le stesse allegazioni del ricorrente in ordine ai motivi, comuni alle parti, aveva la funzione della condizione di garanzia della stabilità della condizione lavorativa e non poteva prevedere il riconoscimento anticipato di posizioni e diritti del tutto ipotetici ed eventuali, quali l’attribuzione della qualifica dirigenziale e particolari livelli retributivi. Pertanto, concludeva la Corte del merito, la condotta della società, consistente nell’offrire al G. la riassunzione con il riconoscimento di tutti i benefici derivanti dall’anzianità di carriera, era conforme al patto con conseguente insussistenza di qualsiasi inadempimento.

Avverso questa sentenza il G. propone ricorso per cassazione assistito da due censure, illustrate da memoria.

Resistono con controricorso le parti intimate che propongono a loro volta ricorso incidentale condizionato sorretto da tre motivi, specificati da memoria. A tale impugnazione resiste con controricorso il G..
Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi in quanto riguardano la impugnazione della stessa sentenza.

Con la prima censura del ricorso principale il G., denunciando violazione dell’art. 414 c.p.c., in relazione all’art. 99 e segg. c.p.c., nonchè motivazione contraddittoria ed incongrua, pone ex art. 366 bis c.p.c., i seguenti quesiti di diritto:." Se costituisce ampliamento della domanda come tale inammissibile, la specificazione del bene giuridico preteso dalla parte ricorrente e già individuato nell’atto introduttivo attraverso la richiesta di condanna della controparte al pagamento di una somma risultante dai conteggi – trascritti nelle premesse del ricorso e nelle produzioni espressamente indicate come parte integrante del ricorso – dai quali si evince la individuazione del diritto preteso in relazione alla portata economica della domanda";

2. "se in caso di richiesta di accertamento della conclusione di un contratto predeterminato "nel caso patto di riassunzione" costituisca ampliamento della domanda l’esatta determinazione del contenuto dell’accordo a seguito dell’istruttoria espletata che ha chiarito il già specificato contenuto del contratto";

3. "se in caso di richiesta di accertamento della conclusione del contratto predeterminato "nel caso patto di riassunzione" costituisca ampliamento della domanda la specificazione di una condizione accessoria allorquando lo stesso giudice a quo ha ritenuto non espressamente individuata tale condizione nel ricorso introduttivo".

Con il secondo motivo del ricorso principale il G., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg. in relazione agli artt. 2697 e segg. c.c. e 116 c.p.c. ed omesso esame delle risultanze istruttorie nonchè motivazione contraddittoria ed incongrua, formula ex art. 366 bis c.p.c., i seguenti quesiti di diritto: 1 "se costituisca violazione dell’art. 1362 c.c. e dei principi in tema d’interpretazione di un contratto verbale la mancata indagine sulla volontà delle parti e l’omessa valutazione delle risultanze delle prove testimoniali che tale accordo hanno confermato"; 2. "se costituisca violazione dell’art. 1362 c.c. e dei principi in tema d’interpretazione di un contratto verbale il riferimento ai principi di conservazione dell’atto e di buona fede fondando il convincimento su sensazioni personali che possono ugualmente portare ad un convincimento di segno opposto"; 3:

"se sia conforme a diritto non prendere neppure in esame alcune prove essenziali ai fini decisori sul presupposto che l’accordo reale non può essere determinato, nel suo contenuto, affidandosi alla memoria dei testimoni".

Preliminarmente va rilevato, in relazione all’eccezione d’inammissibilità dei motivi per violazione degli artt. 360 e 360 bis c.p.c., sollevata dalle parti resistenti, che secondo giurisprudenza di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso nel cui contesto trovino formulazione, al tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, ciò costituendo una negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366 bis c.p.c. (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione) giacchè si affida alla Corte di Cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione (V. Cass. 11 aprile 2008 n. 9470 e Cass. 23 luglio 2008 n. 20355 cui adda, nello stesso senso, Cass. 29 febbraio 2008 n. 5471).

Nella specie vi è appunto, in ciascuna censura, la contemporanea deduzione di violazione di legge e vizi di motivazione che si conclude con la formulazione, per ogni motivo, di una pluralità di quesiti, i quali però, non consentono, tuttavia, la esatta inviduazione del fatto controverso (Cass, S.U. 31 marzo 2009 n. 7770).

Tra l’altro manca la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (Cass. 1 ottobre 2007 n. 2063).

Nè può demandarsi a questa Corte di estrapolare dai singoli quesiti di diritto e dalla parte argomentativa quali passaggi siano riferibili al vizio di motivazione e quali alla violazione di legge, diversamente sarebbe elusa la ratio dell’art. 366 bis c.p.c..

Tanto, del resto, corrisponde alla regola della specificità dei motivi del ricorso ex art. 366 c.p.c., n. 4.

Difettando, pertanto, in relazione al dedotto vizio di difetto di motivazione la specifica indicazione del fatto controverso, le censure vanno intese come limitate alla denuncia di una violazione di legge.

Tanto precisato e così limitato l’ambito del sindacato devoluto a questa Corte di legittimità, rileva il Collegio che il primo motivo è infondato.

Secondo questa Corte, infatti, l’interpretazione della domanda e l’apprezzamento della sua ampiezza, oltre che del suo contenuto, costituiscono, anche nel giudizio di appello, ai fini della individuazione del devolutum, un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell’esistenza, sufficienza e logicità della motivazione (Cfr. Cass. 6 ottobre 2005 n. 19475 e Cass. 6 febbraio 2006 n. 2467, nonchè in particolare Cass. 12 ottobre 1998 n. 10101 seguita da Cass. 25 settembre 2002 n. 13945 – la quale ha precisato che il sindacato su tale operazione interpretativa, in quanto non riferibile ad un vizio in procedendo, è consentito alla Corte di cassazione nei limiti istituzionali del giudizio di legittimità). Peraltro va rilevato che la specificazione contenuta nelle note difensive autorizzate del 27 maggio 2006, secondo la quale la pattuizione comportava la riassunzione presso la società Forte con il trattamento in godimento maturato presso la società Safin, implica certamente un thema decidendum che, se non dedotto tempestivamente e ritualmente, comportando un diverso ambito d’indagine, costituisce certamente domanda nuova e come tale è inammissibile se dedotta in corso di causa.

Nè ai fini della esclusione della novità della prospettazione in parola può assegnarsi rilievo decisivo alla mera allegazione di conteggi relativi a retribuzioni concernenti la qualifica dirigenziale non potendosi, da tale allegazione, in difetto di ogni ulteriore di specificazione, desumere la deduzione di una determinata condizione alla pattuizione posta a base della domanda.

Il secondo motivo del ricorso, con il quale il G. sostanzialmente critica la interpretazione fornita dalla Corte del merito della pattuizione secondo la quale la stessa non comportava l’obbligo delle controparti alla riassunzione del ricorrente presso la società Forte con il trattamento in godimento maturato alle dipendenze società Safin, rimane assorbito risultando del tutto ultronea qualsiasi questione concernente l’esistenza o meno di una condizione la cui allegazione è stata ritenuta quale inammissibile ampliamento della originaria domanda.

I ricorsi incidentali condizionati, relativi alla natura transattiva della pattuizione ed alla conseguente necessità della relativa prova per iscritto, nonchè alla nullità del contratto per carenza dei requisiti previsti dall’art. 1325 c.c. ed al vizio di motivazione circa gli elementi del contratto, rimangono assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente principale, sostanzialmente soccombente.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbiti i ricorsi incidentali. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 82,00 per esborsi oltre Euro 2.500,00 per onorario ed oltre spese, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2011.

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