T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 09-02-2011, n. 115

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 4.8.2010, tempestivamente depositato, il sig. S.N., cittadino albanese, impugna il provvedimento in epigrafe con cui il Questore della Provincia di Latina gli ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dal medesimo inoltrata in data 11.6.2004, sul rilievo che: "lo straniero, con alias di R.S., nato il 30.7.1973 in Albania risulta destinatario di due provvedimenti di espulsione entrambi eseguiti con accompagnamento immediato verso lo stato di appartenenza emessi l’uno in data 11.5.1999 dal Prefetto della Provincia di Bari e l’altro in data 3.9.2001 dal Prefetto della Provincia di Terni.

A sostegno della introdotta impugnativa l’interessato ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto ari profili.

Con ordinanza n. 459 emessa nella camera di consiglio del 21.10.2010 la sezione accoglieva la proposta domanda cautelare.

Resiste l’amministrazione intimata.

Alla udienza del 13.1.2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Con il provvedimento impugnato il Questore della provincia di Latina ha negato al ricorrente, cittadino albanese, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, in quanto dai rilievi dattiloscopici cui è stato sottoposto in data 16.5.2005 è risultato che egli è stato destinatario dei succitati provvedimenti di espulsione entrambi eseguiti con accompagnamento immediato verso lo stato di appartenenza e tale circostanza è stata ritenuta ostativa al rilascio del permesso in applicazione dell’articolo 5 del d.lg. 25 luglio 1998, n. 286.

Il ricorso è fondato.

L’art. 1, comma 8, lett. a) D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito con modificazioni con la legge 9.10.2002 n. 222, esclude dalla regolarizzazione prevista dalla normativa medesima i lavoratori extracomunitari nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno a meno che non sussistano "le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale". La norma poi prosegue con l’enunciazione delle particolari fattispecie, estranee alla fattispecie in esame, in cui tale revoca non può essere disposta, che peraltro in questa sede è possibile tralasciare non essendo attinenti alla situazione da esaminare.

Segnatamente, alla stregua della citata disposizione, sono considerati ostativi al conseguimento della legalizzazione tutti i provvedimenti di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, che sono invece considerati ostativi "salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettivi riguardanti l’inserimento sociale".

La previsione di chiusura della lettera a) succitata, soggiunge che "Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all’articolo 3, comma 4 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera."

Il comma 2 dell’art. 2 della stessa norma invece prevede che "Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno".

Tale essendo il quadro normativo, osserva il Collegio è fondata la doglianza con la quale si lamenta che il diniego del rinnovo sia intervenuto senza la previa verifica discrezionale delle condizioni per disporre la revoca del provvedimento espulsivo. Posto, infatti, che la normativa in esame, con riferimento alle espulsioni diverse da quelle collegate al diniego di premesso, prevede, con le sole eccezioni tassative qui non ricorrenti, che la ricorrenza delle condizioni della revoca fa venir meno la valenza ostativa del pregresso atto espulsivo, se ne ricava che, esclusa la ricorrenza di una revoca automatica per le ragioni prima esposte, l’amministrazione avrebbe dovuto avviare il procedimento di revoca per poi assumere, a seguito della sua definizione da parte dell’autorità competente, le determinazioni finali in ordine alla richiesta di rinnovo (cfr. Cons. Stato, sez. VI 18.12.2007, n. 6527).

Nel caso di specie è stato poi documentato che il ricorrente è genitore di una bambina nata in Italia nell’anno 2004 (cfr. certificato di nascita in atti).

Il ricorso deve pertanto esser accolto.

Sussistono gusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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