Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-03-2011, n. 7009 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 2788 del 2008, rigettava l’appello principale proposto da A.G., nei confronti della società Trasimeno spa, avverso la sentenza n. 1754 del 2006 del Tribunale di Salerno e dichiarava assorbito l’appello incidentale proposto da quest’ultima.

1.1. La Corte d’Appello riteneva, concordemente con il giudice di primo grado, che mancava prova idonea della dedotta simulazione ovvero dello scopo fraudolento perseguito dai soci in ordine all’atto della costituzione della Trasimeno spa.

Ed infatti, affermava il Giudice dell’appello, che dalla prova testimoniale, valutata in uno alla documentazione, era venuto fuori solamente il dato oggettivo che la costituita Trasimeno spa aveva, in sostanza, esercitato la stessa attività commerciale, di imbottigliamento dell’olio, già svolta a suo tempo, sin dagli anni ’60, dalla società Oleifici Trasimeno srl (di cui l’ A. prospettava di essere agente) e poi cessata (ad agosto 1984), assumendo parte del personale di quest’ultima società ed utilizzando il medesimo materiale pubblicitario.

2. Ricorre A.G. prospettando due motivi di impugnazione, articolati in più profili.

3. Resiste con controricorso la società Trasimeno s.p.a., eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per decadenza dal termine annuale, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. 4. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 del c.p.c.
Motivi della decisione

1. Deve innanzi tutto essere esaminato il problema dell’ammissibilità del ricorso, in quanto notificato oltre il termine annuale dal deposito della sentenza.

1.1. In proposito, nella memoria ex art. 378 c.p.c., il ricorrente ha dedotto che la tempestività della notifica andava determinata con riguardo alla data della prima richiesta di notifica.

2. L’eccezione, proposta dalla controricorrente è fondata.

2.1. Un primo ricorso veniva avviato alla parte di persona (Trasimeno s.p.a. come si legge sulla ricevuta di accettazione della raccomandata, sulla busta e sull’avviso di ricevimento), presso indirizzo corrispondente a quello del domicilio eletto nel giudizio di merito, a mezzo del servizio postale in data 26 novembre 2009, ma non risulta notificato, in quanto il destinatario (in data 29 novembre 2009) non fu reperito dall’ufficiale postale all’indirizzo indicato (v. la certificazione apposta sull’avviso di ricevimento che reca la dichiarazione: "mancata consegna del piego a domicilio per irreperibilità del destinatario sconosciuto").

Tale omissione non è sanabile atteso che, quando il procedimento notificatorio non si è concluso mediante consegna di copia conforme all’originale dell’atto da notificare (il che rende la notifica non compiuta, ma solo tentata), ci si trova di fronte non ad un atto nullo, ma del tutto inesistente, perchè mai entrato a far parte della realtà dell’ordinamento. In relazione ad esso non si rende, perciò, applicabile la disposizione di cui all’art. 291 c.p.c, comma 1, secondo la quale la rinnovazione della notifica nulla impedisce ogni decadenza (Cass. n. 14487 del 2007, n. 7358 del 2010).

Una seconda notificazione del ricorso per cassazione veniva effettuata con spedizione a mezzo del servizio postale, in data 3 dicembre 2009, tardivamente.

Il termine annuale era scaduto il 28 novembre 2009, poichè la pubblicazione della sentenza era avvenuta in data 28 novembre 2008. 3.11 ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

4. Come nel caso della nullità della notifica (Cass. n. 20000 del 2005), va ritenuta l’ammissibilità del controricorso notificato (nella specie, con spedizione a mezzo del servizio postale il 29/30 dicembre 2009) oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro per esborsi, Euro 3500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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