T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 09-02-2011, n. 1268 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ome da verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso iscritto al n. 1308/2006, la società G.C. Ambiente impugnava innanzi al TAR del Lazio (mediante atto di riassunzione ai sensi dell’art. 3, comma 2 -quater del d.l. n. 145/2005, conv. in l. n. 21/2006), il decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti in Campania, n. 660 del 15.11.2005, con cui veniva disposta, ai sensi dell’art. 1 O.P.C.M. n. 3397/2005, la nomina di commissari ad acta per il recupero degli importi dovuti dalla G.C. Ambiente "relativi al pagamento della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti nonché di maggiorazione e contributi di compensazione ambientale nell’interesse del concessionario del servizio, di questo Commissariato di Governo e degli altri soggetti aventi diritto".

In particolare deduceva:

– che l’istituto del controllo sostituivo deve ritenersi limitato, sul piano soggettivo, ai Comuni e ai Consorzi, e non può essere esteso ad una società consortile, di diritto comune, sia pure in mano pubblica;

– che, comunque, il Commissario Delegato non era stato autorizzato a derogare alle norme civilistiche in tema di fonti delle obbligazioni, autonomia negoziale, bilancio e formazione della volontà delle società di capitali, formazione dei titoli esecutivi e di riscossione, nonché in tema di azioni ordinarie e speciali per il recupero dei crediti e di riscossione coattiva;

– anche a volere ammettere siffatto controllo sostitutivo, il potere di riscossione coattiva è stato tuttavia non correttamente esercitato laddove, invece, parte ricorrente vanta a sua volta crediti di rilevante importo sia nei confronti del Commissariato che delle società controinteressate;

– la Gesco ha comunque contestato i pretesi crediti azionati dal Commissario di Governo con note del 3.10.2005 e 20.10.2005. Parte ricorrente evidenzia, in particolare, di avere maturato nei confronti di F.C. s.p.a. crediti per euro 8.838.111, 58, per i quali pende giudizio civile innanzi al Tribunale di Salerno, nonché euro 9.633.121, 42 nei confronti del Commissariato, azionati con ricorso monitorio;

– avverso le presupposte ordinanze che hanno dichiarato e/o prorogato lo stato di emergenza, deduce, in particolare, l’illegittimità derivante dall’esistenza di una situazione contingente e straordinaria, atteso che l’emergenza rifiuti in Campania è di antica data e ha sostanzialmente determinato la sovrapposizione di un sistema amministrativo e di gestione alternativo a quello ordinario.

Con ricorso iscritto al n. 4243/2009, la società ha quindi impugnato una diffida, emessa in data 19.3.2009 dal Capo Missione nominato ai sensi del d.l. n. 90/2008, relativa al pagamento di euro 18.703.268, 87 quale "posizione debitoria residua" per il servizio di smaltimento rifiuti.

Deduce:

– che il potere di riscossione coattiva di cui all’art. 2 della l. n. 21/2006, è venuto meno il 31.5.2006;

– che il provvedimento impugnato è viziato da incompetenza in quanto il Capo Missione ex art. 1, comma 3, d.l. n. 90/2008 non dispone degli stessi poteri già attribuiti al Commissario Delegato (transitati, semmai, in Capo al Sottosegretario di Stato – Capo del Dipartimento della Protezione civile);

– che comunque le O.P.C.M. n. 3682/2008 e 3686/2008, non hanno conferito gli speciali poteri di riscossione coattiva già attribuiti dalla l. n. 21/2006 in favore del Commissario Delegato;

– la diffida di pagamento non è stata preceduta da una fase istruttoria (tale non potendo ritenersi il mero richiamo alle risultanze contabili di F. e F.C. s.p.a.);

– non sono state comunque considerate le rilevantissime pretese creditorie della ricorrente;

– il potere di riscossione coattiva avrebbe dovuto essere esercitato in favore della stessa Gesco, in quanto anch’essa compresa nel novero dei soggetti affidatari del servizio di smaltimento dei rifiuti

Si sono costituiti per resistere, in entrambi i ricorsi, il Commissario di Governo per l’Emergenza rifiuti in Campania, il Sottosegretario di Stato, Capo del Dipartimento della Protezione civile, nonché le società F. e F.C. s.p.a.

Con ordinanza n. 1128/2006 del 22.2.2006, l’istanza cautelare proposta nel ricorso n. 1308/2006 veniva respinta.

Le parti hanno depositato memorie.

I ricorsi sono stati trattenuti in decisione alla pubblica udienza del 26 gennaio 2011.

2. In via preliminare, si dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe, in quanto oggettivamente e soggettivamente connessi.

I ricorsi, peraltro, debbono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, così come rappresentato da parte ricorrente con memoria conclusionale e confermato all’udienza di discussione dal difensore presente.

2.1. Lo stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, è cessato il 31.12.2009.

Alla "Missioni", previste dal d.l. n. 90/2008 (conv., con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123) sono subentrate l’Unità Stralcio e l’Unità operativa, di cui all’art. 2 del d.l. n. 195/2009, (conv. in legge. con modificazioni, dalla l.n. 26/2010), i cui compiti sono disciplinati dagli artt. 3 e 4, stesso decreto.

Inoltre, ai sensi dell’art. 5, comma 2 "Le previsioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate nell’ambito dell’emergenza rifiuti nella regione Campania cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2009, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso alla stessa data, che cessano alla naturale scadenza".

L’art. 12 detta particolari disposizioni per la "riscossione dei crediti nei confronti dei Comuni campani" nonché per l’accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi operanti nell’ambito del ciclo di gestione dei rifiuti, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione.

2.2. La presente controversia concerne l’esercizio dei poteri di riscossione coattiva, in particolare attraverso la nomina di Commissari ad acta, conferiti al Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel settore dei rifiuti della Regione Campania con O.P.C.M. 28.1.2005, n. 3397, al fine di porre sollecito rimedio alle "situazioni di inadempienza dei comuni, e dei relativi consorzi, o altri affidatari, che conferiscono rifiuti solidi urbani (RSU) agli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR), rispetto sia attività da compiersi per conseguire il pagamento della relativa tariffa e dei contributi da parte dei cittadini, dovuti agli uffici del commissario delegato ed ai comuni destinatari di misure di compensazione ambientale, sia in ordine alle doverose attività solutorie in favore dei soggetti affidatari del servizio (…)".

I poteri medesimi sono stati poi ulteriormente disciplinati dall’art. 2 del d.l. n. 245/2005, conv. in legge n. 21/2006.

Durante lo stato di emergenza (così come correttamente fatto rilevare da Gesco), gli organi commissariali hanno agito in via sostitutiva a tutela dei crediti maturati in favore di F. e F.C..

Con la cessazione dello stato di emergenza, tali organi sono però venuti meno, come pure gli speciali poteri agli stessi attribuiti. Ne consegue che i provvedimenti di riscossione dagli stessi adottati e, come nella fattispecie, non portati a concreta esecuzione nella vigenza dello stato di emergenza, sono divenuti del tutto inefficaci.

Al riguardo, la previsione contenuta nell’art. 5, comma 2, del d.l. n. 195/2009, sopra riportata, non appare idonea a conferire ultrattività né agli organi commissariali né ai poteri agli stessi in precedenza attribuiti, essendo evidentemente dettata all’esclusivo fine di chiarire la perdurante vigenza dei soli "rapporti giuridici" sorti nell’ambito della fase emergenziale.

Come già osservato, però, i provvedimenti di riscossione oggi in rilievo non hanno determinato, in sé, la nascita di alcun "rapporto", in quanto presuppongono situazioni debitorie pregresse ma non ne costituiscono, essi stessi, la fonte. A tale riguardo, come già evidenziato in sede cautelare, va infatti precisato che esula dalla presente controversia l’accertamento dell’esistenza (e della consistenza) delle contrapposte pretese creditorie.

3. Tutto ciò considerato, non resta al Collegio che prendere atto dell’improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.

Appare equo, peraltro, in considerazione della peculiarità della fattispecie, disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sui ricorso riuniti di cui in premessa, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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