Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-01-2011) 11-02-2011, n. 5100 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 13.4.2010 (dep. il 20.7.2010), n. 28538, la quinta Sezione di questa Corte annullava con rinvio l’ordinanza del 27 luglio 2009 con la quale il Tribunale del riesame dell’Aquila aveva rigettato l’appello proposto da P.M. avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Avezzano di rigetto della revoca del sequestro preventivo per equivalente disposto dallo stesso Gip con precedente decreto del 6.11.2008 in danno del P., indagato, tra l’altro, per la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3, commi 1 e 2, lett. a) e b).

La Corte riteneva fondato il ricorso affermando che la motivazione del provvedimento impugnato era meramente apparente e, in quanto tale, censurabile sotto il profilo della violazione della legge processuale, ai sensi dell’art. 125 c.p.p..

In particolare, veniva rilevata la omessa valutazione e motivazione in ordine alle consulenze ed ai documenti prodotti dal ricorrente – ritenuti "rilevanti al fine di stabilire la legittimità della provenienza del danaro in possesso del P." – richiamando i precedenti della Corte di legittimità nei quali è stato affermato che nel procedimento conseguente all’appello avverso una ordinanza del Gip, che abbia deciso in materia di misure cautelari reali, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori nuovi, preesistenti o sopravvenuti, sempre che sia rispettato l’ambito del devolutum e sia assicurato il contraddicono delle parti, condizioni che sussistevano nel caso di specie (Sez. 1, 23 giugno – 27 luglio 2006, n. 26299; Sez. 4, 23 settembre – 31 ottobre 2008, n. 40906).

Il Tribunale dell’Aquila, decidendo sul rinvio, con il provvedimento in data 4.10.2010 ha accolto l’appello del P. ed ha disposto la restituzione di quanto In sequestro rilevando che: le consulenze di parte "forniscono una giustificazione alternativa in ordine alla provenienza delle somme di danaro sotto sequestro, che, allo stato, appare plausibile"; "la condotta materiale oggetto di contestazione nel provvedimento di sequestro (capo G) risale all’anno 2007, mentre già nell’anno 2006 venivano sottoposti a sequestro da parte della p.g. i timbri e tutte le apparecchiatura metriche alterate; dunque gli importi dell’anno 2007 non dovrebbero poter trovare giustificazione nella reiterazione, successiva al sequestro dei mezzi, della medesima condotta illecita e, pertanto, appaiono ragionevolmente spiegabili con le argomentazioni sostenute dai consulenti della difesa". 2. Con il ricorso in esame il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano ha dedotto la mancanza, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del suddetto provvedimento, connotato da aprioristica accettazione delle ragioni della difesa, senza alcuna spiegazione che renda possibile ricostruire l’iter logico-argomentativo che ha portato alla decisione e senza alcun riferimento alla ricostruzione dei fatti ed alle argomentazioni contenute negli atti del pubblico ministero e in una memoria che è stata trasfusa nel ricorso.

Infine, evidenzia alcuni palesi errori nei quali sarebbe incorso il tribunale in specie, con riferimento ai mezzi utilizzati dall’indagato per commettere il reato cui si riferisce il sequestro preventivo ed avuto riguardo alla indicazione di somme oggetto del sequestro che, di contro, è relativo esclusivamente ad autovetture e beni immobili.
Motivi della decisione

Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame dell’Aquila ha deciso, ex art. 322-bis c.p.p., sull’appello relativo al sequestro preventivo è inammissibile.

Deve essere ricordato l’orientamento, ormai consolidato, di questa Corte secondo il quale "in materia di misure cautelari reali legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del tribunale del riesame, ex art. 325 c.p.p., è solo il pubblico ministero presso questo il tribunale o non anche quello che ha chiesto l’applicazione della misura" (Sez. 3, n. 25882, 26/05/2010, Giacobi, rv. 248055;

Sez. 4, n. 36882, 23/05/2007, Palena, rv. 237232).

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, pertanto, non era legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale dell’Aquila ha deciso (in sede di rinvio), ex art. 322-bis c.p.p., sul rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Avezzano nel procedimento nei confronti di P.M..

Il ricorso è, quindi, inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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