Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-12-2010) 11-02-2011, n. 5145 Falsità ideologica in atti pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Gip del Tribunale di Campobasso dichiarava n.l.p. poichè il fatto non sussiste nei confronti di C.P. in ordine al delitto di cui all’art. 479 c.p., per avere, come sindaco del Comune di Trivento, falsamente attestato l’avvenuto rilascio delle autorizzazioni e delle certificazioni necessarie per l’agibilità del campo sportivo di Trivento.

Ricorre il Procuratore della Repubblica, denunciando la violazione di legge.

Il ricorso è fondato.

Anche nell’atto dispositivo (consistente in una manifestazione di volontà e non nella rappresentazione o descrizione di un fatto) è configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte descrittiva in esso contenuta e, più precisamente, in relazione all’attestazione, non conforme al vero, dell’esistenza di una determinata situazione di fatto, costituente presupposto indispensabile per il compimento dell’atto (S.U. 3.2.95, Proietti).

Erroneo, dunque, alla luce di siffatto insegnamento giurisprudenziale, si rivela l’avviso del gip, che non opera, come dovrebbe, la dovuta distinzione, nell’ambito dello stesso atto pubblico, della parte descrittiva e di quella dispositiva.

Si impone, dunque, l’annullamento con rinvio della sentenza, per nuovo esame.

Il giudice di rinvio si uniformerà al principio di diritto suenunciato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Campobasso per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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