T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 09-02-2011, n. 1265 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’oggetto del presente giudizio concerne l’ottemperanza dell’amministrazione intimata all’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale civile di Roma, nella procedura di espropriazione presso terzi n. 25023/2009 RE, pubblicata in data 13.1.2010.

Detta procedura è stata esperita dall’odierno ricorrente per l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Perugia, n. 64/2008, pubblicata in data 14 gennaio 2009 in materia di equa riparazione di cui alla l. n. 89/2001, c.d. Legge Pinto.

Secondo la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, formatasi nel vigore degli art. 27, n. 4, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e 37 l. 6 dicembre 1071, n. 1034, è ammissibile innanzi al giudice amministrativo l’azione per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione all’ordinanza di assegnazione di un credito vantato nei confronti di quest’ultima, emessa dal giudice dell’esecuzione nella procedura di pignoramento presso terzi a seguito di positiva dichiarazione dell’amministrazione ai sensi dell’art. 547 c.p.c. (Cons. St., sez. IV, n. 5485/2008; n. 7401/2004, V, m. 6241/2009).

Infatti, tale ordinanza, non revocabile dal giudice dell’esecuzione, né reclamabile, si consolida se non impugnata dai soggetti che intervengono nella procedura con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi nel termine e acquisisce, quindi, quel carattere di definitività che consente di agire in ottemperanza.

Tale conclusione risulta oggi positivamente recepita dal c.p.a., nella parte in cui stabilisce (art. 112, comma 2, lett. c) che l’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l’esecuzione "delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato".

Il ricorso pertanto (sussistendo il presupposto dell’inoppugnabilità per decorso dei termini previsti ex lege), deve essere accolto, con conseguente ordine al Ministero della Giustizia (in persona del funzionario delegato p.t. intimato) di provvedere entro trenta giorni al pagamento della somma di euro 11.741,00 oltre gli interessi legali secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, fino al soddisfo, nominando sin da ora il Commissario ad acta, come da dispositivo, in caso di ulteriore inadempimento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione intimata di provvedere all’esecuzione dell’ordinanza in epigrafe, e al relativo pagamento, nei sensi di cui in motivazione, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, alla scadenza del quale il Ragioniere generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato, nominato fin da ora quale commissario ad acta, provvederà, ad istanza di parte, ad ogni adempimento necessario per il pagamento entro i successivi 30 giorni dall’istanza.

Condanna l’amministrazione alle rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 1.000/00 (mille/00), oltre gli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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