REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 17 giugno 2009, n. 13 Modificazioni alla legge regionale 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarieta’ internazionale).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle
d’Aosta, n. 25 del 23 giugno 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:
Art. 1

Modificazione all’art. 1

1. Al comma 2 dell’art. 1 della legge regionale 17 aprile 2007,
n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di
cooperazione allo sviluppo e di solidarieta’ internazionale), le
parole: «ed in conformita’ a quanto stabilito dall’art. 117, nono
comma, della Costituzione, e alla relativa normativa statale di
attuazione» sono soppresse.

Art. 2 Modificazioni all’art. 2 1. Il comma 2 dell’art. 2 della legge regionale n. 6/2007 e’ sostituito dal seguente: «2. Per il conseguimento delle finalita’ di cui all’art. 1, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, opera in conformita’ al protocollo di intesa del 18 dicembre 2008 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di rapporti internazionali, attuando iniziative, progettate e realizzate anche in collaborazione con altri enti territoriali o con soggetti, statali e internazionali, nei seguenti ambiti di intervento: a) cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, nell’ambito delle aree geografiche e dei settori d’intervento individuati dal Ministero degli affari esteri con propri atti di indirizzo e programmazione; b) educazione, formazione e studio.». 2. Il comma 3 dell’art. 2 della legge regionale n. 6/2007 e’ abrogato.

Art. 3

Sostituzione dell’art. 3

1. L’art. 3 della legge regionale n. 6/2007 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 3.(Forme di collaborazione per la cooperazione allo
sviluppo e per la solidarieta’ internazionale) – 1. Nel quadro dei
principi di cui all’art. 2, la Regione sostiene la partecipazione
alle iniziative di cui alla presente legge di:
a) enti locali e loro forme associative;
b) organizzazioni non governative (ONG), organizzazioni non
lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), organizzazioni di
volontariato, cooperative sociali e associazioni di promozione
sociale che:
1) abbiano tra i propri fini statutari quello di svolgere
attivita’ di cooperazione allo sviluppo o di solidarieta’
internazionale;
2) non perseguano finalita’ di lucro e abbiano l’obbligo di
destinare i proventi delle loro attivita’, compresi quelli derivanti
da attivita’ commerciali accessorie ovvero da altre forme di
autofinanziamento, alle finalita’ statutarie;
3) documentino almeno un biennio di esperienza diretta,
nell’ambito del territorio regionale, in attivita’ di cooperazione
allo sviluppo o di solidarieta’ internazionale.
2. La Regione promuove, in particolare, le iniziative attuate con
la partecipazione dei seguenti soggetti:
a) Universita’ della Valle d’Aosta/Universite’ de la Vallee
d’Aoste, istituzioni scolastiche, istituti di formazione accreditati
in conformita’ alla normativa regionale in materia, istituti di
ricerca e fondazioni;
b) imprese, cooperative, enti bilaterali e istituti di credito
operanti in Valle d’Aosta;
c) Chambre valdôtaine des entreprises et des activites
liberales-Camera valdostana delle imprese e delle professioni.»

Art. 4

Modificazione all’art. 5

1. Al comma 2 dell’art. 5 della legge regionale n. 6/2007, le
parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».

Art. 5

Sostituzione dell’art. 7

1. L’art. 7 della legge regionale n. 6/2007 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 7. (Programmazione) – 1. In occasione della presentazione
del bilancio di previsione, la Giunta regionale adotta e trasmette al
Consiglio regionale, sentito il Comitato di cui all’art. 8, una
relazione sulle attivita’ svolte ai sensi della presente legge.
2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione,
sentiti il Comitato di cui all’art. 8 e la Commissione consiliare
competente:
a) le priorita’, i criteri e le modalita’ di sostegno alle
iniziative attuate ai sensi dell’art. 2, comma 2;
b) le modalita’ di presentazione delle iniziative;
c) le forme di valutazione e di monitoraggio delle iniziative.
3. La Regione provvede agli adempimenti previsti dal protocollo
di intesa di cui all’art. 2, comma 2.».

Art. 6

Modificazioni all’art. 8

1. Alla lettera f) del comma 1 dell’art. 8 della legge regionale
n. 6/2007, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti:
«lettera b)».
2. La lettera a) del comma 7 dell’art. 8 della legge regionale n.
6/2007 e’ sostituita dalla seguente:
«a) esprime i pareri di cui all’art. 7, commi 1 e 2;».
3. La lettera b) del comma 7 dell’art. 8 della legge regionale n.
6/2007 e’ abrogata.

Art. 7

Disposizione finale

1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti’ di cui all’art.
7, comma 2, come sostituito dall’art. 5, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31,
comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrera’
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 17 giugno 2009

ROLLANDIN

(Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0672&tmstp=1262938236014

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