Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-12-2010) 11-02-2011, n. 5142

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore P. M., quale persona offesa nel procedimento per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, violenza privata e inottemperanza a provvedimento della autorità, iscritto a carico di D.B.A..

Oggetto della impugnazione è il decreto di archiviazione emesso de plano dal Gip di Sulmona, dopo avere dichiarato inammissibile la opposizione della persona offesa.

Rilevava il Gip come i temi di indagine proposti dalla PO fossero assolutamente irrilevanti ed in parte anche inutili non essendo atti a incidere sulla tesi del PM che aveva rappresentato come la condotta contestata a D.B., consistita nell’avere posto la propria auto di traverso in modo da non lasciare transitare il querelante, fosse stata solo temporanea e nemmeno chiaramente finalizzata ad impedire il passaggio di altri veicoli.

Deduce la violazione del contraddicono per avere il Gip, impedito il passaggio alla fase della discussione camerale, attribuendo alla opposizione della persona offesa alla archiviazione, una illegittima connotazione di inammissibilità. Invero il Gip aveva riconosciuto la indicazione, ad opera della opponente, delle investigazioni suppletive e tanto sarebbe stato sufficiente, per un recente orientamento della cassazione , ad imporre il passaggio alla fase camerale. D’altra parte il Gip aveva qualificato come assolutamente irrilevanti e inutili i temi di indagine che tali non erano , essendo caduto il Gip nell’errore di anticipare valutazioni sui risultati di prova. La deposizione sollecitata (quella della sig.ra S.) sarebbe stata viceversa rilevante e utile ad illuminare il senso del comportamento del denunciato il quale , come dimostrato anche dalla reiterazione della condotta pur in presenza dei Carabinieri, aveva agito proprio al fine di esercitare un preteso diritto ad excludendum a danno del querelante.

Il PG presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Questo Collegio è della opinione, maturata invero sulla base dell’insegnamento delle Sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 2 del 14/02/1996 Cc. (dep. 15/03/1996) Rv. 204133), che l’opposizione alla richiesta di archiviazione può ritenersi idonea a legittimare l’intervento della persona offesa nel procedimento (e quindi ad instaurare il contraddittorio nel previsto rito camerale) in quanto contenga quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall’art. 410 c.p.p., comma 1, consistenti nell’indicazione dell’oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza, ossia l’inerenza rispetto alla notizia di reato, e per la rilevanza: ossia l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari (Sez. 5^, Sentenza n. 21939 del 06/05/2010 Cc. (dep. 08/06/2010) Rv 247355).

Tale delimitazione dell’area del giudizio di inammissibilità, peraltro, non è destinata ad entrare in conflitto col principio, pure valido e del tutto condivisibile, in base al quale eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell’esito della "investigazione suppletiva" e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa (Rv. 236200). Nella specie è accaduto che il Gip, pur appellandosi ai criteri della irrilevanza manifesta dei mezzi di indagine indicati dalla persona offesa, è in realtà approdato ad una valutazione anticipata dei risultati di prova che dovevano riguardare proprio le connotazioni storiche del comportamento del denunciato, astrattamente sussumibile ricorrendone tutti i presupposti di legge, in ipotesi di reato (v. Rv. 242328; Rv. 211230;

Rv. 228063).

Ne è derivata una illegittima declaratoria di inammissibilità che ha sacrificato il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini sostanzialmente equivalenti rispetto all’ipotesi di mancato avviso per l’udienza camerale, sicchè il predetto vizio de provvedimento è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate dall’art. 409 c.p.p., comma 6, ed ai casi di ricorso indicati nell’art. 606 c.p.p., lett. c), (Sez. U, Sentenza n. 2 del 14/02/1996 Cc. (dep. 15/03/1996) Rv. 204132).
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Sulmona per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *