Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-12-2010) 11-02-2011, n. 5141Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l PG Dott. DI POPOLO: annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di appello di Napoli avverso la sentenza del Gip di Santa Maria Capua Vetere in data 6 aprile 2009 con la quale, a seguito di richiesta di decreto penale di condanna da parte del Pm per il reato ex art. 483 c.p. accertato nel 2006 e contestato a V.M., è stato dichiarato, ex artt. 129 e 459 c.p.p., "non doversi procedere perchè il fatto non sussiste".

Nei confronti del V. il PM aveva esercitato l’azione penale per avere egli falsamente dichiarato, nella domanda di partecipazione al bando di arruolamento di volontari in ferma prefissata di un anno nell’Esercito italiano, relativamente al 2006, che il proprio figlio A. aveva conseguito il diploma di scuola media inferiore con giudizio finale di "buono" anzichè, come era realmente accaduto, di "sufficiente".

Ad avviso del Gip, sebbene il bando assegnasse rilevanza alla dichiarazione in questione anche relativamente al giudizio, utile ai fini della formazione della graduatoria degli ammessi, tuttavia non poteva riconoscersi rilevanza penale alla pur mendace affermazione in quanto il D.P.R. n. 445 del 2000, che attribuisce valore probatorio di certificazione ad una serie di dichiarazioni sostitutive del privato su qualità personali, individua come fatti per cui è consentita la autocertificazione, il titolo di studio e non anche il giudizio o il voto finale riportati. Pertanto, considerato che l’art. 483 c.p., offre copertura penale ai falsi contenuti in atti destinati a provare la verità del dato autocertificato, il Gip ha concluso ritenendo che nella specie, anche per un difetto di coordinamento tra il bando di concorso e il citato D.P.R., la norma penale non opererebbe se non a costo di una interpretazione estensiva in malam partem, vietata dai principi generali.

Deduce il PG la violazione di legge (art. 483 o, alternativamente art. 495 c.p.). La dichiarazione consentita in autocertificazione al privato doveva avere ad oggetto, secondo il bando, sia la esistenza del titolo di studio che il voto, da utilizzarsi per la formazione della graduatoria e quindi rilevante nella economia della stessa autocertificazione, in ordine alla quale, oltretutto, risultava che il privato fosse stato ammonito senza limitazioni.

Il Pg presso questa Corte ha chiesto accogliersi il ricorso.

Il ricorso è fondato.

Come già posto in evidenza da questa Corte con la sentenza n. 1839 del 1 dicembre 2010 n. 1839, la fattispecie criminosa di cui all’art. 483 c.p., è configurabile solo nel caso in cui una specifica norma giuridica attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale (Rv. 234538).

Nella specie, il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, alla lett. m), stabilisce che è comprovata con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, la qualità personale rappresentata dal "titolo di studio e dagli esami sostenuti".

Si tratta invero di una locuzione da reputare contratta e che per ragioni sistematiche deve essere interpretata come riferita anche ai correlati voti conseguiti, dovendo a tale conclusione pervenirsi quantomeno per il rilievo che in caso contrario, la dichiarazione del privato potrebbe avere ad oggetto anche esami sostenuti con voto negativo e andrebbe esente da responsabilità se di tale particolare non facesse menzione.

In altri termini, come già sottolineato nel precedente giurisprudenziale indicato in premessa, avuto riguardo alla ratio legis, appare chiaro come, nell’ambito di una procedura amministrativa nella quale non solo il titolo di studio ma anche l’esito degli esami sostenuti assume rilievo nella valutazione comparativa dei richiedenti debba riconoscersi alla autocertificazione valenza probatoria anche riguardo al giudizio riportato, con ogni conseguenza in ordine all’obbligo di attestare il vero e alla applicabilità della sanzione penale in caso di sua inottemperanza La sentenza in esame, non essendo in linea col detto principio, deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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