T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 09-02-2011, n. 1261 Decreto di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Afferma parte ricorrente come a fronte dell’originario decreto di occupazione del 15 febbraio 2000 si sia realizzata, in data 21 giugno 2001, la sottrazione clandestina e violenta delle aree di sua proprietà site in Giugliano, con azione di spoglio eseguita dall’impresa affidataria F.I. S.p.a., denunciata all’Autorità Giudiziaria ordinaria, non conseguendo l’occupazione usurpativa all’originario decreto di occupazione.

La connotazione originaria di spoglio usurpativo non potrebbe secondo gli assunti ricorsuali, essere rimossa attraverso la gravata ordinanza di proroga e la pregressa ordinanza n. 22 dell’1 ottobre 2007, stante l’insussistenza di titolo a disporre per intervenuta sua inefficacia quantomeno dal 15 aprile 2000 per mancata esecuzione

Deduce in sostanza, parte ricorrente essere intervenuta una occupazione usurpativa non sorretta da alcuna perdurante dichiarazione di pubblica utilità, lamentando come l’iter amministrativo descritto nella gravata ordinanza sia solo astrattamente riconducibile alle previsioni di legge, inidoneo a scalfire il proprio diritto di proprietà sulle aree e gli originari violenti spoglio ed aggressione realizzatisi e protrattisi anche successivamente alla revoca della delega all’impresa affidataria F.I. S.p.a..

Chiede, pertanto, parte ricorrente, la pronuncia di irrilevanza giuridica degli indicati atti ed il loro annullamento.

Si sono costituite in resistenza le intimate Amministrazioni procedendo ad una compiuta ricostruzione del quadro provvedimentale che caratterizza l’intera vicenda su cui si innesta il ricorso, di cui chiedono il rigetto.

Si è costituita in giudizio anche la F.I. S.p.a. che, premessa l’illustrazione della cornice fattuale di riferimento, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva chiedendo la propria estromissione dal giudizio e deducendo, nel merito del ricorso, la relativa infondatezza con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha riproposto quanto già dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio, ulteriormente argomentando.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è impugnata l’Ordinanza n. 224 del 5 luglio 2007 del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania, recante la proroga al 2 agosto 2008 dei termini per l’emanazione dei decreti di esproprio e dei termini dei provvedimenti di occupazione di urgenza relativi ai suoli interessati dalla realizzazione di impianti di produzione di CDR nel Comune, tra gli altri, di Giugliano, ove sono situati i terreni di proprietà del ricorrente.

In via preliminare, deve essere disposta l’estromissione dal giudizio della F.I. S.p.a., in adesione alla corrispondenza richiesta dalla stessa formulata, per carenza di legittimazione passiva ad causam.

Ed infatti, il giudizio impugnatorio promosso avverso la gravata ordinanza non consente di ritenere la sussistenza di alcun coinvolgimento idoneo a concretare una posizione di legittimazione passiva nella res controversa della F.I. S.p.a. – mandataria del raggruppamento affidatario del servizio di smaltimento rifiuti nella Regione Campania – essendo stati risolti ex lege i contratti di affidamento del servizio di smaltimento rifiuti per effetto del D.L. n. 245 del 2005, convertito in legge con legge n. 21 del 2006, a decorrere dal 15 dicembre 2005.

Disposta l’estromissione dal giudizio della F.I. S.p.a. e procedendo alla disamina del merito del ricorso, è opportuno ricostruirne preliminarmente la portata.

La proposta azione muove dall’assunto che a seguito dell’originario decreto di occupazione del 15 febbraio 2000 si sarebbe realizzata, in data 21 giugno 2001, la sottrazione clandestina e violenta delle aree di proprietà del ricorrente situate in Giugliano, con azione di spoglio eseguita dall’impresa affidataria F.I. S.p.a., denunciata all’Autorità Giudiziaria ordinaria.

La fattispecie di occupazione usurpativa non potrebbe, secondo gli assunti ricorsuali – di invero piuttosto difficile decifrazione – venire meno per effetto della gravata ordinanza di proroga dei termini per l’emanazione dei decreti di esproprio e dei termini dei provvedimenti di occupazione di urgenza relativi ai suoli interessati dalla realizzazione di impianti di produzione di CDR, anche nel Comune di Giugliano, né per effetto della pregressa ordinanza n. 22 dell’1 ottobre 2007, non notificata, stante l’insussistenza di titolo a disporre che sarebbe divenuto inefficace.

In sostanza, secondo parte ricorrente, l’occupazione usurpativa e l’originaria illiceità della sottrazione dell’area di sua proprietà, non sorretta da alcuna perdurante dichiarazione di pubblica utilità, renderebbe la gravata ordinanza solo astrattamente riconducibile alle previsioni di legge, restando quindi integro il proprio diritto di proprietà sull’area interessata dalla proroga, che sarebbe priva di effetti e di rilevanza giuridica.

Tanto precisato e premesso che il ricorso, nella sua formulazione, si rivela piuttosto generico quanto a ricostruzione in fatto ed in diritto, osserva il Collegio che la gravata ordinanza è stata adottata dal Commissario Delegato nell’esercizio dei poteri di cui all’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004 ove si prevede che il Commissario Delegato, per l’attuazione dei compiti affidatigli, è autorizzato a derogare ad una serie di norme, tra cui il D.P.R. n. 327 del 2001, recante disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi compreso l’art. 13 che disciplina i termini per l’adozione del decreto di esproprio, l’efficacia del vincolo preordinato all’esproprio, l’efficacia e i termini per l’adozione della dichiarazione di pubblica utilità, le condizioni per la proroga dei termini e la relativa durata.

Quanto a tali aspetti, il potere esercitato mediante adozione della gravata ordinanza, che cristallizza i termini di completamento della procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione degli impianti di CDR, prorogandoli sino al 2 agosto 2008, rientra dunque tra quelli attribuiti al Commissario Delegato dalla citata OPCM n. 3345 del 2004.

Né la gravata ordinanza può ritenersi ripetere profili di illegittimità dall’affermato carattere usurpativo dell’occupazione delle aree di proprietà del ricorrente, realizzatasi in data 21 giugno 2001 ed effettuata dall’impresa affidataria F.I. S.p.a., trattandosi di circostanza meramente dedotta e non comprovata, in relazione alla quale parte ricorrente si è limitato a rappresentare di aver adito l’Autorità Giudiziaria ordinaria, senza offrire ulteriori elementi volti a dare consistenza alla dedotta censura, il che non consente di apprezzare in alcun modo sia l’incidenza che l’affermata occupazione usurpativa potrebbe avere sulla legittimità della gravata ordinanza.

Quanto all’affermazione di parte ricorrente secondo cui l’originario decreto di occupazione del 15 febbraio 2000 non potrebbe costituire titolo di apprensione delle proprie aree, osserva il Collegio che trattasi di affermazione apodittica, non supportata da alcun elemento né in fatto né in diritto, che consenta al Collegio una verifica di legittimità, sotto tale aspetto, sulla gravata ordinanza, in disparte profili di ammissibilità della questione.

Avuto riguardo all’ulteriore affermazione di parte ricorrente circa l’assenza di una perdurante dichiarazione di pubblica utilità stante l’asserita illegittimità dell’intero iter amministrativo che precede la gravata ordinanza di proroga ed ivi richiamato, rileva il Collegio la preclusione per il ricorrente a dolersi dei relativi atti che, in quanto non tempestivamente impugnati, sono divenuti inoppugnabili.

Stessa declaratoria di inammissibilità del gravame va adottata con riferimento alla ordinanza n. 22 dell’1 febbraio 2005, non notificata al ricorrente, recante la proroga di due anni dei termini per l’emanazione dei decreti di esproprio, osservando in proposito il Collegio che il termine per l’impugnazione decorre dalla data di pubblicazione di tale ordinanza, avvenuta sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 14 febbraio 2005, dovendo a quella data ritenersi acquisita la legale conoscenza del contenuto eventualmente lesivo del provvedimento, non sussistendo alcun onere di comunicazione individuale.

In sostanza il ricorso, pur nella genericità delle argomentazioni di parte ricorrente, che rende difficile l’individuazione delle censure cui affida la proposta azione, nella parte in cui è volto a lamentare la sussistenza di vizi della gravata ordinanza derivati dalla pregressa occupazione usurpativa, che travolgerebbe tutti gli atti successivamente emanati, non merita favorevole esame stante la mancata tempestiva impugnazione degli atti precedentemente adottati nell’ambito del procedimento di esproprio finalizzato alla realizzazione di un impianto di produzione di CDR nel Comune di Giugliano, ivi compresa l’Ordinanza Commissariale del 14 febbraio 2000 n. 18 con cui è stata disposta l’occupazione d’urgenza dei terreni per anni 5 a favore del Commissario Delegato degli immobili siti nel piano particellare di esproprio.

Nelle superiori considerazioni risiedono le ragioni che non consentono al Collegio di esaminare i profili attinenti la dedotta integrità del diritto di proprietà del ricorrente, non essendo indicate le ragioni che sorreggerebbero la meramente affermata assenza – senza specificazione se originaria o sopravvenuta – della dichiarazione di pubblica utilità e l’intervenuta scadenza dei termini di efficacia del decreto di occupazione.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, il ricorso va in parte rigettato ed in parte dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 19/2008 R.G., come in epigrafe proposto, così statuisce:

– dispone l’estromissione dal giudizio di F.I. S.p.a.

– dichiara il ricorso in parte inammissibile, rigettandolo quanto al resto.

– condanna parte ricorrente al pagamento a favore delle resistenti Amministrazioni delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000 (mille) per ciascuna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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