Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-03-2011, n. 6996 Opzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La srl Kariba cito� innanzi al Tribunale di Rimini G.R. A.M., G.M. � eredi di tale V.A. – nonche� A.I. esponendo: che la suddetta V. aveva stipulato con l� A. un patto di opzione con la quale si era impegnata a vendere l�intera sua proprieta� sita in (OMISSIS), ivi inclusa "eventualmente" anche la particella 280, dando atto che quanto alla stessa, pendeva giudizio per la declaratoria di acquisto della proprieta� per usucapione in capo ad essa pro mittente; che l�opzione dava la facolta� all� A. di nominare terzi soggetti al momento della stipula del definitivo; che con rogito notar Pelliccioni del 31 gennaio 1992 � data in cui sarebbe scaduto il termine, prorogato, per esercitare l�opposizione- la stessa V. aveva trasferito gran parte della propria consistenza patrimoniale – descritta nell�opposizione – a due societa� indicate dall� A., tra cui essa esponente e la srl Montecalvo; che, deceduta la V. ed essendo intervenuta sentenza dichiarativa dell�acquisto per usucapione, in capo alla predetta, della particella 280, gli eredi della prima, poi convenuti in giudizio, avevano rifiutato di addivenire alla cessione richiesta. Concludeva pertanto affinche� venisse verificato il contenuto della scrittura privata e chiedendo che fosse emessa sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo, nei confronti della G.R. e del G., cosi� operando il trasferimento della proprieta� della particella usucapita, dichiarandosi pronta a sostenere le spese relative alla causa di usucapione, come previsto nell�opzione.

Si costituirono i soli eredi della V., contestando il fondamento della domanda, con l�osservare: che, con il contratto definitivo di vendita, sarebbero state superate le statuizioni previste nel ed. preliminare e non si sarebbe fatta alcuna menzione della particella summenzionata; che la Kariba era priva di legittimazione attiva, in quanto, nel termine ultimativo per esercitare il diritto di opzione, l� A. non aveva indicati) l�acquirente della particella 280;

che, piu� radicalmente, per quest�ultima non sarebbe stata configurabile una promessa di vendita per persona da nominare in quanto all�epoca della opzione non era ancora certa l�attribuzione in proprieta� alla promittente.

L� A. non si costitui�.

L�adito Tribunale respinse la domanda ritenendo che non potesse stabilirsi un collegamento funzionale tra il rogito del 31 gennaio 1992 e l�opzione � nel senso di considerare il primo come momento esecutivo della seconda- e di conseguenza, che nei termini � prorogati al 31 gennaio 1992 � l� A. non si era avvalso dell�opzione e che detta facolta� si era pertanto consumata.

La Corte d�Appello di Bologna, decidendo sul gravame della Kariba e nel contraddittorio dei G. – perdurando la contumacia dell� A. – riformo� la sentenza di primo grado, disponendo che il trasferimento della proprieta� fosse condizionato al pagamento delle spese del giudizio di usucapione, secondo parcella liquidata dal competente Consiglio dell�Ordine: la Corte territoriale cosi� giudico� ritenendo che con il rogito di trasferimento del gennaio 1992 si sarebbe data esecuzione alla gran parte dell�opzione, accettando l�oblato di proseguire nell�esecuzione della vendita della particella ancora controversa, una volta che l�accertamento dell�acquisto della proprieta� della medesima, fosse divenuto definitivo; nego� altresi� rilievo interpretativo � in favore della tesi dei G. – alla circostanza che la Kariba avesse chiesto l�esecuzione giudiziale delle obbligazioni nascenti dal contratto di opzione solo dopo oltre sette anni dalla sottoscrizione dell�opposizione. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso i G. sulla base di tre motivi; la societa� Kariba ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale contro il quale non hanno risposto gli originari ricorrenti. Anche in questa fase del giudizio l� A. non si e� costituito.
Motivi della decisione

I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell�art. 335 c.p.c..

1 – I ricorrenti, con il primo motivo, deducono la "violazione e falsa applicatane degli artt. 1331, 1350 c.c. in relazione all�art. 360 c.p.c., n. 3; contraddittorieta� della motivazione in relazione all�art. 360 c.p.c., n. 5" assumendo: a – che erroneamente il giudice di secondo grado avrebbe ritenuto che l�opzione alla stipula di un contratto prevedente la forma scritta ad substantiam potesse dirsi provata implicitamente per facta concludentia; b � che, contraddittoriamente, dapprima la Corte territoriale avrebbe rimarcato che non sarebbe intervenuto alcun atto formale di accettazione dell�opzione, soprattutto con riferimento alla particella n. 280, per poi affermare che l�opzione medesima sarebbe stata sostanzialmente e globalmente accettata mediante la stipula del contratto di vendita del 31 gennaio 1992 – che di tale particella non faceva menzione.

2 � Con il secondo motivo viene censurata la " violazione dell�art. 1402 c.c. in relazione all�art. 360 c.p.c., n. 3; vizio e contraddittorieta� della motivazione in relazione all�art. 360 c.p.c., n. 5 "assumendosi che erroneamente la Corte felsinea avrebbe disatteso l�eccezione di carenza di legittimazione della societa� Kariba – che era stata nominata dall� A. dopo sette anni dalla opzione, con lettera raccomandata in data 29 aprile 1998 – non avendo lo stipulante originario operato la nominatio domini entro il termine di cui all�art. 1402 cod. civ. – 31 gennaio 1992; aggiungono altresi� i ricorrenti che, dal momento che a quella data sarebbe persistita l�incertezza circa la proprieta� della particella n. 280, allora per quest�ultima non avrebbe potuto dirsi fissato neppure un termine per la nomina del terzo, con la conseguenza che il contratto avrebbe potuto ritenersi concluso – per l�appezzamento in esame- solo tra le parti originarie ( V., gli eredi della medesima e l� A.).

3� Con il terzo motivo i ricorrenti censurano "violazione e falsa applicazione dell�art. 2967 c.c. in relazione all�art. 360 c.p.c., n. 3; contraddittorieta� ed insufficienza della motivazione in relazione all�art. 360 c.p.c., n. 5 "assumendo che l�argomentazione che vedeva il contratto definitivo come sviluppo logico dell�accettazione della opzione, veniva a cedere di fronte alla non coincidenza delle particelle previste nel secondo negozio: dunque la Corte bolognese, formulando un giudizio di irrilevanza in merito a tale circostanza � stante l�indicazione generica delle particelle catastali contenuta nella opzione – , avrebbe di fatto determinato un vulnus nelle regole della ripartizione dell�onere della prova, spettando al richiedente l�effetto traslativo il dimostrare che invece tale corrispondenza vi sarebbe stata; con argomentazione logicamente connessa i ricorrenti assumono altresi� l�esistenza di una motivazione contraddittoria ed insufficiente la� dove la Corte di appello non avrebbe specificato se tra gli appezzamenti, compresi nel rogito del gennaio 1992 ma non nell�opzione, ve ne fossero anche ulteriori rispetto alla particella n. 280. 1 � Il primo motivo e� fondato , pur se con le specificazioni appresso esposte.

1/a � Va infatti sottolineato che attribuire – anche per la particella 280 – al contratto definitivo la duplice funzione di espressione dell�accettazione dell�offerta di opzione e di esecuzione del negozio che la stessa mirava a realizzare, presupponendo nel contempo esercitata anche l�electio domini, poteva essere sostenuto solo nei limiti in cui vi fosse stata coincidenza oggettiva dei beni tra l�opzione e il contratto definitivo, mentre nel primo negozio si menzionava detto immobile solo in termini eventuali e nel secondo non se ne parlava neppure.

1/b – Lo spostamento dell�attenzione interpretativa, da parte della Corte territoriale, dalla compravendita come fatto integrativo – esecutivo dell�opzione "nel suo complesso" – e della nominatio domini ad esso connessa- , alla missiva dell�aprile 1998, con la quale si assumeva esercitata la facolta� prevista dall�opzione anche per la particella in esame, doveva allora ritenersi incongruo in termini logici, atteso che, da un lato, non poteva collegarsi al precedente contratto di compravendita – che aveva esaurito la sua funzione in relazione ai beni trasferiti – e dall�altro neppure poteva dirsi accentazione della proposta della V. per la sola particella 280, in quanto esercitato fuori dell�unico termine � 31 dicembre 1992 � all�uopo stabilito e senza che l�oblato avesse chiesto la fissazione di un termine giudiziale ex art. 1331 c.c., comma 2. 1/c – Su tale specifico punto osserva infatti la Corte che se l�opzione e� configurata dal codice – art. 1331 cod. civ. – come contratto in cui solo una delle parti e� vincolata alla promessa di alienare, e� anche indubbio che il vincolo che quest�ultima si assume non puo� essere a tempo indefinito e per questo e� coessenziale la fissazione del termine � anche per provvedimento del giudice – o la previsione che ad una determinata scadenza -successiva al verificarsi di eventi ancora futuri ed incerti- debba essere esercitata la facolta� di scelta da parte dell�oblato.

1/d – – Nell�originaria opzione il termine non poteva che riferirsi ai beni gia� presenti nel patrimonio della V., atteso che l�estensione dell�impegno unilaterale della stessa V. a trasferire la proprieta� anche della particella 280 era previsto come meramente eventuale (come riportato, senza contestazioni, dalla contro ricorrente: "… ivi inclusa eventualmente la part. 280") in quanto collegato all�esito del pendente giudizio di usucapione: la fissazione allora del termine perentorio al dicembre 1991 – e quindi al gennaio 1992 – siccome non poteva riferirsi anche alla particella 280, necessitava la riproduzione dell�impegno negoziale da parte della promittente per la sola particella in questione con la contestuale fissazione di un nuovo termine � o la richiesta al giudice di determinarlo – dopo che si fosse realizzata la condizione del riconoscimento dell�acquisto della proprieta� per usucapione in capo alla V..

2 – Non avendo dato, la Corte distrettuale, convincente spiegazione del perdurare dell�efficacia dell�opzione, pur in presenza degli elementi di valutazione sopra descritti, la sentenza va cassata in ordine al motivo accolto � rimanendo assorbiti gli altri, come pure il ricorso incidentale avente ad oggetto la condizione indicata dalla Corte distrettuale a che si potesse realizzare l�effetto traslativo- e la causa va rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Bologna che provvedera� anche sulle spese del presente giudizio di legittimita�.
P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri, come pure il ricorso incidentale; cassa la sentenza in ordine al motivo accolto e rimette, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimita�, ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.

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