Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-03-2011, n. 6994

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di appello del 13.9.2002 D.M.M. e D. P. proponevano impugnazione nei confronti di F.D. e L.M.A., avverso la sentenza del Tribunale di Bari, sezione di Acquaviva delle Fonti, dell’11.9.2001, che, in accoglimento della domanda degli appellati, li aveva condannati alla sostituzione di un infisso, indicandone le caratteristiche, con compensazione delle spese.

I coniugi F., agendo in possessoria, si erano doluti del fatto che le controparti avevano sostituito l’infisso di una stanza della loro abitazione rendendolo apribile mentre prima era fisso in parte, con la porzione superiore a wasistas, dotandolo di un vetro chiaro mentre prima era opaco.

Costituitisi gli appellati, la Corte di appello di Bari, con sentenza 331/05, rigettava il gravame, con condanna alle spese, osservando non essere in discussione la sostituzione dell’infisso con altro le cui caratteristiche consentivano agli appellanti di vedere nell’abitazione degli appellati.

La questione proposta atteneva alla tutelabilità della conservazione della luce irregolare preesistente ed il tribunale aveva correttamente ricordato che l’art. 901 c.c. consente di chiedere la regolarizzazione delle luci irregolari.

La Suprema Corte ha affermato la esperibilità della tutela possessoria rispetto all’esercizio di una servitù eccedente il titolo.

In ogni caso, la possibilità di vedere laddove prima non era possibile, determinava una illegittima riduzione dell’uso e godimento della proprietà, che abilita alla tutela possessoria.

Ricorrono D.M.M. e D.P. con due motivi, resistono le controparti.
Motivi della decisione

Col primo motivo si lamentano violazione degli artt. 900 , 901, 1168 e 1170 c.c., vizi di motivazione.

I giudici di primo e secondo grado, pur muovendo da premesse corrette in fatto e diritto, non hanno tenuto conto che la sostituzione dell’infisso non aveva comportato alcuna trasformazione giuridicamente rilevante e che il Tribunale di Bari, in sede di reclamo, aveva statuito che "rimane solamente da valutare se il nuovo infisso abbia trasformato la luce in veduta", circostanza smentita dall’ispezione giudiziale.

Il richiamo alla privacy era del tutto inconferente ed entrambi i giudici non hanno tenuto conto del vizio di ultrapetizione.

In materia di luci, ancorchè irregolari, non è esperibile la tutela possessoria.

Col secondo motivo si deducono travisamento del fatto ed omessa valorizzazione di risultanze probatorie decisive in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 in particolare per avere la Corte di appello sostenuto che la modifica delle caratteristiche dell’apertura avrebbe comportato la possibilità di vedere nell’appartamento dei signori F. – L. laddove prima non era possibile.

Contrariamente a quanto dedotto, il vetro è opacizzato e non trasparente.

Seguono riferimenti a deposizioni testimoniali.

Le censure non meritano accoglimento.

La Corte di appello ha statuito che le aperture lucifere all’interno di un edificio condominiale hanno sostanza, struttura e funzione di jus in re aliena (Cass. 8.3.2001 n. 3441), il che comporta la costituzione di una servitù atipica di luce ed aria per destinazione del padre di famiglia, che impone al proprietario del fondo servente l’immodificabilità dell’altrui godimento mentre il titolare della luce può godere della servitù solo rispetto ad una apertura mantenuta nella sua originaria consistenza, intervenendo, altrimenti, il diritto del vicino di evitare un ingiustificato aggravamento del peso imposto alla sua proprietà.

Donde l’esperibilità dell’azione possessoria (Cass. 11.1.1993 n. 168, Cass. 14.2.1987 n. 1620).

Ciò premesso, la prima censura, rivolgendo le proprie critiche contemporaneamente alle sentenze di primo e secondo grado, con contestuale deduzione di vizi di violazione di legge e di motivazione, in contrasto con la necessaria specificità del motivo (Cass. 25.11.2008 n. 28066), non impugna la complessiva ratio decidendi sopra riportata relativa alla immodificabilità delle aperture lucifere nei rapporti condominiali, limitandosi ad un mero dissenso rispetto alla decisione impugnata. La seconda censura omette di considerare che la deduzione di un travisamento del fatto comporta un errore revocatorio e che è devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato;

conseguentemente, ai fini d’una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettategli dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle valutate, indichi le ragioni del proprio convincimento e l’iter seguito.

Pertanto, vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non possono essere utilmente dedotti ove la censura si limiti alla contestazione d’una valutazione delle prove effettuata in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè proprio a norma dell’art. 116 c.p.c., comma 1 rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la scelta dell’opzione probatoria.

Tra l’altro, le deposizioni riportate non giovano alla tesi dei ricorrenti laddove si fa riferimento ad un infisso "attualmente" completamente apribile a battente, il che conferma le doglianze di controparte.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 1700,00, di cui 1500 per onorari, oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *