Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-11-2010) 11-02-2011, n. 5138 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.V. ha chiesto, proponendo incidente di esecuzione davanti al Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale di Milano, il riconoscimento, ex art. 671 c.p.p., del vincolo della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze:

1) in data 6 aprile (dal certificato penale parrebbe invece 4 giugno) 2004 del Tribunale di Lodi (irr. 2 novembre 2004), che l’aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 40,00= di multa per il delitto di truffa commesso il (OMISSIS);

2) in data 15 dicembre 2006 del Tribunale di Milano (irr. 5 gennaio 2007), che l’aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 200,00= di multa per il delitto di ricettazione commesso il (OMISSIS);

3) in data 5 marzo 2007 del Tribunale di Lodi (irr. 2 maggio 2007), che l’aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro. 222,23= di multa per il delitto di ricettazione commesso il (OMISSIS);

4) in data 21 novembre 2007 della Corte d’appello di Milano (irr. il 6 gennaio 2008) che l’aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 30.000,00= di multa per i delitti di ricettazione, di spaccio di stupefacenti, estorsione, detenzione e porto di armi e munizioni, violenza privata, falso in scrittura privata, lesione personale, in continuazione fra di loro, commessi tra l’ (OMISSIS);

Il G.E. aveva, in data 25 marzo 2009, rigettato la richiesta sostenendo che non era ravvisabile la continuazione fra i reati di cui alle citate sentenze, apparsegli più che altro come manifestazioni di uno stile di vita incline alla violazione della legge penale.

Sul ricorso per cassazione del prevenuto, la prima sezione di questa Corte aveva annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Milano, rilevando genericità e difetto di motivazione sulla rilevanza della tossicodipendenza in relazione all’esecuzione dei diversi reati giudicati separatamente con le sentenze indicate.

Il competente G.I.P., giudice dell’esecuzione in sede di rinvio, ha, con l’ordinanza di cui all’epigrafe, nuovamente rigettato l’istanza del C. osservando:

– che lo stato di tossicodipendenza, seppure rilevante ai sensi del testo vigente dell’art. 671 c.p.p., u.p., non è decisivo e deve essere valutato in unione a tutti gli altri elementi la cui presenza concorre ad evidenziare l’unicità del disegno criminoso, che consentirebbe di unificare i diversi episodi giudicati separatamente;

– che gli episodi oggetto di valutazione, seppure comportanti violazioni di norme poste a tutela del patrimonio, si presentavano con un distacco temporale fra di loro che impediva di considerare che le diverse azioni criminose potessero essere manifestazioni di un’unica originaria determinazione criminosa non valendo neppure lo stato di tossicodipendenza a costituirne un collante tale da permettere di superare i rilievi in contrario.

Ricorre per cassazione il C. lamentando carenza e contraddittorietà motivazionale del provvedimento del giudice del rinvio che non si sarebbe attenuto alle indicazioni della sentenza di cassazione, non avendo affrontato la questione del ricorrere degli altri indici di unicità del disegno criminoso sulla base di un esame dei singoli fatti come risultanti dalle sentenze, con ciò riproponendo il vizio già denunciato dal primo ricorso e ritenuto sussistente dal giudice di legittimità.

Il ricorso appare al Collegio fondato, nella parte in cui lamenta che il giudice dell’esecuzione non avrebbe considerato nel concreto le emergenze sia dei capi di imputazione sia dell’accertamento giudiziale nelle parti in cui era stato inquadrato l’esatto contesto in cui di sarebbero inseriti gli episodi criminosi.

Invero, come già riscontrato dalla sentenza di questa Corte relativa alla prima ordinanza impugnata, le questioni sottoposte al giudice dell’esecuzione avrebbero meritato un approfondimento più puntuale.

L’ordinanza impugnata infatti, dopo aver affermato corretti principi in materia di riconoscimento della continuazione fra diversi reati, anche quando commessi da persona in stato di tossicodipendenza, finisce per escludere sbrigativamente l’unicità del disegno criminoso fra le diverse violazioni della legge penale con un generico riferimento alla loro successione nel tempo, senza dar conto della denunciata (e valutabile solo con approfondito esame delle imputazioni e del concreto contenuto delle decisioni di merito) continuità e contiguità dell’azione criminosa del C., tutta volta a procurare i fondi per soddisfare la propria dipendenza dalla sostanza stupefacente. In particolare manca una valutazione comparativa fra gli episodi oggetto delle sentenze sopra indicate da 1) a 3) e quelli oggetto della sentenza sub 4), per valutare sulla scorta degli accertamenti in concreto effettuati dai giudici del merito se, ed in che misura, i primi tre episodi siano da ricomprendere, o meno, in quel contesto di continuazione ritenuto dalla Corte d’appello di Milano in relazione ai fatti giudicati come commessi tra l’aprile 2001 fino al 15 novembre 2005. Si impone in definitiva una rinnovata valutazione della complessiva situazione che tenga conto di tutti gli elementi risultanti dalle sentenze citate e li esamini con il dovuto rigore al fine di valutare se ricorrano, o meno, gli estremi di applicazione dell’art. 671 c.p.p., nei termini prospettati dal ricorrente o in altri diversi termini.
P.Q.M.

La Corte annulla l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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