Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-11-2010) 11-02-2011, n. 5137

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Perugia ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Terni ha applicato, ex art. 444 c.p.p. e segg., a T.F. la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di furto aggravato e con recidiva reiterata specifica infraquinquennale, commesso il 28 dicembre 2009. Deduce violazione di legge in quanto il giudice, nella valutazione lui spettante sulla congruità e legalità della pena proposta dall’accordo delle parti, aveva ritenuto congruo un aumento per la recidiva ex art. 99 c.p., comma 4, di soli giorni 15 di reclusione ed Euro 50,00= di multa, su una pena base di anni uno di reclusione ed Euro 300,00= di multa, mentre in realtà si trattava di aumento concordato in violazione di legge in quanto inferiore all’aumento minimo stabilito dall’art. 99 c.p.,comma 4.

Il Procuratore generale presso questa Corte chiede l’annullamento della sentenza con rinvio, in accoglimento del ricorso che prospetta una situazione di illegalità della pena. Il ricorso deve essere accolto.

La sentenza impugnata è illegittima nella parte in cui è stata violata la norma ( art. 99 c.p., comma 4) che prevede l’aumento minimo di pena in presenza della recidiva così come contestata, che avrebbe imposto un aumento di pena non inferiore ad un terzo, in realtà non praticato come sarebbe stato obbligatorio, poichè la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale era stata regolarmente contestata ed aveva formato oggetto di specifica previsione dell’accordo delle parti, con ciò rendendosi pienamente operativa.

In materia è principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza che l’illegalità della pena implica l’esclusione della validità dell’accordo concluso fra le parti del processo e ratificato dal giudice.

Ne consegue l’annullamento della relativa sentenza, senza rinvio in quanto le parti del processo potranno, o meno, rinegoziare l’accordo su altre basi e nel caso contrario – se ad es., con riguardo al caso in esame, l’imputato non ritenesse di patteggiare data la maggiore entità della sanzione – il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario (cfr. Sez. 1^, sent. n. 16766 del 7/4/2010, Rv.

246930, rie: P.G. in proc. Ndiaye; conf.: Sez. 1^, sent. n. 16785 del 7 aprile 2010, ric: Pierantoni).
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Terni per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *