Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-11-2010) 11-02-2011, n. 5135 Interrogatorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza dell’8 ottobre 2009, il GIP del Tribunale di Grosseto emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di N.T., S.S. e S.A., indagati per i reati di cui all’art. 416 e 624 bis c.p..

Proposta istanza di riesame in favore degli stessi, all’udienza del 8.11.2009, il difensore eccepiva la nullità derivante da omesso avviso dell’udienza camerale ai codifensori dei tre indagati.

Il Tribunale, ritenuta fondata l’eccezione, stante l’impossibilità di poter instaurare correttamente il contraddittorio in tempo utile ex art. 309 c.p.p., comma 10, pronunciava ordinanza con la quale dichiarava l’inefficacia del titolo custodiale, ma stabilendo la caducazione dei relativi effetti a far tempo dal lunedì 9 novembre (decimo giorno dal ricevimento degli atti) e disponendo, allo stesso tempo, l’immediata comunicazione al PM. Questi, il 7 novembre successivo – cioè due giorni prima della perdita di efficacia della prima ordinanza – reiterava la richiesta che, lo stesso giorno, era accolta dal Gip. Infatti, il giudice emanava nuova ordinanza custodiale, ora oggetto d’impugnativa, nella quale recepiva in toto il contenuto della precedente. Tale nuova ordinanza veniva eseguita l’8 novembre, dunque il giorno prima che perdesse efficacia l’ordinanza impugnata innanzi al Tribunale del riesame.

Avverso l’ordinanza anzidetta il difensore ha proposto ricorso immediato per Cassazione, contestando il potere del GIP di rinnovare la misura cautelare nell’ipotesi in cui si fosse verificata un’anomalia di carattere procedurale nel percorso operativo della stessa, tale da comportare nullità per inosservanza delle norme poste a garanzia dell’indagato dall’art. 309 c.p.p. Sosteneva che, in ogni caso, la rinnovazione della misura presupponeva la liberazione dell’indagato, come previsto dall’art. 302 c.p.p. con riferimento all’ipotesi di estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare; che non era consentita l’emissione di una nuova ordinanza in pendenza di efficacia di precedente, non sussistendo, peraltro, le esigenze cautelari; che irrituale era, poi, il differimento di efficacia che di fatto aveva impedito la scarcerazione degli indagati.

Con ordinanza del 17 novembre 2009 il GIP del Tribunale di Grosseto ha rigettato l’istanza di declaratoria di perdita di efficacia della misura custodiale dell’8.11.2009, stante il mancato esperimento dell’interrogatorio di garanzia nei termini di legge ex art. 302 c.p.p..

Anche tale provvedimento è oggetto di ricorso per Cassazione che denuncia erronea applicazione e violazione degli artt. 292 e 294 c.p.p..

Contesta l’assunto del GIP secondo il quale sarebbe inutile la reiterazione di interrogatorio di mera ratifica di quello già espletato, sostenendo che la richiamata norma di cui all’art. 292 c.p.p., si applichi anche all’ipotesi dell’ordinanza custodiale meramente reiterativa con conseguente applicabilità dell’intero impianto normativo, ivi compreso l’art. 294 c.p.p., che stabilisce la regola dell’interrogatorio obbligatorio, anche se ritenuto superfluo.
Motivi della decisione

1. – Preliminarmente, va preso atto, che, con sentenza del 15 luglio 2010 n. 1278, questa Suprema Corte, Sezione Quinta, si è già pronunciata sul ricorso proposto dal difensore degli indagati avverso l’ordinanza del 7 novembre 2009 con la quale il GIP del Tribunale di Grosseto aveva disposto nuova custodia cautelare in carcere nei confronti degli indagati, dichiarando l’inammissibilità del ricorso.

Oggetto del presente giudizio è, dunque, l’altro ricorso – autonomamente fascicolato – ossia quello proposto avverso l’ordinanza in pari data, con la quale lo stesso GIP ha rigettato l’istanza di declaratoria di inefficacia della misura custodiale dell’8.11.2009, in ragione del mancato esperimento dell’interrogatorio di garanzia.

2. – All’esame della relativa censura giova, certamente, premettere una sintetica ripuntualizzazione dei termini della vicenda in esame.

– N.T., S.S. e A.S. sono stati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare dell’9.10.2009, siccome indagati dei reati di cui agli artt. 416 e 624 bis c.p..

– Proposta richiesta di riesame in loro favore, il Tribunale, preso atto dell’eccezione difensiva che lamentava l’omesso avviso dell’udienza a codifensori degli indagati, reputava che non vi fosse più tempo per la nuova instaurazione del contraddittorio prima della scadenza del termine di dieci giorni per il deposito della ordinanza, di talchè dichiarava, in prevenzione, l’inefficacia dell’ordinanza custodiale, a mente dell’art. 309 c.p.p., comma 10, differendo, nondimeno, gli effetti della stessa declaratoria alla scadenza del decimo giorno prescritto per la decisione, ossia al 9 novembre 2009.

– Prima dello scadere di tale termine e, quindi, prima della materiale scarcerazione degli indagati, su richiesta del PM il Gip adottava una nuova ordinanza, in data 7 novembre, di contenuto identico a quella dichiarata inefficace. Il provvedimento era portato ad esecuzione il giorno successivo, dunque un giorno prima che divenisse efficace l’ordinanza del tribunale del riesame dichiarativa di inefficacia del precedente titolo custodiale, impedendo così agli indagati di riacquistare la libertà.

– Con riferimento a tale nuova ordinanza custodiale, oltre al ricorso immediato in Cassazione (il cui esito si è sopra menzionato), il difensore proponeva apposita istanza allo stesso Gip, chiedendone la declaratoria di perdita di efficacia in quanto non preceduta da nuovo interrogatorio di garanzia ai sensi dell’art. 302 c.p.p..

– Il Gip rigettava la richiesta reputando superfluo l’esperimento di un nuovo incombente e richiamava, all’uopo, l’orientamento interpretativo di questa Corte regolatrice che riteneva inutile un nuovo interrogatorio di garanzia nell’ipotesi di adozione di nuova ordinanza custodiate quando la prima fosse venuta meno per vizi di forma, sul riflesso che la norma processuale di cui all’art. 302 c.p.p. fosse di stretta applicazione, come tale inapplicabile oltre i casi espressamente previsti.

3. – Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

Ed invero, dallo riferito sviluppo della vicenda in questione balza evidente la singolare – e strumentale – anomalia, caratterizzata dal differimento degli effetti della declaratoria di inefficacia di precedente titolo custodiale, pronunciato inusualmente in prevenzione, ossia in base al mero rilievo che, in tempo utile, non si sarebbe potuto ovviare a quella che null’altro era che inadempienza dell’ufficio, cioè la mancata notifica dell’avviso dell’udienza camerale ai codifensori degli indagati.

Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la perdita di efficacia, di cui all’art. 309 c.p.p., comma 10 (mancato rispetto del termine prescritto per la decisione del giudice del riesame, ossia i dieci giorni dalla ricezione degli atti, ai sensi della norma di cui al precedente comma 9), sia evento che consegue eo ipso ed automaticamente alla mancata osservanza del termine in questione, come fatto rilevabile ex post e, di per sè, insuscettivo di dichiarazione preventiva, in vista di previsione di – pur sicura – inutile decorrenza.

Nondimeno, in costanza del termine di efficacia e proprio in vista del suo inutile decorso, su rinnovata richiesta del PM, lo stesso Gip ha provveduto a nuovo titolo custodiale, in data 7.11.09, motivando per relationem al contenuto della precedente ordinanza.

Sennonchè, tale provvedimento custodiale non poteva ritenersi meramente reiterativo o sostitutivo di quello emesso l’8.11.09 per il solo fatto che quest’ultimo titolo era ancora valido al momento dell’emissione del nuovo, pur se votato ad ineluttabile caducazione di efficacia in ragione della prevista inosservanza del termine stabilito per la decisione del giudice del riesame. Era, dunque, da ritenere un provvedimento ex novo, tanto da richiedere, come di fatto è avvenuto, una rinnovata richiesta del PM. E, come tale, richiedeva anche che il Gip procedesse a nuovo interrogatorio degli indagati, a pena di inefficacia ai sensi del combinato disposto degli artt. 294 e 302 c.p.p.. Il mancato rilievo di tale effetto ex lege sostanzia errore di giudizio che inficia il provvedimento impugnato, comportandone radicale nullità, che va, ora, dichiarata nei termini di cui in dispositivo, con conseguente ordine di scarcerazione degli indagati ove non detenuti per altra causa.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la scarcerazione immediata dei ricorrenti se non detenuti per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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