Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-03-2011, n. 6988

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.S.F. propose opposizione al d.i. del Presidente del Tribunale di Matera del 25 gennaio 1995 che le aveva ingiunto di pagare L. 22.165.000 a B.M., titolare della medesima impresa edile quale saldo finale dei lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale alla contrada (OMISSIS), edificio danneggiato dal sisma del novembre 1980. L’opponente eccepì l’inesigibilità del credito evidenziando che nel contratto di appalto del 9 agosto 1988 era testualmente convenuto: "Il pagamento avverrà a stati di avanzamento dei lavori come per legge. Attualmente il comune di Pomarico ha stanziato solamente il 60% dell’intero importo, per cui la rimanente quota del 60% dell’intero importo sarà incamerata dalla ditta appaltatrice alla data che il comune di Pomarico emetterà la liquidazione, sollevando la proprietaria di eventuali ritardi o contribuzione privata relativi alla liquidazione del 40%".

Il B. contestò l’opposizione chiedendo di disapplicare la clausola invocata da controparte.

Con sentenza 5 novembre 2001 il Tribunale di Matera accolse l’opposizione trascurando di revocare il d.i. e la Corte di appello di Potenza, con sentenza 113/04 respinse l’appello con compensazione delle spese, ribadendo che la D. era stata espressamente sollevata da eventuali ritardi o contribuzione privata;

legittimamente le parti avevano convenuto che il corrispettivo delle opere commesse in appalto sarebbe stato pagato al momento della erogazione del contributo pubblico al quale la committente era stata e risultava ancora ammessa, donde l’inesigibilità dell’obbligazione.

Ricorre B. con due motivi, resiste controparte.
Motivi della decisione

Col primo motivo si lamentano violazione di norme di diritto 1183 c.c. – difetto di motivazione – travisamento dei fatti e col secondo motivo violazione di norme di diritto – 345 c.p.c. difetto di motivazione, travisamento dei fatti.

Osta all’esame dei motivi la produzione da parte del procuratore del ricorrente di copia di atto di transazione, in cui le patti si dichiarano reciprocamente che è cessata la materia del contendere e non hanno altro a pretendere.

Donde la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per carenza di interesse e la compensazione delle spese.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per carenza di interesse e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *