Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-11-2010) 11-02-2011, n. 5134 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il giudice monocratico del Tribunale di La Spezia ha applicato nei confronti di S.M. la pena di dieci mesi di reclusione in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, ter, , per essersi trattenuto nel territorio dello Stato nonostante fosse stato espulso e di quello di cui all’art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 4. 2.- Il Procuratore Generale ha proposto ricorso per Cassazione deducendo l’illegalità della pena, sia in relazione alla mancata contestazione dell’aggravante che alla mancata applicazione della pena pecuniaria.

3.- Il motivo relativo alla mancata contestazione dell’aggravante è inammissibile. "Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti ( art. 444 c.p.p., e ss.), (queste) non possono prospettare con il ricorso per Cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione". (Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009,n.5240).

Ne consegue che il Procuratore Generare non può più fare valere il mancato esame dell’aggravante, sia perchè tale aggravante non risulta avere fatto parte della qualificazione giuridica su cui si è formato il patteggiamento, sia in quanto introduce una valutazione di fatto, inammissibile in sede di legittimità. 4.- E fondato, invece, il motivo concernente la pena.

Per il reato di furto è prevista oltre la reclusione anche la multa.

Quella irrogata dal giudice monocratico è quindi illegale essendo stata limitata alla sola pena della reclusione.

Di conseguenza la sentenza impugnata va annullata senza rinvio è, va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di La Spezia.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmetterti gli atti al Tribunale di La Spezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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