T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 09-02-2011, n. 1276 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente partecipava alla sessione riservata di esami, finalizzata al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, costituente titolo per l’inserimento nelle graduatorie permanenti.

L’ammissione alla procedura selettiva era riservata ai docenti non abilitati che avessero svolto attività di insegnamento nelle scuole statali per un periodo di almeno 360 giorni, di cui almeno 180 in anni scolastici a partire dal 94/95. L’O.M. n. 153/99 che tale procedura disciplinava, prevedeva inoltre che l’attività di insegnamento della regione cattolica o delle materie ad essa alternative, non potesse considerarsi valida ai fini dell’integrazione del requisito di servizio necessario ai fini dell’ammissione, in quanto "non prestata su posti di ruolo né relative a classi di concorso".

Potendo vantare -la ricorrente – solo attività di insegnamento della religione cattolica, veniva escluso dalla procedura.

La medesima interponeva gravame precisando in quell’occasione che l’O.M. 153/99 era già stata oggetto di impugnazione nella parte in cui dettava le norme relative all’irrilevanza dell’insegnamento della religione cattolica, pendente presso la sezione al n. 9595/2000 RG.

Articolava quindi censure relative a vizi derivati dall’asserita illegittimità dell’OM citata.

Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

L’OM 153/99, impugnata dalla ricorrente nell’ambito del giudizio n. 9595/2000 RG., è stata giudicata legittima dalla Sezione con sentenza n. 12337/2003 (emessa con riferimento all’analogo giudizio di cui al n. 14624/99) con la quale si è respinto il ricorso argomentando, in parte motiva, circa la non irragionevolezza della previsione censurata.

La mancanza, nel ricorso oggetto di odierno esame, di autonome censure che rimarchino vizi non derivati dall’OM la cui illegittimità, in ragione di quanto detto, risulta incontrovertibilmente esclusa, non può che determinare il rigetto dello stesso.

Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda ed allo stato della giurisprudenza all’epoca di introduzione del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti del spese delle stesso.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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