Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-03-2011, n. 6987 Litispendenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. – Con atto di citazione notificato il 10 febbraio 2003 F. D. e P.M.P. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2009/02 notificato il 2 gennaio 2002 con il quale Giudice di Pace di Latina ad istanza di V.C. veniva ingiunto agli opponenti il pagamento della somma complessiva di Euro 981,94 oltre agli oneri accessori.

La somma era stata richiesta in pagamento della quota parte relativo allo spurgo di due fosse settiche, asservito all’immobile di (OMISSIS) di cui gli opponenti sono proprietari di una unità immobiliare. Gli opponenti eccepivano la assoluta inidoneità della documentazione allegata al ricorso monitorio, nel merito contestavano la fondatezza della domanda e pertanto concludevano formulando la richiesta di declaratoria di nullità e/o inefficacia del decreto opposto con il favore delle spese del giudizio.

All’udienza fissata a norma dell’art. 320 c.p.c., gli opponenti eccepivano la litispendenza della propria causa con altra pendente davanti al giudice di Pace di Latina attesa che il V. aveva richiesto in entrambi i procedimenti il pagamento della fattura n. (OMISSIS), per l’importo di L. 476.000.

Si costituiva in giudizio l’opposto V.C. il quale chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e deduceva la tardività dell’eccezione di litispendenza e l’infondatezza della stessa. Con ordinanza del 14 agosto 2003 il Giudice respingeva l’eccezione di litispendenza e l’istanza di provvisoria esecuzione. All’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni gli opponenti depositavano una serie di documenti e il giudicante riservato ogni provvedimento in ordine alla richiesta di stralcio dei documenti prodotti tardivamente tratteneva la causa in decisione con termine per il deposito di note. Con sentenza n. 886/04 del 14 maggio 2004, il Giudice di Pace, revocava il decreto ingiuntivo n. 2009/02, rigettava la domanda di V.C. che condannava alle spese del giudizio. Riteneva il Giudice di Pace: a) che la causa andava decisa secondo equità a norma dell’art. 113 c.p.c., n. 2, per ragioni di valore desumibile ciò dall’atto introduttivo del giudizio; b) melius re perpensa, l’eccezione di litispendenza tempestivamente sollevata dagli opponenti doveva essere accolta con la conseguenza che per quella somma riportata cioè per la somma di L. 476,000 riportata dal decreto ingiuntivo n. 1396/01 opposto davanti al Giudice di Pace di Latina e avente ad oggetto la fattura n. (OMISSIS), il decreto ingiuntivo opposto in questo giudizio appariva viziato per quanto lo stesso credito non poteva formare oggetto di una pluralità di azioni, c) i crediti dedotti non presentavano la caratteristica della liquidità, della certezza ed esigibilità posto che si fondavano su documenti non immediatamente opponibili agli opponenti; d) le fatture prodotte erano state rilasciate tutte a soggetto diverso dagli opponenti i quali non avevano avuto alcun rapporto diretto con i soggetti che avevano rilasciato la documentazione prodotta; d) la documentazione prodotta al di fuori del termine di cui all’art. 320 c.p.c., doveva esser stralciata in quanto tardivamente prodotta con la conseguenza che la domanda avanzata con il ricorso monitorio non era stata supportata da adeguata e convincente riscontro probatorio considerato che l’attore non aveva articolato alcun mezzo istruttorio avendo fatto riferimento alla documentazione tardivamente prodotta.

B) Per la cassazione di tale sentenza ricorre V.C. per un motivo articolato in tre punti e consegnato ad un atto di ricorso notificato il 21 luglio 2005. Gli intimati non si sono costituiti.
Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo V.C. lamenta – come da rubrica – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 4. a) Avrebbe errato il Giudice di Pace, secondo il ricorrente, allorquando, afferma che "il decreto ingiuntivo opposto appare viziato in quanto lo stesso credito non può formare oggetto di una pluralità di azioni", perchè il Giudice di Pace non ha tenuto conto della circostanza che la situazione di litispendenza parziale era stata sanata ed eliminata dal V., il quale aveva provveduto a depositare nella cancelleria del Giudice di Pace di Latina atto di dichiarazione di rinuncia parziale al credito riportato dalla fattura n. (OMISSIS) posta, erroneamente, a fondamento anche del decreto ingiuntivo n. 1396/01 azionato contro i signori F., P.. b) Avrebbe errato il Giudice di Pace, sempre secondo il ricorrente, per aver disatteso le prove documentali, ritualmente acquisite nel corso del giudizio cognitorio da parte dell’opposto che provavano l’esistenza del suo diritto di credito. c) Ed, infine, avrebbe, ancora, errato il Giudice di Pace, secondo il ricorrente, nell’aver ritenuto che la documentazione sia stata prodotta tardivamente in quanto prodotta al di fuori del termine di cui all’art. 320 c.p.c., con la conseguenza che la domanda avanzata, a dire dal Giudice di Pace, con il ricorso monitorio non è stata supportata da adeguato e convincente riscontro probatorio, per la considerazione assorbente che le produzioni documentali nell’interesse del V. sarebbero state tre: 1) documenti allegati al fascicolo monitorio acquisito al giudizio di opposizione;

2) documenti depositati all’udienza del 26 maggio 2003; 3) documenti depositati ed allegati alle note autorizzate e depositate il 15 luglio 2003. 1.1. – La censura merita di essere accolta.

1.2. – Questa Corte osserva che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ormai ricostruito, in particolare, dalla prevalente giurisprudenza, come un semplice sviluppo, meramente eventuale, della fase monitoria (tra le più recenti Cass. n 3258 del 26 marzo 1991 e n. 4857 del 24 aprile 1993). In buona sostanza, sembra ormai superata la diatriba dottrinale tra i sostenitori di una natura di impugnazione in senso stretto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Tuttavia, ciò che conta, è la considerazione che l’oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto (Cass. SS.UU. 7-7-93 n. 7448), ma involge anche, se non soprattutto, il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. In altri termini, l’opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, cosicchè non avrebbe alcun senso giuridico, un’opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell’emanazione del monitorio.

Alla stregua di tale principio, deve essere individuata, nell’ambito di un procedimento a contraddittorio differito quale quello che si origina da un decreto ingiuntivo, la "prima risposta" nell’atto di opposizione da configurarsi essa stessa come "la prima risposta" del debitore, dopo che questi sia stato messo in grado di esaminare i documenti depositati in cancelleria e posti a fondamento dell’istanza (e del provvedimento) monitorio. A sua volta, l’opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, deve integrare la domanda, proponendo nell’atto di costituzione, oltre alle necessarie specificazioni della pretesa, tutte le deduzioni ed eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall’opponente o le pretese avanzate da quest’ultimo in via riconvenzionale, e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno, n. 17494 del 28/07/2009. 1.3. – Discende da questi principi che il giudice avrebbe dovuto esaminare il merito della questione e non limitarsi a verificare se sussistevano i requisiti per l’emanazione del decreto ingiuntivo.

D’altra parte, posto che l’opposizione a decreto ingiuntivo è un semplice sviluppo, meramente eventuale, della fase monitoria, anche i documenti allegati alla richiesta del decreto ingiuntivo, sono documenti presentati in giudizio che il giudice può e deve valutare.

E’ vero, infatti, che il debitore nel proporre l’opposizione ha avuto modo (e dunque viene sostanzialmente e formalmente garantito il suo diritto di difesa) di esaminare i documenti tutti allegati alla richiesta e presentare le sue censure.

1.4. – A sua volta dato atto dell’esistenza della rinuncia da parte dell’attuale ricorrente del credito portato dalla fattura n. (OMISSIS) per l’importo di L. 476 non è rinvenibile nell’ipotesi in esame un caso di litispendenza così come, correttamente, aveva ammesso in un primo momento lo stesso giudice di merito con sua propria ordinanza.

In definitiva, il ricorso va accolto per le ragioni di cui alla motivazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso Cassa la sentenza n. 886/04 emessa dal Giudice di Pace di Latina e rinvia anche per le spese al Giudice di Pace di Latina in persona di altro magistrato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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