Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-11-2010) 11-02-2011, n. 5131

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La Corte di Appello di Brescia ha confermato la dichiarazione di responsabilità di M.A. affermata dal Tribunale di Crema, in relazione al reato di furto commesso all’interno del bar " (OMISSIS)" di cui era titolare P.E., impossessandosi di una macchina cambia monete contenente la somma di Euro 1200,00, rideterminando la pena.

2.- L’imputato,tramite il difensore propone ricorso per Cassazione, deducendo:

a.- contraddittorietà, mancanza o illogicità della motivazione in relazione alle prove assunte;

b.- violazione di legge e mancanza di motivazione sul punto concernente la pena;

c.- violazione di legge per l’omessa ritenuta delle attenuanti generiche;

d.- violazione di legge in relazione alla revoca della sospensione della pena.

3.- Il ricorso è manifestamente infondato.

A.- Nel giudizio di legittimità non è consentita una diversa ricostruzione o una rilettura e diversa valutazione del fatto, in quanto il sindacato sulla giustificazione del provvedimento impugnato è circoscritto solo alla verifica se il dedotto vizio della decisione sia costituito da errori delle regole della logica – principio di non contraddizione, di causalità, univocità, completezza – o dalla inconciliabilità con gli atti del processo specificatamente indicati (tra le tante Cass., sez. 6, 24 maggio 2007, n. 24680, Cass., sez. 6, 28 settembre 2006 n. 35964, Cass., sez. 1, 14 luglio 2006, n. 25117, Cass., sez. 5, 24 maggio 2006,36764).

E, nella specie, il giudice dell’appello ha logicamente argomentato come la responsabilità si desumesse dal fatto che sul vetro della finestra forzata per introdursi all’interno del bar era stata trovata una impronta digitale con 21 punti di conformità con quella del pollice sinistro dell’imputato e dal fatto l’impronta era posta nella parte superiore della finestra, in un angolo tra cornice e vetro, ad un’altezza tale da non potere essere lasciata per caso ma soltanto da persona che fosse salita sul davanzale.

B.- La pena è stata manifestamente inflitta, congruamente, in tre anni di reclusione e Euro 400,00 di multa, ridotta rispetto a quella inflitta in primo grado in conseguenza dell’assoluzione di un altro reato di furto, tenuto conto della gravità del fatto per le aggravanti di cui all’art. 625 c.p., n. 2 e art. 624 bis c.p. e dei precedenti penali, in conformità ai criteri di cui all’art. 133 c.p..

C. Per gli stessi criteri deve ritenersi, all’evidenza, che implicitamente il giudice dell’appello non ha ritenuto la sussistenza delle attenuanti generiche.

D. La revoca della sospensione della pena concessa con una precedente sentenza è manifestamente conseguenza della successiva condanna ad una pena inflitta oltre il limite di cui all’art. 163 c.p..

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte Cost. 186/2000).

L’inammissibilità importa che non è dovuto il compenso per il difensore dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, art. 106).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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