Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-11-2010) 11-02-2011, n. 5128

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o.
Svolgimento del processo

Con sentenza dell’1 giugno 2007 il Giudice di pace di Pavia dichiarava C.P. e C.M. colpevoli dei reati di ingiuria e minacce loro ascritti in danno di K. K. e, per l’effetto, li condannava alle pene ritenute di giustizia.

Pronunciando sul gravame proposto dagli imputati, il Tribunale di Pavia, con la sentenza indicata in epigrafe, assolveva gli stessi con formula perchè il fatto non sussiste.

Avverso la pronuncia anzidetta il PG di Milano ha proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – IL Pg ricorrente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione nonchè inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). Si duole, in particolare, della valutazione delle risultanze processuali, segnatamente delle dichiarazioni della persona offesa, che non erano state ritenute credibili nonostante pacifica regola di giudizio che consente di fondare su di esse una pronuncia di condanna anche in mancanza di elementi di riscontro.

2. – La censura è destituita di fondamento. Inutilmente parte ricorrente richiama la consolidata regola di giudizio, secondo cui le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono anche da sole sostenere un’affermazione di penale responsabilità (cfr., tra le altre, Cass. sez. 3, 27.3.2003, n. 22848, rv. 225232) non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni. Nondimeno, la condizione perchè possano assumere una tale valenza è che le dichiarazioni anzidette superino il vaglio di credibilità oggettiva e soggettiva, che deve essere tanto più rigoroso ove sussistano accertate situazioni conflittuali con l’imputato che proiettino ombre sulla loro totale affidabilità, specialmente ove la stessa persona offesa sia costituita parte civile, come tale portatrice di interessi economici.

Sottoposte a tale rigoroso esame, in ossequio degli anzidetti principi, le parole di accusa dei C. non hanno superato il sindacato di attendibilità, secondo il motivato convincimento del giudice di appello. Si tratta di apprezzamento squisitamente di merito, che, proprio in quanto adeguatamente argomentato, si sottrae al controllo di legittimità. 3. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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