REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1 aprile 2009, n. 17 Modifiche alle norme tecniche per le discariche di rifiuti.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 5 maggio 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 781 del 16 marzo 2009; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 1. Il comma 1 dell’art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito: «1. Il presente regolamento definisce i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera n), della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, di seguito denominata legge». 2. Il comma 3 dell’art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito: «3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla bonifica e ai siti inquinanti di cui agli articoli 38, 39 e 40 della legge».

Art. 2
1. La lettera g) del comma 1 dell’art. 2 del decreto del
Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’
sostituita:
«g) gestore: il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi
di gestione di una discarica»;

Art. 3
1. Il comma 2 dell’art. 4 del decreto del Presidente della
Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito:
«2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento di
rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o
anaerobico, il recupero di materie prime ed energia».

Art. 4
1. Il comma 1 dell’art. 7 del decreto del Presidente della
Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito:
«1. La domanda per la costruzione di una discarica di cui
all’art. 23 della legge contiene quanto segue:
a) il progetto di discarica predisposto sulla base del presente
regolamento e dei contenuti di cui agli allegati A e B;
b) l’identita’ del richiedente e del gestore, se sono diversi;
c) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei
rifiuti da depositare, indicando il codice dell’elenco europeo dei
rifiuti;
d) l’indicazione della capacita’ totale della discarica;
e) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche
idrogeologiche, geologiche e geotecniche;
f) metodi previsti per la prevenzione e la riduzione
dell’inquinamento;
g) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di
funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici
prescelti nonche’ del risanamento e riutilizzo dopo la chiusura della
stessa;
h) il piano di certificazione della qualita’ per i materiali ed
i sistemi adottati nella costruzione o nel risanamento della
discarica ai sensi delle norme UNI o norme EN vigenti.».

Art. 5 1. Il comma 1 dell’art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito: «1. La domanda per la gestione di una discarica di cui all’art. 24 della legge e’ corredata della seguente documentazione: a) piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall’allegato B, nel quale sono individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalita’ di chiusura della stessa; b) piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall’allegato B nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura; c) piano di sorveglianza e controllo, contenente tutte le misure necessarie per prevenire rischi d’incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall’inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all’ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attivita’ di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell’allegato B; d) piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall’allegato B, nel quale sono previste le modalita’ e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla prevista destinazione d’uso dell’area stessa; e) piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell’impianto e dall’esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all’art. 11, i costi stimati di chiusura, nonche’ quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001; f) indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell’art. 11.».

Art. 6
1. Il comma 5 dell’art. 10 del decreto del Presidente della
Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito:
«5. Il gestore deve, inoltre, notificare all’Agenzia provinciale
per l’ambiente tutti gli effetti negativi sull’ambiente riscontrati a
seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve
conformarsi alla decisione dell’Agenzia provinciale per l’ambiente
sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione
delle medesime».

Art. 7
1. Il punto 2.4.2 dell’allegato A ) del decreto del Presidente
della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito:
«2.4.2 Barriera geologica e impermeabilizzazione di base.
a) Barriera geologica.
Il substrato della base e dei lati della discarica consiste in
una formazione geologica naturale che risponde a requisiti di
permeabilita’ e spessore almeno equivalenti a quelli risultanti dai
seguenti criteri:
• discarica per rifiuti non pericolosi: k ≤ 1×10-9 m/s e
spessore ≥ 1 m;
• discarica per rifiuti pericolosi: k ≤ 1×10-9 m/s e spessore ≥
5 m.
La continuita’ e le caratteristiche di permeabilita’ della
barriera geologica su tutta l’area interessata dalla discarica devono
essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni
geognostiche.
La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le
condizioni di cui sopra, puo’ essere completata e rinforzata
artificialmente in modo tale da fornire una protezione equivalente.
Il piano di imposta dello strato inferiore della barriera
geologica creata artificialmente deve essere posto al di sopra del
tetto dell’acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel
caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima
escursione della falda con un franco di almeno 2 m.
b) Impermeabilizzazione di base.
Per tutti gli impianti deve essere prevista sopra la barriera
geologica sul fondo e sulle pareti della discarica una
impermeabilizzazione artificiale, contenente uno strato di materiale
minerale compattato con una geomembrana posta al di sopra. Tale
impermeabilizzazione artificiale deve avere caratteristiche idonee a
resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella
discarica.
L’impermeabilizzazione di base e’ garantita dall’accoppiamento di
materiale minerale compattato (caratterizzato da uno spessore che
dovrebbe misurare minimo 50 cm con corrispondente conducibilita’
idraulica k ≤ 5×10-10 m/s) con una geomembrana. Deve essere data la
perfetta aderenza tra lo strato minerale e la geomembrana.
Le geomembrane utilizzate nei sistemi di impermeabilizzazione
devono avere uno spessore di d ≥ 2,5 mm. Sono da proteggere da
sovraccarichi tramite idonei accorgimenti.
L’utilizzo della sola geomembrana non costituisce in nessun caso
un sistema di impermeabilizzazione idoneo; la stessa deve essere
posta a diretto contatto con lo strato minerale compattato, senza
interposizione di materiale drenante.
Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione
dell’impermeabilizzazione di base sulle sponde, che garantiscano
comunque una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere
adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a
condizione che vengano approvate dall’Agenzia provinciale per
l’ambiente; in tal caso dovranno essere previste specifiche analisi
di stabilita’ del sistema di impermeabilizzazione.
Lo strato di impermeabilizzazione di base deve essere inoltre
adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici e da pericoli di
danneggiamento in fase di realizzazione e di esercizio della
discarica.
Sul fondo della discarica, al di sopra del rivestimento
impermeabile, deve essere previsto uno strato di materiale drenante
con spessore d ≥ 0,5 m.
Il fondo della discarica, tenuto conto degli assestamenti
previsti, deve conservare un’adeguata pendenza tale da favorire il
deflusso del percolato ai sistemi di raccolta.».

Art. 8 1 . Il punto 2.4.3 dell’allegato A ) del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito: «2.4.3 Copertura superficiale finale. La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri: • isolamento dei rifiuti dall’ambiente esterno; • minimizzazione delle infiltrazioni d’acqua; • minimizzazione delle emissioni di gas di discarica; • riduzione al minimo della necessita’ di manutenzione; • minimizzazione dei fenomeni di erosione; • resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata. La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall’alto verso il basso, almeno dai seguenti strati: 1) strato superficiale di copertura con spessore ≥ 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale, fornisca una protezione adeguata contro l’erosione e consenta di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche; 2) strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore ≥ 0,5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barnere di cui ai successivi punti 3) e 4). L’Agenzia provinciale per l’ambiente puo’ consentire delle modifiche allo spessore se e’ certificata a lungo termine la capacita’ idraulica e la stabilita’ dello strato di ricoltivazione; 3) strato minerale compattato dello spessore ≥ 0,5 m e di conducibilita’ idraulica di k ≤ 10-8 m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale. L’Agenzia provinciale per l’ambiente puo’ consentire delle modifiche allo spessore se e’ data l’equivalenza e certificata a lungo termine la capacita’ e la stabilita’ dello strato di ricoltivazione. Le geomembrane utilizzate nei sistemi di impermeabilizzazione devono avere uno spessore di d ≥ 2,5 mm. Sono da proteggere da sovraccarichi tramite idonei accorgimenti; 4) strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore ≥ 0,5 m; 5) strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti. Poiche’ la degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le componenti cellulosiche, comporta la trasformazione in biogas di circa un terzo della massa dei rifiuti, la valutazione degli assestamenti dovra’ tenere conto di tali variazioni, soprattutto in funzione alla morfologia della copertura finale. La copertura superficiale finale come sopra descritta deve garantire l’isolamento della discarica anche tenendo conto degli assestamenti previsti ed a tal fine non deve essere direttamente collegata al sistema barriera di confinamento. La copertura superficiale finale della discarica nella fase di chiusura puo’ essere preceduta da una copertura provvisoria, la cui struttura puo’ essere piu’ semplice di quella sopra indicata, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento. Detta copertura provvisoria deve essere oggetto di continua manutenzione al fine di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzarne l’infiltrazione nella discarica. La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un carico compatibile con la destinazione d’uso prevista.».

Art. 9
1 . Il punto 2.5. dell’allegato A ) del decreto del Presidente
della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito:
«2.5. Controllo del gas di discarica.
Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere
dotate di impianti per l’estrazione dei gas che garantiscano la
massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo
energetico.
La gestione del gas di discarica deve essere condotta in modo
tale da ridurre al minimo il rischio per l’ambiente e per la salute
umana; l’obiettivo e’ quello di non far percepire la presenza della
discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto.
Poiche’ il naturale assestamento della massa dei rifiuti
depositati puo’ danneggiare il sistema di estrazione del gas di
discarica, e’ indispensabile un piano di mantenimento dello stesso,
che preveda anche l’eventuale sostituzione dei sistemi di captazione
deformati in modo irreparabile.
E’ inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del
percolato all’interno dei pozzi di captazione del biogas, per
consentirne la continua funzionalita’, anche con sistemi di
estrazione del percolato eventualmente formatosi; tali sistemi devono
essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere
efficienti anche nella fase post-operativa.
Il sistema di estrazione del gas di discarica deve essere dotato
di sistemi per l’eliminazione della condensa; l’acqua di condensa
puo’ essere eccezionalmente reimmessa nel corpo della discarica.
Il gas di discarica deve essere di norma utilizzato per la
produzione di energia, anche a seguito di un eventuale trattamento,
senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute
dell’uomo e per l’ambiente.
Nel caso di impraticabilita’ del recupero energetico la
termodistruzione del gas di discarica deve avvenire in idonea camera
di combustione a temperatura T > 850°, concentrazione di ossigeno ≥ 3
per cento in volume e tempo di ritenzione ≥ 0,3 secondi.
In caso non fosse praticabile ne’ la produzione di energia ne’ la
termodistruzione, possono essere adottati sistemi equivalenti e
corrispondenti allo stato della tecnica per il trattamento del gas di
discarica. Questi sistemi devono essere discussi ed in seguito
approvati dall’Agenzia provinciale per l’ambiente.
Il sistema di estrazione e trattamento del gas di discarica deve
essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella
discarica e’ presente la formazione del gas e comunque per il periodo
necessario, come indicato all’art. 10, comma 2.».
Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Bolzano, 1° aprile 2009

DURNWALDER

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0508&tmstp=1262938236015

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