Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-03-2011, n. 6984 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.= G.M., chiedeva al Tribunale di Roma di voler ingiungere, inaudita altera parte, al condominio di via (OMISSIS) in persona del suo amministratore pro tempore e/o alla signora F.P. la riduzione in pristino stato dell’impianto dell’adduzione dell’acqua al locale soffitta di proprietà istante e ordinare al condominio stesso in persona del suo amministratore pro tempore di consentire l’accesso del ricorrente all’interno del locale comune già adibito a ricovero dei cassoni dell’acqua. Nello stesso. ricorso veniva precisato che nel merito sarebbe stata richiesta la dichiarazione della legittimità della utilizzazione del servizio connesso all’impianto de quo da parte dell’odierno ricorrente sul presupposto dell’originarietà della situazione di fatto dedotta dallo steso ovvero dalla partecipazione del ricorrente stesso alla comproprietà dell’impianto comune dell’adduzione dell’acqua ex art. 4 del regolamento condominiale dell’art. 1117 cod. civ. ovvero la dichiarazione di legittimità dell’accesso del ricorrente all’interno dei locali comuni già adibiti a ricovero dei cassoni dell’acqua.

Nel corso del procedimento cautelare si costituivano entrambi i resistenti che, chiedevano il rigetto del ricorso deducendo l’inammissibilità del ricorso da parte del ricorrente proprietario di soffitta con destinazione catastale C2 priva di abitabilità e altresì l’inammissibilità della domanda possessoria per illegittimità della richiesta che configura servitù illegittima già respinta con delibera condominiale del 23 ottobre 2003 non impugnata.

Con provvedimento del 3 marzo 2003 il Giudice, sul presupposto che il ricorrente non avesse fornito la prova del proprio diritto all’allaccio del servizio idrico all’interno del proprio immobile, rigettava il ricorso proposta da G.M.. b) Avverso la detta ordinanza di rigetto di richiesta di provvedimento cautelare proponeva reclamo G.M. per un motivo: per omessa valutazione da parte del giudice degli atti e dei documenti acquisiti nel corso del procedimento cautelare: a) della comparsa di costituzione e risposta del condominio di via (OMISSIS) e di F.P.; del regolamento di condominio.

Chiedeva al Collegio di emettere i provvedimenti possessori ritenuti più opportuno in riferimento ai fatti illustrati in sede di ricorso ex artt. 1168 e 703 c.p.c.. con ogni consequenziale provvedimento in ordine all’introduzione del giudizio di merito.

Si costituivano in giudizio il condominio via (OMISSIS) e la signora F. rilevando la tardività del reclamo e la sua inammissibilità, perchè, contenente una nuova domanda rispetto alla fase precedente rivolta, sostanzialmente, a costituire un’inesistente servitù sull’impianto idrico condominiale. In via incidentale, i reclamati hanno poi chiesto la rideterminazione delle spese della fase cautelare che a loro dire erano state liquidate in modo simbolico al di sotto dei termini di legge.

Il Tribunale di Roma in composizione collegiale con provvedimento del 24 maggio 2004 rigettava il reclamo proposto da G.M..

Rigettava, altresì, il reclamo incidentale proposta dai reclamati.

Condannava G.M. al pagamento delle spese processuali. Il provvedimento del Tribunale veniva così motivato: 1) Pacifico che il locale acquistato da G.M. aveva destinazione urbanistica di soffitta. 2) Provato per testi e documenti che detto locale non avesse utenze idriche ed elettriche al momento della compravendita, prova rafforzata dalla richiesta rivolta dal G. al Condominio di allacciarsi alla rete idrica condominiale, richiesta altrimenti irrazionale. Inesistente o comunque assai dubbio il diritto del G. di allacciarsi alla condotta condominiale dell’acqua senza (e anzi contro) il consenso dell’Assemblea condominiale. Certamente inesistente il diritto del G. di derivare l’acqua al suo appartamento da un’utenza privata: all’insaputa della titolare dell’utenza stessa e per giunta gratuitamente. c.= Per la cassazione di tale ordinanza emessa dal Tribunale civile di Roma ricorre G.M. per tre motivi consegnati ad un atto di ricorso notificato il 7 luglio 2005. Resistono il Condominio di via (OMISSIS) e F.P. con uno stesso atto di controricorso notificato il 29 settembre 2005.
Motivi della decisione

Questa Corte osserva che in ragione dell’art. 111 Cost. il ricorso per cassazione è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi e abbiano i carattere decisorio siano cioè in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale.

Deriva da ciò che non è ammissibile l’ordinanza adottata dal Tribunale in sede di reclamo avente ad oggetto un provvedimento di natura cautelare o possessoria giacchè la stessa ha un carattere interinale e strumentale operante per i limitato tempo del giudizio e comunque fino a quando non siano adottate determinazioni definitive all’esito di esso. Questo tipo di ordinanze i sono inidonee a conseguire efficacia di giudicato sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale (in tal senso cfr. Cass. ordinanza 29 ottobre 2010 n. 22203).

1.= Consegue da quanto detto che il ricorso di che trattasi cioè il ricorso proposto da G.M. avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma ex art. 1669 cod. proc. Civ. è inammissibile.

L’inammissibilità solleva dall’obbligo di dover esaminare i motivi di censura perchè sarebbe comunque superfluo.

In definitiva, il ricorso va rigettato per le ragioni di cui in motivazione.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.300,00 oltre Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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