T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 09-02-2011, n. 1257 Commissione giudicatrice

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La sig.ra G.P. ha partecipato al concorso a cattedra indicato in epigrafe conseguendo il punteggio di 33/40 alla prova scritta; avendo conseguito il punteggio di 24/40 alla prova orale è stata giudicata non idonea.

1.2.- Di qui il presente ricorso, notificato in data 14 novembre 2001, con il quale, riferendo di avere sostenuto nella prova orale un esame nel complesso brillante (con qualche esitazione sugli organi collegiali), la ricorrente impugna il giudizio di non idoneità deducendo eccesso di potere per manifesta illogicità, assoluta genericità nella formulazione della griglia di valutazione, mancanza totale di adeguata istruttoria e di motivazione, nonché violazione di legge.

La ricorrente lamenta, in sintesi, che la commissione esaminatrice:

– ha indicato genericamente i criteri di valutazione senza tuttavia consentire al candidato di conoscere in fase di applicazione del voto finale, quale sia stato il procedimento logico giuridico dalla commissione medesima seguito nell’attribuzione del voto finale;

– ha omesso di effettuare una compiuta valutazione di merito o giudizio in ordine al risultato delle prove orali della ricorrente, in quanto, pur avendo indicato dei parametri di carattere generale cui attenersi, di fatto non vi si è attenuta;

– non ha tenuto, infatti, alcun conto dei criteri e parametri dalla stessa formulati, mentre avrebbe dovuto effettuare la valutazione delle prove orali nel rispetto e alla stregua dei criteri dalla stessa indicati, senza ometterne alcuno, pena l’illegittimità della valutazione stessa.

1.3.- Avendo l’amministrazione scolastica resistito al giudizio senza dispiegare difese, sono stati disposti incombenti istruttori – con ordinanza collegiale n. 661/2010 – cui le amministrazioni intimate hanno ottemperato mediante deposito degli atti richiesti.

1.4.- Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- Il ricorso non è fondato.

Nel riferire le modalità di svolgimento della prova orale sostenuta dalla ricorrente, questi si duole del fatto che la commissione esaminatrice si sia limitata a esprimere un voto numerico (di insufficienza), enunciando, sì, gli argomenti oggetto di detta prova, senza però esplicitare una qualche valutazione sull’andamento concreto della prova, indicando "quali siano state le risposte insufficienti, quali… le lacune manifestate…, la incidenza di dette lacune sulla valutazione finale, i criteri specifici della valutazione".

In buona sostanza, la ricorrente pone un problema di motivazione del giudizio valutativo, sostenendo che esso, come formulato, non consente di individuare il percorso logico seguito dalla commissione nell’attribuzione del voto.

In proposito, il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (da ultimo, e fra le tante: CdS, V, 13 luglio 2010, n. 4528), da cui la Sezione non ritiene di doversi discostare, che ha concluso per la legittimità delle valutazioni espresse da commissioni di concorso e di esame mediante l’indicazione di un voto meramente numerico, non accompagnato dalla enunciazione di una specifica motivazione.

Questi i principi giurisprudenziali affermati in subiecta materia:

– sufficienza, ai fini della motivazione ed esternazione delle valutazioni compiute dalla commissione esaminatrice sulle prove d’esame, del voto numerico, attribuito in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (CdS, IV, 25 novembre 2009, n. 5846);

– configurazione del voto numerico, attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte ed orali di un concorso pubblico, come giudizio che "esprime e sintetizza il giudizio tecnicodiscrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità della azione amministrativa di valutazione, assicura la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione e consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato, specie quando la commissione ha predisposto i criteri in base ai quali procederà alla valutazione delle prove" (CdS, V, 7 settembre 2009, n. 5227);

– doverosità per la commissione esaminatrice di leggere gli elaborati e di indicare il punteggio complessivo riportato dal candidato, scompagnato però dall’l’obbligo "di esternare la votazione attribuita da ciascun singolo commissario al compito oggetto di valutazione", donde la conseguenza appunto che "il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori chiarimenti" (CdS, III, 5 maggio 2009, n. 966).

3.- Alla stregua delle svolte considerazioni non possono quindi apprezzarsi le doglianze formulate in ricorso, che va pertanto respinto.

Giusti motivi spingono a compensare tra le parti spese di giudizio e onorari di causa.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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