Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-03-2011, n. 6982 Rinunzia all’eredità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 21.56.1994 la Banca Popolare di Lecce conveniva davanti al Tribunale di Lecce M.R., S. A. e G.Q., S.S. esponendo: che vantava nei confronti di N.I. un credito di L. 42.932.608, oltre interessi e spese, come da d.i.; che la N. aveva prestato fideiussione per i debiti della Boutique Ines di Nenni Ines e C snc;

che alla N.I. era succeduto quale erede M.R. che aveva alienato, con atto 20.7.1989, i diritti su un immobile della defunta ed, assieme alla moglie S.A., per frodare i creditori, con atto 30.11.1990, aveva venduto l’unico bene non pignorato (nuda proprietà del fondo (OMISSIS), di are 37,60 con fabbricato) al cognato S. G.Q., che aveva acquistato anche nell’interesse della moglie S.S.; che il M.R., costituito in mora, aveva dichiarato di aver rinunciato all’eredità, invece tacitamente accettata, con la conseguenza che tale rinuncia era inesistente mentre l’atto 30.11.1990 era simulato; ciò premesso, chiedeva dichiararsi la nullità della rinuncia all’eredità, la tenutezza del M.R. al pagamento dei debiti, la simulazione dell’atto 30.11.1990 ed, in subordine, l’inefficacia.

Il M.R. resisteva, mentre gli altri convenuti rimanevano contumaci. Interveniva in giudizio la curatela del fallimento di S.A. aderendo alla domanda di simulazione e chiedendo in subordine la revoca limitatamente alla quota della fallita. Interveniva anche la Cassa di Risparmio di Puglia, creditrice del M.R., cui succedeva Intesa Gestione Crediti spa.

Con sentenza 25.6.2003 il Tribunale dichiarava M.R. erede della N.I. ed obbligato al pagamento alla Banca Popolare di Lecce di Euro 22.172,84 oltre accessori; obbligato il medesimo M.R. a pagare alla Intesa Gestione Crediti spa la somma di Euro 7.810,28 oltre accessori, dichiarava la simulazione dell’atto 30.11.1990 e condannava i convenuti alle spese.

Proponevano appello S.G.Q. e S. S., resistevano la curatela, la Banca Popolare Pugliese e Intesa Gestione crediti e, previa integrazione del contraddittorio col M.R., la Corte di appello di Lecce, con sentenza 177/06, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado, rimettendo la causa al Tribunale di Lecce e compensando le spese, sul presupposto che la vendita del 20.7.1989 era stata stipulata non solo dal M. R. ma anche dai fratelli G., A., M. e F. e non era possibile dichiarare che tale atto comporta l’accettazione tacita dell’eredità senza contemporaneamente emettere analoga pronuncia nei riguardi degli altri germani, non citati in giudizio; analogamente non era possibile dichiarare la nullità della rinunzia all’eredità senza emettere analoga pronuncia nei riguardi di M.G.. Ricorre la Banca Popolare Pugliese con due motivi, variamente articolati, illustrati da memoria, resistono S.G.Q. e S.S..
Motivi della decisione

Col primo motivo si denunzia violazione di norme di diritto ed in particolare a) dell’art. 102 c.p.c. b) dell’art. 477 c.c., c) dell’art. 1295 c.c..

La Banca ha agito contro M.R. non perchè unico erede ma perchè, essendo erede, è colui nei confronti del quale ha scelto di far valere i suoi diritti, quale debitore solidale.

La domanda non incide sullo stato di eredi degli altri germani nè la Banca ha l’obbligo o l’interesse a citare l’altro fratello G., tardivamente rinunciatario, peraltro non solvibile.

Trattasi di situazione autonoma di mero carattere obbligatorio e non ereditario.

Col secondo motivo si lamentano vizi di motivazione in ordine all’omesso esame della documentazione mentre il primo Giudice si era limitato correttamente a dichiarare la qualità di erede di M. R.. Osserva questa Corte Suprema:

La sentenza impugnata ha dedotto che tutte le domande erano strettamente consequenziali: l’azione di simulazione e l’azione revocatoria presupponevano il previo accertamento dell’esistenza di un credito della Banca popolare nei confronti del M.; e, a sua volta, l’accertamento del rapporto di debito – credito presupponeva l’accoglimento della domanda volta a sentir dichiarare la nullità dell’atto con cui il M.R. aveva rinunciato all’eredità della N.. Dalla lettura dell’atto 20.7.1989 risultava che la vendita dell’immobile già della N.I. era stata stipulata anche dai fratelli G., A., M. e F. e non era possibile dichiarare che tale atto comportava per M.R. l’accettazione tacita dell’eredità senza emettere contemporaneamente analoga pronuncia nei confronti degli altri germani, non citati in primo grado.

Analogamente non era possibile dichiarare la nullità della rinuncia all’eredità di M.R. senza emettere analoga pronuncia nei riguardi di M.G. che, col medesimo atto aveva rinunciato alla stessa eredità, ma non aveva potuto interloquire perchè non parte del giudizio.

Non si verteva nell’ipotesi di frazionamento pro quota dell’originario debito del de cuius perchè la Banca non aveva chiesto il pagamento di un debito ereditario ma proposto azione di accertamento della qualità di erede soltanto nei confronti di uno dei chiamati, conseguendo, poi, di fatto , l’obiettivo di far risultare quest’ultimo unico erede, in modo da gravarlo dell’intero debito ereditario (dalla sentenza di primo grado il M.R. era stato dichiarato tenuto a pagare l’intera somma dovuta dalla N.I. alla Banca popolare), nonostante la presenza di altri quattro fratelli.

Di fronte a questa motivazione, non espressamente impugnata nella sua complessiva ratio decidendo l’odierno gravame svolge in parte considerazioni in fatto che si traducono nella preferenza per la sentenza di primo grado senza superare le argomentazioni logiche conseguenti ad una complessiva disamina degli atti richiamati.

In particolare se è vero che, nella specie, vi è solo accertamento incidentale della qualità di erede, tale da non comportare l’esistenza di un litisconsorzio necessario, e che la domanda di nullità di una rinuncia all’eredità non deve essere proposta necessariamente nei confronti di tutti gli eredi (Cass. 5 giugno 1979 n. 3175 richiamata nella memoria della ricorrente) tale situazione di litisconsorzio esiste per l’azione di simulazione e per l’azione revocatoria. Donde il rigetto del ricorso.

La singolarità della vicenda consiglia la compensazione delle spese.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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