Cass. pen. Sez. II, Ord., (ud. 27-01-2011) 14-02-2011, n. 5420 Impugnazioni Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 13.8.2010, la Corte d’appello di Venezia rigettò la richiesta di scarcerazione per scadenza dei termini massimi di custodia cautelare e di revoca della misura per cessazione delle esigenze cautelari.

Avverso tale ordinanza S.P. ricorre per cassazione ai sensi dell’art. 666 c.p.p. perchè la Corte d’appello non avrebbe verificato il contenuto dell’istanza.

Il ricorso deve essere convertito in appello.

Il ricorso è infatti proposto contro un’ordinanza emessa prima del passaggio in giudicato della sentenza, tanto che la Corte d’appello esamina le doglianze nel merito.

A prescindere dal fatto che il ricorso immediato per cassazione in materia di misure cautelari personali è ammesso solo per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione, va ricordato che, secondo l’orientamento di questa Corte, avverso il provvedimento che nega la revoca di una misura cautelare personale è esperibile il rimedio dell’appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p., comma 1 mentre non è consentito il ricorso immediato per cassazione, nè ai sensi del successivo art. 311, comma 2, che espressamente lo prevede solo contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, nè in forza del disposto dell’art. 569, comma 1, in correlazione con l’art. 568 c.p.p., comma 2, giacchè tali norme prevedono il ricorso immediato avverso "le sentenze di primo grado" (art. 569, comma 1) o solo "quando non sono altrimenti impugnabili" avverso i "provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale" (art. 568, comma 2). (Cass. Sez. 1 sent. n. 3471 del 30.9.1991 dep. 28.10.1991 rv 188460).
P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *