T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 09-02-2011, n. 1255 Bando del concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, che ha partecipato al corso concorso per il reclutamento e la selezione formativa dei Dirigenti Scolastici per la Scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi impugna il bando di concorso nonché il provvedimento di approvazione delle graduatorie di merito del 10 luglio 2006 e qualsiasi altro atto connesso, consequenziale o comunque presupposto ed, in particolare, il provvedimento di non ammissione al corso di formazione.

Deduce a motivi di ricorso:

I) violazione di legge con riferimento agli artt. 25, 29 e 35 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165; eccesso di potere per illogicità manifesta e disparità di trattamento per intrinseca contraddittorietà del bando di concorso; violazione del principio di buon andamento e imparzialità della P.A. ex art. 97 Cost.; difetto di motivazione.

Richiama la normativa (art. 25 D.L.gs. n. 165/01) che stabilisce il principio della unicità del ruolo dei dirigenti scolastici senza distinzioni tra dirigenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e quelli della scuola secondaria di secondo grado e l’art. 29 stesso D.L.gs. che stabilisce, in conformità al principio di unicità del ruolo dirigenziale che la selezione dei dirigenti scolastici avvenga tramite un solo concorso selettivo di formazione e che (giusto il disposto del terzo comma) al termine delle prove di concorso deve essere formata una sola graduatoria dei candidati senza distinzioni fondate sul settore formativo di provenienza.

Evidenzia che invece, nel caso di specie, le modalità adottate per l’ammissione dei candidati alla successiva fase della procedura selettiva hanno comportato l’approvazione di due graduatorie, distinte in base al settore formativo di provenienza.

Tali modalità sarebbero, secondo l’istante illegittime poiché solo nella fase conclusiva della procedura concorsuale la legge impone di formare due graduatorie, una per la scuola primaria e secondaria di 1° grado ed una per le scuole secondarie di 2° grado (ovvero tre graduatorie laddove siano messi a concorso posti per istituti educativi).

La formazione di graduatorie distinte in base al settore formativo di provenienza si pone in contraddizione logica con il carattere di unitarietà delle fasi della procedura concorsuale e determina un’ingiustificata disparità di trattamento a danno dei docenti provenienti dal settore formativo rispetto al quale vi sia un minor numero di posti a concorso.

II) Carenza assoluta di motivazione. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione.

Il provvedimento di esclusione dalle successive prove concorsuali non è sorretto da alcuna congrua motivazione che valga ad evidenziare le ragioni poste a base della sua adozione, né emerge l’"iter" logico argomentativo circa la sua emanazione.

Conclude la istante chiedendo l’annullamento di tutti i provvedimenti impugnati e la condanna della resistente Amministrazione al risarcimento del danno.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero dell’Istruzione, costituitosi in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, nonché del contro interessato indicato in epigrafe.

Alla udienza del 14/12/2009 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

La tesi argomentativa offerta dalla ricorrente e dalla stessa auspicata in chiave esegetica della relativa normativa si fonda sulla unicità del ruolo dei Dirigenti scolastici, inscindibile nella sua unitarietà anche nella fase relativa alla predisposizione delle graduatorie propedeutiche al periodo di formazione degli stessi Dirigenti che in quanto tali sarebbero da collocare, ai fini della ammissione allo stesso periodo formativo, in unica graduatoria non essendovi alcuna disposizione normativa (anzi essendo preclusa secondo la deducente tale suddivisione) che consenta di ritenere effettuabile la loro collocazione in graduatorie distinte in ragione dei diversi settori formativi.

L’approccio alle disposizioni costituenti la disciplina istitutiva e funzionale dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche evidenzia la rilevanza dal legislatore sempre conferita alla diversità di funzioni al cui svolgimento sono chiamati i dirigenti scolastici.

Tali Dirigenti, anche se inquadrati nella stessa qualifica dirigenziale istituita con l’art. 25 della legge n. 165/2001 (1° comma stesso art. 25) ricevono, in ragione del loto operato, valutazioni considerative della specificità delle funzioni cui sono adibiti (stesso 1° comma predetto art. 25).

Quanto alla loro formazione, con più aderenza al caso che ne occupa, la stessa viene già prevista dallo stesso art. 25 che, nel demandare le modalità e i contenuti alla decretazione ministeriale, indirizza tali modalità "ai diversi moduli formativi".

Sotto tale profilo i conferimenti dei compiti dirigenziali (che anche per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo non sono mai avulsi dalla considerazione per ciascun incarico di funzione dirigenziale della "… natura e… caratteristiche degli obbiettivi prefissati…" e delle corrispondenti "… attitudini e capacità professionali" del Dirigente preposto) ricevono per quanto concerne il personale da preporre alle istituzioni scolastiche (come noto distinguibili in ragione dell’ordine e grado delle Scuole) una suddivisione settoriale più pertinente, specie per quanto concerne le loro funzioni, in quanto corrispondente alle articolazioni della Scuola in più settori.

Per quanto concerne il reclutamento degli stessi Dirigenti scolastici è previsto un reclutamento mediante corso concorso selettivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la Scuola elementare e media, per la Scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, al quale sono ammessi coloro che hanno maturato un minimo di anni di servizio, indicato nella legge, nei rispettivi settori formativi (comma 1 art. 29 D.L.gs. n. 165/2001).

La distinzione settoriale viene mantenuta anche nella previsione dei concorsi in relazione alle coperture (art. 29 – 2° comma – stesso D.Lgs. 165 del 2001) in cui il numero dei posti da mettere a concorso, riferiti rispettivamente alla scuola elementare e media, alla scuola secondaria superiore e alle istituzioni educative non sta soltanto a soddisfare la esigenza di provvista del personale da reclutare nel numero dei posti dal legislatore previsto come sufficiente a garantirla, ma designa altresì un intendimento riconduttivo dei candidati (da ammettere alla formazione) alla stessa tripartizione settoriale secondo l’ordine e grado delle scuole, non estraneo ad un sistema che appare sia pure finalisticamente, ispirato alla differenziazione dei moduli di formazione che infatti sono comprensivi di "moduli di formazione comune" e di "moduli di formazione specifica" riferiti tali ultimi a ciascun settore di formazione (arg. "ex" primo e secondo comma citato art. 29 D.lgs. n. 165/2001).

In tale sistema non può ritenersi preclusa come ritengono i ricorrenti, ma invece maggiormente rispondente all’intendimento normativo, la ripartizione, già in sede della predisposizione delle graduatorie dei candidati da ammettere alla partecipazione ai periodi di formazione disciplinati dal successivo quarto comma dello stesso art. 29, di graduatorie distinte per ciascuno dei settori riferiti ai tre ordini di scuole (e istituti educativi ove presenti) indicati dal legislatore.

Erroneamente dunque i ricorrenti assumono a sostegno della unicità di una graduatoria indistintamente da predisporsi per tutti gli aspiranti alla Dirigenza scolastica, la rilevazione che il quarto comma dello stesso art. 29 devolve solo al periodo di formazione i moduli di formazione comune e di formazione specifica (da stabilirsi nel loro numero e nel loro contenuto con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione d’intesa con il Ministro per la funzione Pubblica) e che il successivo quinto comma dello stesso articolo fa riferimento all’esame finale di tutti i partecipanti al periodo di formazione nel numero non superiore ai posti messi a concorso "… rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative".

A confutazione della deduzione degli istanti si rende valida la considerazione della utilità di graduatorie distinte sulla base delle tipologie settoriali delle Istituzioni scolastiche così come legislativamente previste, anche ai fini organizzativi degli stessi corsi di formazione dei partecipanti, da distribuirsi normativamente nei vari settori di formazione, anche specifica.

Per tale ragione la selezione degli stessi in sede di svolgimento del corsoconcorso che, ai sensi del terzo comma del più volte citato art. 29 D.L.gs. n. 165/2001 si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale, non appare illegittima ove, come nel caso che ne occupa, sia prevista dal bando di indizione dello stesso corso concorso (cui poi si è uniformato il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania con il provvedimento impugnato dalla ricorrente, approvativo delle graduatorie) che ha richiesto:

a) la domanda di ammissione al corso concorso selettivo di formazione da presentarsi per i posti di un solo settore formativo;

b) per quanto concerne le prove di esame di ammissione al periodo di formazione, la compilazione di graduatorie generali di merito distinte per ciascun settore formativo da approvarsi, unitamente a quelle degli ammessi al corso di formazione, entro il limite dei posti messi a concorso per ciascun settore formativo (oltre le maggiorazioni percentuali per eventuali evenienze).

Quanto alla censura contenuta nel secondo motivo con cui viene denunciata la assenza di una adeguata motivazione del provvedimento di esclusione dalle successive prove concorsuali va evidenziato che la esclusione è derivata dal punteggio riportato dal ricorrente in graduatoria che come tale non richiedeva alcuna altra motivazione essendo espressione delle valutazioni effettuate dalla Commissione.

Per il resto, ove da intendersi in disparte al punteggio attribuito, la censura appare generica e priva di contenuto contestatorio sicchè la stessa va disattesa.

Il ricorso non offre dunque nessun profilo che ne consenta l’accoglimento e va pertanto rigettato mentre per quanto concerne le spese si ravvisano motivi giustificativi della loro compensazione tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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