Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-03-2011, n. 6979 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La s.p.a TORO ASSICURAZIONI proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Torino avverso l’ordinanza ingiunzione della Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino che le aveva irrogato la sanzione amministrativa di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58 come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 26 di Euro 156.999,51 per aver conferito al dottor M.G., dipendente dell’INAIL, un incarico professionale negli anni 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 senza richiedere la preventiva autorizzazione di tale ente e senza aver comunicato i compensi allo stesso corrisposti.

A fondamento della opposizione la suddetta società assumeva che la normativa posta a base dell’ordinanza ingiunzione non era applicabile ai medici INAIL. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale adito con sentenza del 14-3-2005 ha accolto l’opposizione proposta ed ha quindi annullato l’ordinanza ingiunzione impugnata.

Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto un ricorso articolato in due motivi cui la s.p.a. TORO ASSICURAZIONI ha resistito con controricorso formulando altresì un ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi illustrato successivamente da una memoria.
Motivi della decisione

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Deve poi essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze (che, tra l’altro, non è stato parte del giudizio di merito), in conformità a quanto affermato dalla sentenza di questa stessa Corte 1-8-2008 n. 21029, in quanto a seguito della istituzione della Agenzia delle Entrate ad opera del D.Lgs. n. 300 del 1999, divenuta operativa dal 1-1-2001, quest’ultima deve considerarsi unica legittimata in relazione alla attuale controversia.

Per gli stessi motivi deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso della TORO ASSICURAZIONI nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 84 – 112 e 306 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l’Agenzia delle Entrate di Torino non aveva rinunciato a far valere la sanzione amministrativa per la mancata comunicazione all’INAIL dei compensi corrisposti dalla TORO assicurazioni al suddetto medico; invero, premesso che lo stesso giudicante, nonostante il suddetto convincimento, si era comunque pronunciato sull’intero ricorso dell’opponente, la ricorrente principale afferma che non vi era stata alcuna rinuncia in tal senso, che avrebbe potuto essere effettuata soltanto nelle forme previste dall’ordinamento settoriale, con l’adozione di un atto di rettifica di forma pari a quella dell’atto di ingiunzione.

La censura è inammissibile per difetto di interesse.

Invero la sentenza impugnata, dopo aver dato atto "della parziale rinuncia della Agenzia di Torino sui compensi ai professionisti", ha accolto totalmente l’opposizione proposta dalla società TORO avverso l’ordinanza ingiunzione suddetta, non tenendo conto quindi della pur asserita rinuncia dell’Agenzia delle Entrate di Torino alta predetta pretesa sanzionatoria.

Con il secondo motivo la ricorrente principale, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58, della L. n. 222 del 1984, art. 13 e L. n. 833 del 1978, art. 47 nonchè vizio di motivazione, assume che non è possibile estendere automaticamente agli enti previdenziali, e quindi all’INAIL, la disciplina dell’attività libero – professionale adottata dalle USL; inoltre le autorizzazioni e le comunicazioni previste dalla legge erano doverose, per i medici INAIL, già nella vigenza del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; pertanto nella fattispecie sussisteva l’obbligo a carico della TORO ASSICURAZIONI sia della autorizzazione preventiva sia della comunicazione dei compensi corrisposti al dottor M..

La censura è fondata nei limiti che ora saranno enunciati.

Sotto un primo profilo invero deve aderirsi al convincimento già espresso da questa Corte (Cass. 1-8-2008 n. 21029) secondo cui prima della emanazione della circolare del 23-12-1999 in materia di incarichi conferiti da privati a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, comma 9 introdotto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 26 ha previsto la necessità della preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, con esclusione delle categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentita, da disposizioni speciali (non necessariamente di carattere legislativo), lo svolgimento di attività libero – professionali; conseguentemente per i medici dipendenti dell’INAIL non sussisteva – per effetto della delibera del commissario straordinario dell’ente n. 250 del 9-7-1993 che ha consentito lo svolgimento di attività medico -professionale esterna ai medici dipendenti purchè non incompatibile con le finalità istituzionali dell’ente – l’obbligo della preventiva autorizzazione all’assunzione dell’incarico; ne consegue che, poichè il divieto per i medici INAIL di svolgere attività esterna di medico fiduciario di società di assicurazioni senza autorizzazione dell’ente è rinvenibile solo nella circolare 23-12-1999, fino a tutto l’anno 1999 la mancanza di tale autorizzazione non è sanzionarle; nella fattispecie, quindi, l’ordinanza ingiunzione è legittima soltanto per gli anni 2000-2001 e 2002.

Invece la stessa pronuncia di questa stessa Corte ora menzionata ha affermato che in materia di incarichi conferiti da privati a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, l’inosservanza dell’obbligo di comunicare gli emolumenti corrisposti per l’espletamento dell’incarico – previsto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, comma 7 per l’attuazione dell’anagrafe delle prestazioni di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 24 – è diventato sanzionabile per effetto del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 26 che ha introdotto il comma 15 al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, la cui applicazione era esclusa, originariamente, per le categorie di dipendenti pubblici alle quali – ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, comma 6 nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 80 del 1998 – è consentita da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero – professionali. Tale deroga, peraltro, è venuta meno per effetto del D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 16 che, nel modificare l’art. 58, comma 6 citato, ha limitato l’area di esenzione alla disciplina dei commi "da 7 a 23" dell’art. 58, ripristinando la piena applicazione dell’obbligo di comunicare i compensi erogati a dipendenti pubblici per tutti i soggetti, pubblici o privati, che si avvalgono della loro opera, a prescindere dalla necessità o meno della preventiva autorizzazione.

Con il primo motivo di ricorso incidentate la TORO ASSICURAZIONI, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 sostiene che la sentenza impugnata non ha considerato che la sanzione amministrativa in oggetto non avrebbe potuto comunque essere irrogata difettando nell’esponente l’elemento soggettivo della colpa.

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18, comma 2 assume che il Tribunale di Torino ha trascurato di rilevare che l’ordinanza ingiunzione per cui è causa era priva di motivazione, essendosi limitata a ritenere infondate sul piano giuridico le difese svolte in sede amministrativa dall’esponente.

Entrambi tali motivi involgono questioni non trattate dal giudice di merito perchè implicitamente ritenute assorbite dall’accoglimento dell’opposizione all’ordinanza ingiunzione suddetta, che potranno essere esaminate in sede di rinvio; il ricorso incidentale deve quindi essere dichiarato assorbito.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame al Tribunale di Torino in diversa composizione che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà altresì al regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il ricorso incidentale proposto nei confronti del suddetto Ministero; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale, accoglie nei limiti di cui in motivazione il secondo motivo, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio al Tribunale di Torino in diversa composizione.

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