Regolamento recante modalita’ di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunita’ tra donna e uomo, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 13 maggio 2009)
IL PRESIDENTE
Premesso che con deliberazione della giunta regionale 6 agosto
2008, n. 1580 e’ stato istituito il servizio pari opportunita’ e
politiche giovanili, nel quale sono confluite competenze gia’ del
servizio pari opportunita’ e del servizio attivita’ ricreative,
sportive e politiche giovanili (oggi servizio attivita’ ricreative e
sportive);
Atteso che con proprio decreto 27 agosto 2008, n. 0217/Pres. le
competenze in materia di pari opportunita’ e politiche giovanili sono
state delegate all’assessore regionale al lavoro, universita’ e
ricerca e che conseguentemente il servizio pari opportunita’ e
politiche giovanili e’ stato incardinato nella direzione centrale
lavoro, universita’ e ricerca, dalla quale dipende gerarchicamente e
funzionalmente;
Richiamato l’art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio
2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e del bilancio
pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell’art. 18 della legge
regionale 16 aprile 1999, n. 7), che risulta modificato dall’art. 10,
comma 86, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 «Disposizioni
per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione
(legge finanziaria 2009)», in base al quale l’amministrazione
regionale, al fine di attuare politiche di pari opportunita’ tra
donna e uomo, realizza proprie iniziative, promuove e sostiene
interventi a cio’ finalizzati e sostiene iniziative proposte da enti
locali, da associazioni femminili di volontariato e di promozione
sociale, dal terzo settore e da altri soggetti pubblici e privati,
diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a
garantire la piena realizzazione delle pari opportunita’ tra donna e
uomo;
Considerato che in forza della norma previgente era stato
emanato, con proprio decreto 23 maggio 2007, n. 0147/Pres., il
«Regolamento concernente criteri e modalita’ per la concessione di
contributi e per l’attuazione delle iniziative dirette o in
collaborazione previsti in materia di pari opportunita’ ai sensi
dell’art. 7, commi 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 21 luglio
2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e del bilancio
pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell’art. 18 della legge
regionale 16 aprile 1999, n. 7) e successive modifiche e
integrazioni»;
Considerato che appare necessario adottare una nuova normativa
regolamentare adeguata alla diversa disciplina legislativa, come
risultante dalla modificazione contenuta nel ricordato art. 10, comma
86, della legge regionale n. 17/2008;
Visto lo schema di regolamento predisposto dalla direzione
centrale lavoro, universita’ e ricerca – Servizio pari opportunita’ e
politiche giovanili;
Ritenuto di poter procedere all’emanazione del regolamento di cui
si tratta, nella considerazione che corrisponde alle finalita’ di
legge e alle esigenze operative del servizio pari opportunita’ e
politiche giovanili;
Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso);
Visto l’art. 42 dello statuto d’autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17
(determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12
dello statuto di autonomia);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n.
978;
Decreta:
1. E’ emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il
«Regolamento recante modalita’ di attuazione di iniziative e
interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e
a garantire la piena realizzazione delle pari opportunita’ tra donna
e uomo, ai sensi dell’ art. 7, comma 8, della legge regionale 21
luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e del bilancio
pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell’art. 18 della legge
regionale 16 aprile 1999, n. 7)», nel testo allegato al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
TONDO
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0519&tmstp=1262938236015