Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-03-2011, n. 6977 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza depositata in data 5 febbraio 2007, il Giudice di pace di Tortolì ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da M.M. avverso l’ordinanza – ingiunzione emessa dal Prefetto di Nuoro il 26 novembre 2006, notificata il 5 gennaio 2007, in relazione al verbale di accertamento della violazione dell’art. 192 C.d.S., commi 1 e 6, elevato dalla Polizia Stradale di Nuoro in data (OMISSIS).

Il Giudice ha rilevato che dagli atti non risultava la data della effettiva notifica dell’ordinanza – ingiunzione opposta, il che determinava l’inammissibilità della proposta opposizione.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il M. sulla base di un unico motivo; l’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

Fissata la trattazione del ricorso in camera di consiglio, la Corte ha rilevato la nullità della notifica del ricorso, della quale ha quindi disposto la rinnovazione.

Espletato l’incombente, la trattazione della causa è stata fissata per l’udienza pubblica del 21 gennaio 2011.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e dell’art. 156 cod. proc. civ., rilevando che la pronuncia in limine litis di inammissibilità del ricorso in opposizione è stata dichiarata al di fuori delle ipotesi previste.

A conclusione del motivo, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: se sia legittimo o meno e, quindi, se costituisca violazione di legge, segnatamente della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e art. 156 c.p.c., dichiarare in limine litis con ordinanza fuori udienza l’inammissibilità di un ricorso proposto avverso l’ordinanza ingiunzione sulla scorta della sola omissione dell’allegazione della prova della notificazione del provvedimento impugnato o se, viceversa, la legge limiti la pronuncia di inammissibilità con ordinanza al solo caso in cui si accerti positivamente in limine litis che il ricorso sia stato proposto oltre il termine stabilito, dovendo negli altri casi il Giudicante fissare comunque l’udienza di comparizione delle parti e verificare, anche all’esito dell’eventuale produzione documentale di controparte, se il ricorso sia stato proposto tempestivamente, ciò in quanto la L. n. 689 del 1981, art. 23 non prevede affatto a pena di inammissibilità l’obbligo di fornire la prova della presentazione del ricorso nel termine assegnato ex lege mediante allegazione dell’ordinanza ingiunzione notificata e, in caso di notificazione a mezzo posta, della busta contenente materialmente il provvedimento.

Il ricorso è fondato.

Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio per cui in tema di opposizione ad ordinanza – ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa, la mancata allegazione della relazione di notifica del provvedimento opposto non giustifica la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione in limine litis, presupponendo tale provvedimento la prova positiva della tardività dell’opposizione e non prevedendo la L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 alcuna sanzione per il caso di mancato deposito contestualmente al ricorso della relata di notifica dell’ordinanza impugnata (Cass. n. 10770 del 2005; Cass. n. 14417 del 2008).

Da tale principio, che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, il Giudice di pace di Tortolì si è discostato, con la conseguenza che l’impugnato provvedimento deve essere cassato, con rinvio ad altro giudice di pace di Tortolì, perchè proceda a nuovo esame della proposta opposizione e della sua tempestività.

Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro Giudice di pace di Tortolì.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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