T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 09-02-2011, n. 239 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato l’ 8.7.2008 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 19, P.A. e P.G. – comproprietari di un immobile a uso residenziale sito in Comune di Ponteranica alla Via Casnidelli n. 22 – si gravano avverso gli atti indicati in epigrafe, in forza dei quali i controinteressati hanno eseguito interventi edilizi sull’immobile a uso residenziale e sulla a legnaia insistenti su area posta a confine della loro proprietà.

I ricorrenti articolano le seguenti doglianze:

1) Quanto a: (i) la denuncia di inizio attività di cui alla pratica edilizia n. 1734/2006/2; (ii) la denuncia di inizio attività di cui alla pratica edilizia n. 1734/2006/3; (iii) la denuncia di inizio attività di cui alla pratica edilizia n. 1734/2007/1; (iv) la denuncia di inizio attività di cui alla pratica edilizia n. 1734/2007/2; (v) il provvedimento comunale Prot. n. 2885 del 20 maggio 2008 di espresso diniego dei richiesti provvedimenti repressivi.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 26,2 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale.

Eccesso di potere, per difetto d’istruttoria, per contraddittorietà e per disparità di trattamento.

Si contesta la possibilità di realizzare la demolizione e ricostruzione del fabbricato denominato "legnaia" caratterizzato dal grado 8 nel medesimo luogo.

2) Quanto a: (i) la denuncia di inizio attività di cui alla pratica edilizia n. 1734/2006/2; (ii) il provvedimento comunale Prot. n. 2885 del 20 maggio 2008 di espresso diniego dei richiesti provvedimenti repressivi.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 26,14 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale.

Violazione degli artt. 63 e 64 della legge regionale n. 12 del 2005.

Viene contestata la applicabilità alla fattispecie dell’ipotesi normativa sul recupero dei sottotetti, evidenziando che il sopralzo dell’edificio accessorio non è necessario al fine del raggiungimento delle (astratte) condizioni di abitabilità, che l’immobile già aveva. Inoltre, si rileva che l’edificio non aveva destinazione residenziale sicché non era applicabile la norma di cuiall’art. 63 L.R. n. 12/2005.

3) Quanto a: (i) la denuncia di inizio attività di cui alla pratica edilizia n. 1734/2006/2; (ii) la denuncia di inizio attività di cui alla pratica edilizia n. 1734/2006/3; (iii) la denuncia di inizio attività di cui alla pratica edilizia n. 1734/2007/1; (iv) la denuncia di inizio attività di cui alla pratica edilizia n. 1734/2007/2; (v) il provvedimento comunale Prot. n. 2885 del 20 maggio 2008 di espresso diniego dei richiesti provvedimenti repressivi.

Violazione e falsa applicazione delle prescrizioni delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, con riferimento alla Zona omogenea A. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Si rileva la mancanza di ogni riferimento al piano attuativo "centro storico di Costa Garatti", nel cui ambito il fabbricato ricade.

4) Quanto a: (i) la denuncia di inizio attività di cui alla pratica edilizia n. 1734/2006/2; (ii) la denuncia di inizio attività di cui alla pratica edilizia n. 1734/2006/3; (iii) la denuncia di inizio attività di cui alla pratica edilizia n. 1734/2007/1; (iv) la denuncia di inizio attività di cui alla pratica edilizia n. 1734/2007/2; (v) il provvedimento comunale Prot. n. 2885 del 20 maggio 2008 di espresso diniego dei richiesti provvedimenti repressivi.

Violazione e falsa applicazione delle linee guida per l’esame paesistico dei progetti, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 8.11.2002, n. 7/11045.

Viene contestata l’adeguatezza della relazione paesaggistica presentata.

5) Quanto a: (i) la denuncia di inizio attività di cui alla pratica edilizia n. 1734/2007/1; (ii) la denuncia di inizio attività di cui alla pratica edilizia n. 1734/2007/2; (iii) il provvedimento comunale Prot. n. 2885 del 20 maggio 2008 di espresso diniego dei richiesti provvedimenti repressivi.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della legge regionale n. 12 del 2005, sulla tipologia di intervento edilizio.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 25, 261, delle norme tecniche di attuazione e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, sulla disciplina delle distanze tra le costruzioni e dai confini di proprietà – Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Si rileva che l’intervento sulla "legnaia" non ha le caratteristiche della ristrutturazione, ma della nuova costruzione, sicché non rispetta le distanze minime rispetto al fabbricato dei ricorrenti.

Non si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Ponteranica.

Si sono invece costituiti in giudizio i controinteressati Silvia L. e M.A. i quali rilevano:

a) che M.A. è privo di legittimazione passiva, in quanto l’edificio è di esclusiva proprietà di Silvia L. coniugata in regime di separazione dei beni, sicché ne chiedono l’ estromissione dal giudizio;

b) la tardività dell’impugnazione, in quanto proposta ben oltre i sessanta giorni dalla data del 18.7.2007 ovvero del 16.10.2007, nelle quali sarebbe dimostrata la conoscenza del progetto da parte come evincibile da quanto risultante dalle note dei legali delle parti contrapposte.

c) infondatezza nel merito del gravame.

Alla pubblica udienza del 14.7.2010 il ricorso è stato, una prima volta, trattenuto per la decisione.

Con ordinanza collegiale n. 162 del 14.9.2010 la Sezione, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune di Ponteranica, ha ritenuto necessario acquisire elementi di giudizio in ordine alla pratica edilizia in questione, "con particolare riferimento anche al rapporto intercorrente fra i distinti titoli edilizi fatti oggetto di impugnazione: se di complementarietà ed integrazione (come configurato dai ricorrenti) ovvero se implicante rinuncia a quanto antecedentemente assentito (come prospettato dalla controinteressata), nonché sulla normativa ediliziaurbanistica comunale applicabile ai fabbricati in questione".

Pertanto ha ordinato al Comune di Ponteranica di depositare:

1) una particolareggiata e completa relazione di chiarimenti sui fatti di causa, con allegata copia (certificata conforme all’originale) del fascicolo istruttorio relativo alla pratica edilizia qui in contestazione;

2) estratto delle norme di PRG relative alla zona in questione;

3) ogni altro documento ritenuto utile per la soluzione della controversia.

Con nota in data 15.11.2010, il Responsabile del Settore tecnico del Comune di Ponteranica ha trasmesso la relazione e la documentazione richiesti.

Con memoria depositata in data 29.11.2010 i ricorrenti, premesso che l’Amministrazione ha provveduto ad effettuare il deposito solo in data 19.11.2010, pregiudicando la possibilità di produrre tempestiva memoria nel rispetto dei nuovi termini, di 30 giorni liberi dall’udienza, di cui all’art. del c.p.a., ha richiesto la concessione di autorizzazione alla presentazione tardiva ex art. 54 c.p.a.. nel merito ha ulteriormente illustrato le proprie posizioni.

I controinteressati hanno depositato memoria tardiva il 2.12.2010.

Alla pubblica udienza del 15.12.2010 il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

P.A. e P.G. sono comproprietari di un immobile a uso residenziale sito in Comune di Ponteranica alla Via Casnidelli n. 22 (ai mappali n. 3648, n. 1052, n. 724 e n. 712).

A confine con la loro proprietà, sui mappali n. 2659 e 751, è situato un immobile a uso residenziale, con annessa ma indipendente struttura adibita a legnaia (cfr. la planimetria dell’area doc. n. 7 dei ricorrenti) di proprietà di L. Silvia.

Con il ricorso all’esame, P. e P. si gravano avverso le DIA (indicate in epigrafe ai nn. da 1 a 4) relative ad interventi edilizi da eseguirsi sull’immobile a uso residenziale e sulla struttura adibita a legnaia insistenti sui mappali n. 2659 e 751, nonché avverso il provvedimento (di cui al n. 5) con cui è stato negata l’assunzione di provvedimenti repressivi dell’attività edilizia svolta sui medesimi fabbricati, sollecitata all’Amministrazione comunale dai ricorrenti.

Occorre preliminarmente procedere alla esatta perimetrazione dell’ambito del giudizio, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo.

Quanto al primo aspetto, pur in presenza di differenziati orientamenti al riguardo della giurisprudenza (cfr. ora l’ord. n. 14 del 5.1.2011 della Sez. IV del Consiglio di Stato, con la quale la questione è stata rimessa all’Adunanza plenaria), va riconfermato l’indirizzo della Sezione (cfr. la sentenza 10.1.2009 n. 15) secondo cui il terzo è legittimato a proporre ricorso direttamente avverso il titolo abilitativo formatosi a seguito di D.I.A., sicché l’oggetto del ricorso va individuato nelle dichiarazioni stesse.

Sempre sotto tale profilo, occorre chiarire il rapporto intercorrente fra i distinti titoli edilizi fatti oggetto di impugnazione (se di complementarietà ed integrazione,come configurato dai ricorrenti, ovvero se implicante rinuncia a quanto antecedentemente assentito, come prospettato dalla controinteressata).

A seguito dell’ordinanza collegiale n. 162/10, il Comune di Ponteranica ha chiarito che: " il percorso di ristrutturazione del fabbricato situato in via Casinelli (recte: Casnidelli), civico 24, di proprietà del Sig. A.M., si è sviluppato nel susseguirsi di diverse istanze:

In relazione al fabbricato principale si riscontra:

– DIA prot. 1342 del 7.2.2006, avente ad oggetto "Manutenzione straordinaria". Negata per errata proposizione dell’intervento e relativa classificazione edilizia.

– DIA prot. 2913 del 16.3.2006 avente ad oggetto "Ristrutturazione edilizia".

– DIA prot. 5290 dell’11.8.2009 avente ad oggetto "Variante distributive interne – soppressione finestrino – eliminazione gradino";

– Autorizzazione alla tinteggiatura della facciata prot. 4396 del 10.7.2008.

In relazione al contiguo corpo di fabbrica di grado 8° si riscontra:

– DIA prot. 10260 del 13.10.2006 avente ad oggetto "demolizione e ricostruzione corpo di fabbrica adiacente di grado 8°. La DIA prot. 10260 del 13.10.2006 è stata sospesa ed integralmente sostituita dalla DIA prot. 4297 del 9.8.2007.

– DIA prot. 4297 del 9.8.2007, avente ad oggetto "Variante DIA prot. 10260/2006;

– DIA prot. 5989 del 16.11.2007 avente ad oggetto "Variante DIA 4297/2007 e applicazione della L.R. 26/95".".

In relazione a tali chiarimenti, deve rilevarsi quindi l’inammissibilità dell’impugnazione della DIA prot. n. 10260 del 13.10.2006 (di cui al p. n. 2 dell’epigrafe).

Con riguardo al profilo soggettivo, va rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di A.M., sollevata dai controinteressati, posto che le DIA in questione, a prescindere dalla proprietà degli stabili, sono state presentate dal progettista arch. L., a nome del predetto Andreini, che è quindi il richiedente i titolo, come confermato dal Comune, sicché egli è legittimato passivo e non può essere estromesso dal presente giudizio.

Il Collegio è dispensato dalla disamina dell’ eccezione di tardività sollevata dalla difesa dei controinteressati, posto che il ricorso risulta, come si verrà ad esporre, infondato nel merito.

Infine, sempre sotto il profilo preliminare, vanno ammesse, per fini di economia del giudizio, le memorie finali presentate dalla parti costituite oltre i nuovi termini di cui all’art. del c.p.a., atteso che il deposito della relazione istruttoria richiesta al non costituito Comune di Ponteranica è avvenuto oltre il termine fissato dall’ordinanza collegiale istruttoria n. 162/2010, in prossimità della data dell’udienza di discussione indicata dalla predetta ordinanza.

In punto di fatto, alla luce della documentazione versati in atti dei ricorrenti (doc. n. 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) e dei fascicoli istruttori dell’U.T.C., acquisiti a seguito di ordinanza collegiale n. 162/10, risulta che:

1) In data 7.2.2006, l’arch. L., quale progettista, presentava per conto di M.A. la denuncia d’inizio attività (pratica n. 1734/2006/1 – prot. n. 1342) per la manutenzione straordinaria per adeguamento funzionale di edificio unifamiliare (cfr. doc. n. 11 ric.).

2) L’ufficio tecnico in data 7.3.2006 esprimeva avviso negativo su tale DIA (doc. n. 12 ric.).

3) In data 16.3.2006 l’arch. L., su commissione di M.A., proponeva una seconda denuncia di inizio attività (pratica n. 1734/2006/2 prot. n. 2913/06) per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia con recupero abitativo del sottotetto ex articolo 63 della Legge regionale n. 12/2005 attinente ad entrambi i corpi di fabbrica (cfr. il doc. n. 1 dei ric. e il fascicolo UTC di cui all’istruttoria disposta dal Collegio).

4) Su tale DIA l’U.T.C. in data 18.4.2006 così si esprimeva:

"Relativamente a detta seconda denuncia di inizio attività, l’attività istruttoria comunale è giunta alle seguenti conclusioni: "… La porzione di fabbricato classificata come grado ottavo oltre ad essere costituito da materiali inidonei (copertura in lastre contenenti amianto), risulta essere sproporzionata nel contesto d’insieme del fabbricato. Il fabbricato specie sul fronte verso valle, appare eccessivamente allungato e troppo basso per poter sembrare una naturale appendice del fabbricato principale.

Non trovando tuttavia migliore collocazione di tale volume all’interno del lotto di proprietà (come sarebbe stabilito dalla specifica norma di prg), considerando anche la qualità del giardino e la necessità di non rovinare l’attuale equilibrio del fronte sud, si ritiene opportuna le demolizione e ricostruzione in loco modificando leggermente la conformazione planimetrica e le proporzioni così da ottenere una miglior integrazione con il fabbricato principale. Si forniscono conseguentemente i seguenti elementi di indirizzo per la riprogettazione del volume: arretramento della parete sul lato ovest di ulteriori 50 cm rispetto alla linea di confine; la volumetria persa in conseguenza dell’arretramento potrà essere recuperata sul lato nord; sul prospetto sud dovrà essere mantenuto l’allineamento esistente con la facciata del corpo principale; al fine di favorire l’integrazione dei due corpi si consiglia la realizzazione di una copertura piana accessibile dal fabbricato principale e perimetrata da barriera in ferro a disegno semplice, interrotta a intervalli regolari da pilastrini in muratura intonacata e/o pietra. Tale accorgimento consentirebbe anche un’integrazione funzionale dei due fabbricati essendo la nuova terrazza un’estensione dello spazio interno del corpo principale. Le aperture finestrate sul fronte sud dovranno seguire uno dei seguenti principi: 1) realizzazione di aperture delle stesse dimensioni, di analogo passo distanziatore e dotate degli stessi elementi oscuranti del fabbricato principale; 2) realizzazione di un’unica apertura finestrata di dimensioni tali da svuotare quasi completamente la superficie del corpo basso. Si consiglia inoltre di prevedere al di sopra della nuova terrazza la realizzazione di un pergolato in ferro che funga da supporto a vegetazione tipo rampicante. Si resta in attesa della presentazione di una proposta progettuale che tenga in considerazione le indicazioni sopraenunciate" (cfr. doc. n. 14 dei ric.).

5) Una volta pervenuta la documentazione progettuale integrativa (prot. n. 6939/06) l’Amministrazione comunale riteneva di poter acconsentire all’intervento relativo al corpo di fabbrica principale, stralciando l’intervento concernente il corpo di fabbrica adibito a legnaia (cfr. doc. n. 15 dei ric.).

6) In data 13.10.2006, l’arch. L. presentava denuncia di inizio attività (pratica edilizia n. 1734/2006/3 prot. n. 10260/06) per la ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione a volumetria invariata del corpo accessorio di grado ottavo, consistente in: demolizione del vano adibito a legnaia; ricostruzione a volumetria invariata di un nuovo corpo, con arretramento rispetto al confine Ovest di circa cm 50 fino al raggiungimento di una distanza di metri 2,00 dallo stesso; realizzazione di una copertura piana e soprastante terrazza (cfr. doc. n. 3 dei ric.).

7) Tale DIA, come risulta dal fascicolo istruttorio dell’U. T.C. (cfr. l’annotazione 10.12.2007 a firma del responsabile del settore geom. Stecchetti), è stata "annullata a seguito della presentazione della DIA prot. N. 4297 del 9.8.2007 (v. anche la relazione di chiarimenti a seguito dell’ ordinanza collegiale N. 162/2010).

8) In data 9.8.2007, l’arch. L., attesa l’impossibilità di trovare un accordo con la proprietà contigua (P. – P.) per la realizzazione del corpo di fabbrica adibito a legnaia, ha presentato una denuncia di inizio attività in variante alla denuncia di inizio attività prot. n. 10260 del 13.10.2006 (pratica edilizia n. 1734/2007/01 – prot. n. 4297/07), prevedente: la ricostruzione del nuovo corpo sull’identico sedime del corpo esistente alla medesima distanza dal confine della proprietà P. – P. (mt. 1,50); la realizzazione di una copertura piana e soprastante terrazza sul corpo di fabbrica accessorio destinato a legnaia; la realizzazione di un vano tecnologico interrato nella parte, cioè, sottostante il vano legnaia (cfr. doc. n. 4; doc. n. 17 tavola progettuale di raffronto tra stato di progetto e stato di fatto allegata alla denuncia di inizio attività prot. n. 4297/07, calcoli planivolumetrici, relazione tecnica).

9) Relativamente a detta variante, l’istruttoria curata dall’ente comunale è giunta alle seguenti conclusioni: "… l’intervento non stravolge i principi di inserimento suggeriti dall’Ufficio tecnico comunale… in aggiunta viene richiesta la formazione di un locale interrato da destinarsi a locale caldaia; l’intervento è rispettoso comunque delle norme del codice civile relative a luci e vedute…" (cfr. doc. n. 18 dei ric.).

10) In data 16.11.2007, l’arch. L. ha presentato denuncia di inizio attività in "Variante alla dia prot. 4297 del 09.08.2007 ed applicazione della L.R. 26/1995 (pratica n. 1734/2007/2 prot. n. 5989)", consistente nella: realizzazione di un locale completamente interrato da adibirsi a cantina (diverso dal precedente), con accesso dall’interno del corpo minore e di modifiche e regolarizzazioni minime di aperture sulle facciate principali (cfr. doc. n. 5 dei ric.).

11) L’istruttoria comunale in merito a detta ultima denuncia ha condotto a chiedere all’istante la dimostrazione del rispetto dell’articolo 4,5 della Delibera di Giunta Regionale n. 5773 del 31.10.2007 in merito alla certificazione energetica degli edifici (cfr. doc. n. 20 dei ric.).

Così ricostruita la sequenza della denuncie presentate, può passarsi alla disamina delle doglianze articolate dai ricorrenti.

Con il primo motivo (diretto avverso tutti gli atti impugnati, ma in realtà avente rilievo solo per le DIA relative al fabbricato denominato "legnaia") si sostiene che l’intervento di demolizione e ricostruzione posto in essere non avrebbe potuto essere assentito, posto che:

a) si tratta di edificio sottoposti al grado ottavo di intervento, per il quale le norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Ponteranica (art. 26.2) consentono solo "opere di manutenzione per necessità igienica o di salvaguardia della pubblica incolumità" prescrivendo la demolizione per contrasto con l’ambiente con possibilità di recupero del volume;

b) non è possibile la demolizione con ricostruzione in loco, in quanto in contrasto con il contesto, come in precedenza rilevato dal Comune (cfr. la relazione istruttoria sulla pratica. n. 1734/2006/2 del 16.11.2007, doc. n. 14 dei ricorrenti).

La doglianza è infondata.

L’art.26. 2 delle NTA – in relazione agli edifici classificati "grado ottavo – demolizione" – specifica trattarsi di "edifici per i quali si impone la demolizione perché la loro presenza è in contrasto con l’ambiente", prevedendo che "il volume degli edifici demoliti può essere oggetto di concessione edilizia di nuova edificazione previa presentazione di un progetto di inserimento e di qualificazione ambientale".

Dalla lettura della norma non si evince alcun divieto espresso di ricostruzione di detti edifici nel medesimo luogo in cui insistevano, ma solo la richiesta di un progetto di qualificazione ambientale. E’ dunque in relazione al concreto progetto che si pone la potestà valutativa attribuita dalla suddetta disposizione tecnica dell’Amministrazione.

Con riguardo alla fattispecie all’esame, si è verificato che sul primo progetto (di cui alla DIA 1734/2006/2) presentato dall’arch. L. tale valutazione è stata negativa, mentre è stata successivamente positivamente apprezzata l’impostazione progettuale di cui alla successiva DIA in variante presentata in data 9.8.2007.

In altri termini, il primo progetto è stato respinto dal Comune non già perché si sia affermata la tesi (che i ricorrenti qui sostengono) che non sia consentita la ricostruzione in loco, bensì perché il progetto di ricostruzione presentato è stato giudicato non adeguato (cfr. il parere UTC di cui sopra al p. 4).

Con il secondo motivo (diretto avverso la DIA 1734/2006/2) si contesta l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 63 L.R. n. 12/2005 sul recupero dei sottotetti, evidenziando che il sopralzo dell’edificio accessorio non è necessario al fine del raggiungimento delle condizioni di abitabilità, che l’immobile già possedeva. Inoltre, si rileva che l’edificio non aveva destinazione residenziale sicché non era applicabile la norma di cui all’art. 63 L.R. n. 12/2005.

La doglianza è infondata.

Invero, se è pur vero che la DIA prot. n. 2913 del 16.3.2006 (prat. n. 1734/2006/2) aveva ad oggetto: "la ristrutturazione edilizia con recupero abitativo di sottotetto esistente (art. 63 L.R. n. 12/2005) di edificio unifamiliare esistente", il recupero del sottotetto del fabbricato di grado ottavo è stato successivamente stralciato da tale DIA.

Invero, la relazione tecnica specificava che l’intervento di recupero del sottotetto riguadava sia il l’edificio principale sia quello la legnaia, ma in sede di parere istruttorio in data 27.6.2006 l’U.T.C. rilevava: "Incontro con l’arch. L. per valutazione proposta progettuale relativa alla ricostruzione del volume accessorio.

Vista l’esigenza di iniziare comunque i lavori sulla porzione principale del fabbricato si ritiene di poter acconsentire all’inizio lavori dietro richiesta di stralcio dal presente progetto delle modifiche da apportare al volume di grado ottavo.

Dovranno a tal fine essere sostituite le tavole due e tre del presente progetto con l’indicazione della demolizione del volume accessorio.

La ricostruzione del volume demolito sarà oggetto di successivo progetto…."

Ed invero la demolizione e recupero del fabbricato denominato "legnaia" è stata poi oggetto – come si è analiticamente esposto ai punti n. 5, 6, 7 e 8 – di distinto intervento.

Sotto altro profilo, va notato che il recupero del sottotetto del fabbricato principale (quand’anche dovesse riconoscersi la legittimazione e l’interesse dei ricorrenti ad impugnare sotto tale profilo) non è fatto oggetto di specifiche censure.

Con il terzo motivo (diretto avverso tutti gli atti impugnati) si censura la mancanza di ogni riferimento al piano attuativo "centro storico di Costa Garatti", nel cui ambito il fabbricato ricadrebbe.

La censura è però inammissibile per genericità.

Invero, i ricorrenti non hanno indicato gli estremi della deliberazione recante approvazione del piano attuativo, né prodotto nessun documento comprovante l’esistenza di una previsione di PA per l’area in questione, nè dedotto sostanziali violazioni delle previsioni dettate da tale PA. Inoltre, nelle memorie illustrative prodotte i ricorrenti non hanno più fatto alcun riferimento a tale doglianza.

Va rilevato che, dai fascicoli istruttori trasmessi dal Comune a seguito dell’ord. collegiale n. 162/10, risulta che, nella relazione tecnica redatta del progettista arch. L., viene fatto riferimento al "piano attuativo 13 (edificio CG 24: località via Costa Garatti)". Sempre dalla documentazione inviata dal Comune risulta che la variante n. 1 al PRG (approvata con delib. della G.R. n. 35934 del 5.5.1998) ha introdotto – relativamente alla zona territoriale omogenea A centri e nuclei storici il censimento degli edifici esistenti nel caso all’esame si tratta della scheda n. CG24 relativa al fabbricato di via Casnidelli n.24) con indicazione del grado degli interventi.

Con la quarta doglianza, (diretta avverso tutte le DIA impugnate) si lamenta l’inadeguatezza della relazione paesaggistica presentata dal progettista.

In particolare, si pone in luce che le DIA attengono ad un immobile sito nel centro storico del Comune di Ponteranica relativamente al quale le NTA raccomandano la massima tutela degli elementi strutturali, storici, architettonici e decorativi, onde consentire la permanente comprensione dei fenomeni storico – culturali, ma il progettista e il Comune non avrebbero riposto la dovuta attenzione, limitandosi a una mera compilazione di un modulo prestampato ad una mera presa d’atto.

La doglianza non è fondata.

Nell’ambito della DIA in data 16.11.2007 prot. 5989 (pratica numero 1734/2007/2) – che, si rammenta, è quella (sola) in forza della quale è stata realizzata la demolizione e ricostruzione dell’edificio denominato "legnaia" – è stata allegata, come doc. n. 3, la "valutazione di impatto paesistico secondo la D.G.R n. 7/1045 dell’8 novembre 2002". Tale relazione descrive gli elementi caratterizzanti della preesistenza e della ricostruzione prevista e contiene in allegato le tabelle valutative di cui alla predetta deliberazione della G.R. debitamente compilate in tutte le loro parti.

In tale contesto, risulta quindi erroneo il rilievo dei ricorrenti secondo cui detta relazione sarebbe carente per non aver considerato le svariate varianti apportate al progetto originario.

Infine, con il quinto motivo (diretto avverso le DIA 1734/2007/1 e 1734/2007/2), si rileva che l’intervento sulla "legnaia" non avrebbe le caratteristiche della ristrutturazione, ma della nuova costruzione, sicché avrebbe dovuto rispettare le distanze minime stabilite dalle NTA rispetto al fabbricato dei ricorrenti.

La censura va disattesa.

Sotto un profilo d’ordine generale va osservato quanto segue (cfr. Cons. St., Sez. IV, 9 luglio 2010 n. 4462).

L’art. 31, comma 1, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 definiva lavori di ristrutturazione edilizia "quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi impianti".

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ripetutamente chiarito che, ai sensi della norma avanti citata, il concetto di ristrutturazione edilizia comprende anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del manufatto, purché tale ricostruzione assicuri la piena conformità di sagoma, di volume e di superficie tra il vecchio ed il nuovo manufatto e venga, comunque, effettuata in un tempo ragionevolmente prossimo a quello della demolizione (si veda, fra le tante, Cons. St., Sez. sez. V, 3 aprile 2000, n. 1906).

È poi intervenuto, a definire siffatto intervento edilizio, l’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che, nel testo originario, menzionava il criterio della "fedele ricostruzione" come indice tipico della tipologia di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione.

Per effetto, poi, della normativa introdotta dall’art. 1 del D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, il vincolo della fedele ricostruzione è venuto meno, così estendendosi ulteriormente il concetto della ristrutturazione edilizia, che, per quanto riguarda gli interventi di ricostruzione e demolizione ad essa riconducibili, resta distinta dall’intervento di nuova costruzione per la necessità che la ricostruzione corrisponda, quanto meno nel volume e nella sagoma, al fabbricato demolito (Cons. St., Sez. IV, 28 luglio 2005 n. 4011; Cons. St., Sez. V, 30 agosto 2006 n. 5061).

In particolare, la giurisprudenza (cfr. Cons. St., Sez. VI, 16 dicembre 2008 n. 6214; Sez. IV, 16 giugno 2008 n. 2981; Sez. V, 4 marzo 2008 n. 918; Sez. IV, 26 febbraio 2008 n. 681) ha sottolineato che ciò che contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione è la già avvenuta trasformazione del territorio, attraverso una edificazione di cui si conservi la struttura fisica (sia pure con la sovrapposizione di un "insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente"), ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma – in quest’ultimo caso – con ricostruzione, se non "fedele" – termine espunto dall’attuale disciplina -, comunque, rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente.

Infine, va precisato il differente regime cui sono soggetti gli interventi di ristrutturazione edilizia rispetto alle nuove costruzioni: ove la ristrutturazione mantenga inalterati i parametri urbanistici ed edilizi preesistenti, l’intervento non è subordinato al rispetto dei vincoli posti dagli strumenti urbanistici sopravvenuti, giacché la legittimazione urbanistica del manufatto da demolire si trasferisce su quello ricostruito (cfr. TAR Milano, Sez. 2°, 7.9.2010 n. 5122, Cons. St, Sez. V, 14 novembre 1996 n. 1359; Cons. St., Sez. V, 28 marzo 1998 n. 369; Cass. civ., sez. II, 12 giugno 2001 n. 7909; Tar Calabria, Reggio Calabria, 24 gennaio 2001 n. 36; Puglia, Bari, sez. III, 22 luglio 2004 n. 3210).

Con riguardo alla fattispecie all’esame, va osservato che la relazione tecnica in data 8.8.2007 allegata alla DIA in variante dell’9.8.2007 evidenzia: "L’intervento in oggetto consiste nella demolizione e ricostruzione di un corpo esterno minore, individuato nel Piano Attuativo 13 (edificio CG 24: località Via Costa Garatti) come: Grado di intervento ottavo- Demolizione.

Come concordato con l’Ufficio tecnico, a seguito di un sopralluogo e di diversi incontri, si è deciso di demolire il corpo esistente e sostituirlo con un corpo collocato sullo stesso sedime del precedente, con uguale sagoma, ma a copertura piana, oggetto del presente progetto di inserimento e qualificazione ambientale.

Secondo le indicazioni ricevute, si realizzerà un nuovo corpo che si relazioni con quello principale e annulli l’anomalia espressa dalla norma (NTA art. 26.2 – Grado ottavo: edifici per i quali si impone la demolizione perché la loro presenza è in contrasto con l’ambiente), per ottenere un nuovo organismi più possibile proporzionato integrato.

Stato di fatto

L’edificio principale del lotto (Grado di intervento quarto) è posizionate in aderenza con un corpo di fabbrica di analoghi connotati formali, del quale era in origine parte integrante.

Un successivo frazionamento l’ha reso unità indipendente.

Il volume in oggetto si affianca all’abitazione, conservandone l’allineamento principale verso valle, nello sforzo di una integrazione formale, che fallisce a causa della sproporzione geometrica fra i due corpi.

È in quest’ottica che la norma individua il corpo come "in contrasto con l’ambiente".

Intervento

Si propone la demolizione e la ricostruzione, attraverso un progetto di valorizzazione dell’edificio principale con la conservazione di tutti i caratteri formali e compositivi e, nell’ottica di questo rispetto, si suggerisce per il corpo minore un’operazione di rinnovo.

Essendo la volumetria disposizione di poco superiore a 100 mc, il nuovo corpo si individua come un volume di dimensioni ridotte, che cercherà comunque di realizzare una continuità geometrica con il corpo principale, ma va ridefinito come un’entità riconoscibile e dichiaratamente estranea, essenziale e neutra nelle linee geometriche, con un trattamento formale proprio, per non rischiare un falso architettonico.

In questo senso va intesa la scelta di individuare la copertura come una terrazza, che grazie al suo parapetto solleciti un incremento visuale in altezza del corpo e sopra questa una struttura a pergolato: un volume virtuale che dia ulteriore efficacia allo sforzo di slancio e riproporzionamento.

La soluzione proposta si sforza di risolvere l’incongruenza geometrica, senza far perdere di vista, nello sforzo ricompositivo, il vero soggetto dell’intero intervento: l’edificio principale con la sua compostezza e semplicità….

L’operazione è diretta a "conservare, ritrovare e facilitare la lettura di tutte le testimonianze valide, integrandone e trasmettendone i valori anche con operazioni di rinnovo (NTA art. 26.4 – metodologia degli interventi)".

Venendo a trarre le conclusioni (operando la sintesi fra le premesse di ordine generale e quelle di carattere particolare), va quindi rilevato che l’intervento qui in contestazione si caratterizza per il sostanziale mantenimento delle caratteristiche d’ingombro del fabbricato, con l’unica differenza di sagoma dovuta alla trasformazione della copertura (che da "a doppia falda inclinata" passa a "piana") che avviene mediante l’abbassamento della quota del colmo, con conseguente riduzione della volumetria che passa da mc. 123,41 della originaria legnaia a mc. 94,80.

In tale contesto, pare al Collegio di poter affermare che la riduzione suddetta non escluda ma anzi confermi l’ascrizione della fattispecie all’ipotesi normativa della ristrutturazione (in tal senso si veda, operando a contrario quanto rilevato da Cons. St., Sez. VI, 15 giugno 2010 n. 3744, ove si è affermato che la nozione di ristrutturazione presuppone, come condizioni essenziali per distinguerla dall’intervento di nuova costruzione, che la ricostruzione non comporti alterazione in aumento di volumetria o di altezza). Qui invece c’è riduzione sia di volumetria che di altezza.

Invero, la tesi dei ricorrenti, secondo i quali – in forza di quanto previsto dall’art. 17 delle norme tecniche di attuazione (l’altezza degli edifici si misura dagli "spigoli di appoggio delle gronde") – il sopralzo del punto di appoggio non può in alcun modo essere compensato dalla minore volumetria recuperata dall’abbassamento del colmo del tetto, non può essere condivisa.

Invero, l’art 17 lett. H) delle NTA prescrive le modalità di calcolo delle altezze degli edifici, specificando che "per altezza massima della costruzione si intende la media aritmetica delle altezze (agli spigoli di appoggio delle gronde) del fronte più alto (per ogni singola porzione)". La medesima norma soggiunge che l’altezza è misurata…. "fino all’intersezione del fronte con l’intradosso di gronda o fino alla linea superiore del parapetto pieno di coronamento, anche se parziale".

Sicché come evidenziato dalla difesa dei controinteressati, (doc. n. 8 e 9 dei controinteressati) l’altezza della preesistenza era di m. 3,535, mentre quella della ricostruzione di m. 3,47.

Conclusivamente il ricorso va in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto.

Sussistono, attesa la complessità della fattispecie, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *