T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 09-02-2011, n. 238 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

segue:
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente E.C. è dirigente medico di primo livello presso la sede INPS di Bergamo, dove svolge attività medicolegale. Rientra in particolare tra i compiti della ricorrente l’effettuazione di visite medicolegali per il riconoscimento dei benefici previdenziali e assistenziali in materia di invalidità civile, inabilità al lavoro e trattamento medicotermale.

2. Nella scheda relativa alla retribuzione di risultato per il periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2009 è stato conteggiato nei riguardi della ricorrente un totale di 379 pratiche. Ritenendo di aver svolto un carico di lavoro superiore (circa 500 pratiche) la ricorrente ha dapprima chiesto spiegazioni (rifiutandosi di sottoscrivere la scheda per accettazione) e poi con lettera del 22 luglio 2010 ha inoltrato formale istanza di accesso. Nella suddetta istanza, peraltro redatta non dalla ricorrente ma dal suo avvocato, era chiesta visione e copia delle pratiche di cui la ricorrente si era occupata nel corso del 2009 contrassegnate dai codici INV/INA – AF/ANF – CBT. Quale sottostante interesse era indicata la necessità di verificare se l’attività lavorativa svolta fosse stata interamente considerata ai fini della retribuzione di risultato.

3. Con nota del 30 luglio 2010 il responsabile del procedimento ha respinto l’istanza di accesso in quanto (a) generica, (b) eccessivamente onerosa per l’amministrazione, (c) non sostenuta da un preciso interesse, (d) potenzialmente lesiva della segretezza dei dati sanitari, (e) formulata da un avvocato senza allegazione di un mandato scritto da parte della ricorrente.

4. A questo punto la ricorrente ha reiterato l’istanza di accesso con lettera del 20 settembre 2010. Questa ulteriore richiesta (sottoscritta sia dalla ricorrente sia dal suo avvocato) conteneva una più ampia illustrazione dell’interesse all’accesso e ne descriveva l’oggetto ricomprendendovi (a) i verbali delle visite di controllo per assenza e malattia dei lavoratori, (b) le pratiche INV/INA (invalidità – inabilità), (c) le pratiche AF/ANF (assegni familiari – assegni nucleo familiare), (d) le pratiche CBT/DS (cure bagno termale – disoccupazione), (e) le statistiche sulla produttività individuale.

5. Il direttore della sede INPS di Bergamo con nota dell’11 ottobre 2010 ha però confermato il diniego già espresso il 30 luglio 2010, precisando che non esistono dati statistici sulla produttività individuale diversi dalla scheda relativa alla retribuzione di risultato.

6. Contro le note di diniego del 30 luglio 2010 e dell’11 ottobre 2010 la ricorrente ha agito davanti a questo TAR con atto notificato il 24 novembre 2010 e depositato il 1 dicembre 2010. Gli argomenti utilizzati richiamano e sviluppano quanto già esposto nelle istanze di accesso.

7. L’INPS si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso ed eccependone preliminarmente la tardività in quanto proposto contro un atto meramente confermativo di un precedente diniego non impugnato tempestivamente.

8. Iniziando dall’eccezione processuale, si osserva che in realtà la seconda istanza di accesso contiene degli elementi di novità che la differenziano dalla prima e rendono quindi innovativo il provvedimento di diniego dell’11 ottobre 2010. In particolare con la seconda istanza è stato sanato un vizio formale rilevato dall’INPS nel diniego del 30 luglio 2010 (ossia la mancata sottoscrizione della ricorrente o in alternativa la mancata produzione di un mandato scritto al proprio avvocato). Inoltre sono state meglio precisate (e ampliate) le tipologie di pratiche considerate rilevanti ai fini della retribuzione di risultato. Vi è poi la richiesta esplicita delle statistiche sulla produttività individuale, che costituiscono un punto importante del presente ricorso. In via generale si deve infine sottolineare che in materia di accesso i contatti tra le parti hanno notevole fluidità in considerazione della normale accessibilità dei documenti una volta focalizzato l’interesse del richiedente (v. art. 22 comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241). Dunque le decisioni delle amministrazioni depositarie hanno una minore propensione a cristallizzarsi in provvedimenti di diniego definitivi, dovendo essere garantita ai privati interessati la facoltà di precisare per gradi le proprie istanze di accesso senza il rischio di incorrere in decadenze.

9. Per quanto riguarda la pretesa sostanziale, l’istanza di accesso della ricorrente appare fondata nei limiti esposti qui di seguito:

(a) il diritto di accesso non diventa recessivo per il carattere sparso dei dati che l’interessato chiede di conoscere. Tuttavia, a parte le ipotesi di accesso rafforzato (v. ad esempio per le informazioni ambientali l’art. 3 commi 3, 6 e 7 del Dlgs. 19 agosto 2005 n. 195; v. anche TAR Lazio Sez. III 28 giugno 2006 n. 5272; TAR Brescia Sez. I 18 ottobre 2008 n. 1339), il soggetto che presenta istanza di accesso non ha diritto di ottenere l’elaborazione dei dati in forma statistica a cura dell’amministrazione, in quanto l’accesso può avere ad oggetto soltanto documenti (cartacei o di altra natura) già formati;

(b) occorre dunque partire dalla distinzione tra documenti che contengono statistiche già elaborate e documenti contenenti dati che possono essere elaborati in forma statistica;

(c) la prima categoria di documenti è normalmente accessibile, ma anche la seconda, per quanto ampia e variegata, ricade nel perimetro dell’accesso qualora l’elaborazione statistica sia effettuata dai richiedenti e sia indicato un interesse personale abbastanza preciso in grado di operare come elemento di identificazione di una o più statistiche particolari;

(d) il caso in esame soddisfa queste condizioni, in quanto la consultazione della documentazione richiesta, pur estendendosi a gran parte delle pratiche medicolegali della sede INPS di Bergamo del 2009, permette alla ricorrente di elaborare una statistica omogenea sulla propria attività lavorativa. In questo modo la ricorrente può effettuare le necessarie verifiche sui presupposti della retribuzione di risultato senza costringere l’amministrazione a formare nuovi documenti;

(e) poiché la massa di documenti da consultare è molto consistente assume un certo rilievo l’obiezione dell’INPS sull’onerosità dell’accesso. Certamente se la consultazione delle pratiche fosse demandata a personale dell’INPS appositamente incaricato vi sarebbe una spesa considerevole in termini di ore lavorative da destinare a questa incombenza. Tuttavia l’ostacolo può essere superato consentendo alla ricorrente di accedere all’archivio per controllare di persona i documenti;

(f) questo passaggio pone due problemi di riservatezza, peraltro entrambi non dirimenti nella controversia in esame;

(g) il primo profilo di riservatezza riguarda l’interferenza con le regole sulla tenuta dell’archivio (cartaceo o digitale), in quanto normalmente la documentazione non può essere consultata se non attraverso il filtro del funzionario incaricato. La ricorrente è però una dipendente dell’INPS e quindi per motivi di lavoro ha già la possibilità di consultare i dati archiviati. Non vi sono quindi i rischi che si porrebbero qualora fosse un estraneo a effettuare la consultazione. Se poi l’amministrazione lo ritiene opportuno può anche predisporre un’attività di supervisione a garanzia dell’integrità della documentazione;

(h) il secondo profilo di riservatezza riguarda invece la natura sensibile dei dati raccolti negli accertamenti medicolegali. Da un lato abbiamo dunque una potenziale controversia lavorativa su un elemento della retribuzione, dall’altro una serie di dati sensibili di soggetti terzi. In mancanza di ulteriori specificazioni, nel confronto diretto tra questi interessi sarebbe prevalente la tutela della segretezza delle informazioni sanitarie. Nel caso in esame il confronto è però solo indiretto, nel senso che per la difesa del diritto alla giusta retribuzione non è necessario divulgare informazioni sanitarie di soggetti terzi ma solo accertare il numero di pratiche medicolegali gestite dalla ricorrente. L’accesso alla documentazione è quindi estrinseco, ossia non rivolto ai dati sensibili ma finalizzato alla creazione di una statistica sulla produttività individuale. La finalità statistica desensibilizza le informazioni che possono essere ottenute tramite l’accesso. Parimenti la suddetta finalità rende inutile l’estrazione di copia delle singole pratiche, essendo sufficiente l’annotazione degli estremi per consentire eventuali verifiche nel contenzioso lavoristico. D’altra parte la limitazione dell’accesso alla sola visione dei documenti costituisce un’ulteriore garanzia circa la conservazione della segretezza delle informazioni sanitarie.

10. In conclusione il ricorso deve essere parzialmente accolto, nel senso che a favore della ricorrente è accertato il diritto di prendere visione della documentazione medicolegale relativa al 2009 con le modalità indicate ai punti precedenti. L’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso nelle forme così descritte nel termine di 30 giorni dalla notifica della presente sentenza. La complessità di alcune questioni giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso come precisato in motivazione.

Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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