Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-01-2011) 14-02-2011, n. 5389 Sentenza penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, con sentenza in data 23/11/2009, dichiarava S.K.H. colpevole dei reati di ricettazione di 39 orologi con marchi contraffatti e di detenzione per la vendita dei predetti orologi e lo condannava, riconosciuta la continuazione, alla pena di mesi sei di reclusione e Euro 400 di multa.

Proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze eccependo la violazione dell’art. 546 c.p., comma 3, rilevando che, con riferimento al dispositivo, la pena inflitta non avrebbe potuto essere inferiore ad anni due, giorni uno e Euro 517 di multa.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Anche se il Tribunale ha inteso applicare alla fattispecie, come desumibile dalla motivazione della sentenza, l’art. 648 c.p., comma 2, avendo ritenuto la sussistenza dell’ipotesi lieve, tuttavia ha omesso di indicare nel dispositivo tale diversa qualificazione, con conseguente declaratoria di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 546 c.p.p., comma 3, per incompletezza del dispositivo con riferimento ad un elemento essenziale, relativo alla qualificazione del fatto quale ipotesi lieve, ai sensi del capoverso dell’art. 648 c.p..

Infatti, in caso di difformità tra motivazione e dispositivo prevale quest’ultimo, costituendo solo il dispositivo, letto in udienza, preliminarmente alla stesura della motivazione, attuazione della volontà della legge nel caso concreto e le eventuali affermazioni contenute nella motivazione non sono, di per sè, suscettibili di rilevanza giuridica se non trovano corrispondenza nel dispositivo, non potendo supplirsi ad una omissione nel dispositivo con la motivazione della sentenza, che ha una finalità puramente strumentale, improduttiva di effetti e di conseguenze giuridiche che non trovano la loro manifestazione nel dispositivo.

Quindi, l’incompletezza del dispositivo, per la mancata indicazione della ritenuta ipotesi lieve del reato di ricettazione, ritenuta invece nella motivazione della sentenza, nè determina la nullità e la necessità di una nuova pronunzia, non potendo, comunque, farsi luogo alla procedura della correzione degli errori materiali nel caso in cui l’errore produca la nullità dell’atto.

Va conseguentemente annullata la sentenza impugnata e va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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