T.A.R. Puglia Bari Sez. II, Sent., 09-02-2011, n. 231 Demolizione di costruzioni abusive Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 2.1.2002, D.G.P.M. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la diffida da parte del Comune di Peschici (ord. n. 62/5.11.2001) a demolire le opere abusive su suolo in località "Grotta dell’Acqua" dello stesso Comune di Peschici.

I lavori non autorizzati si sono concretizzati:

– nel livellamento di una superficie estesa mq. 3000;

– con l’istallazione di 13 case mobili;

– con la costruzione di due muri reggi terra;

– nel taglio e asportazione di una duna sabbiosa di macchia mediterranea a circa 30 metri dalla battigia del mare.

A sostegno del ricorso, l’interessato deduce i seguenti motivi:

– pende domanda di sanatoria dell’attività di livellamento del terreno e della costruzione del muro;

– non viene individuata con precisione l’area di sedime che sarà eventualmente acquisita gratuitamente al patrimonio comunale;

– per ottemperare alla diffida non si è concesso il termine di 90 giorni, essendo stato invece imposto all’intimato di adempiere immediatamente;

– l’installazione di case mobili non doveva essere preceduta da concessione o autorizzazione edilizia.

Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché le opere edilizie abusive contestate con l’ordinanza di demolizione gravata sono state oggetto della domanda di concessione in sanatoria presentata successivamente dal ricorrente e non esaminata dal Comune di Peschici.

Secondo la prevalente giurisprudenza, fatta propria da questo Tribunale, infatti, la presentazione dell’istanza di sanatoria produce l’effetto di rendere inefficace il provvedimento di ingiunzione di demolizione e, quindi, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso intentato avverso tale provvedimento. Ed invero, il riesame dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato da tale istanza, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto) che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa (da ultimo, T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 26/02/2009, n. 408).

Tale principio è valido anche allorquando l’intervento edilizio ritenuto abusivo insiste su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità assoluta o relativa, poiché anche in tal caso la domanda di condono edilizio non può considerarsi "tamquam non esset", non potendo il G.A. invadere la sfera del potere riservato all’Amministrazione (Cfr. T.A.R. Lazio, sezione I, 1/04/2005, n. 2381).

Non occorre provvedere sulle spese di giudizio, non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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