REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2009, n. 23

Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attivita’ professionali intellettuali). Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 dell’11 maggio 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento Visto l’art. 117 comma 3 della Costituzione; Visto l’art. 117 comma 6 della Costituzione; Visto l’art. 42 comma 2 dello Statuto della Regione Toscana; Vista la legge regionale n. 22 ottobre 2008 n. 55 (Disposizioni in materia di qualita’ della normazione); Vista la legge regionale 30 dicembre 2008 n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attivita’ professionali intellettuali); Visto, in particolare, l’art. 9 della medesima legge regionale n. 73/2008 istitutivo del fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti; Visto il comma 2 del citato art. 9 che individua le forme di sostegno ai giovani professionisti nei prestiti d’onore per l’acquisizione di strumenti informatici nonche’ nei prestiti, tra l’altro, per l’avvio e sviluppo di studi prevedendo una priorita’ per gli studi interprofessionali; Visto il comma 5 del medesimo art. 9 che rinvia ad apposito regolamento attuativo, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la disciplina delle «modalita’ di funzionamento del fondo e le condizioni per assicurare l’accesso delle donne al fondo», «nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore»; Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 5 marzo 2009; Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2006, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»); Vista la preliminare delibera della Giunta regionale del 23 marzo 2009, n. 207 con la quale e’ stato approvato lo schema del suddetto regolamento ai fini dell’acquisizione del parere del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto; Visto il parere favorevole della competente commissione consiliare espresso in data 16 aprile 2009; Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2009, n. 359; Considerato quanto segue: 1. l’obbligo di attuare l’art. 9 comma n. 5 della legge regionale n. 73/2008; 2. la necessita’ conseguente di disciplinare il funzionamento del fondo di rotazione istituito dall’art. 9 della legge regionale n. 73/2008; 3. l’esigenza, ai fini suddetti, di individuare in modo puntuale sia i soggetti beneficiari delle prestazioni del fondo di rotazione, nonche’ la natura, l’ammontare e i limiti della garanzia da esso prestata; 4. la specifica necessita’, stante il tenore del citato comma 5 dell’art. 9 della legge regionale n. 73/2008, di precisare condizioni di accesso per le donne al fondo e quindi stabilire una maggiore garanzia per quanto riguarda le giovani professioniste ed i progetti di studio associati od intersettoriali; 5. la necessita’ generale di individuare l’ammontare dei prestiti previsti sia per la fattispecie di prestiti d’onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d’opera intellettuali, per le spese di acquisizione di strumenti informatici; sia per i progetti di avvio di nuovi studi professionali e per programmi per l’acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l’attivita’ professionale; 6. l’esigenza di stabilire le modalita’ di individuazione del gestore del fondo di rotazione ed i suoi obblighi principali per dare concreta operativita’ al fondo; 7. l’esigenza di precisare le forme di controllo sul soggetto gestore, i casi di revoca del fondo e di quelli di restituzione di parte dei conferimenti a fini di corretta gestione; 8. la necessita’ di precisare individuare termini e modalita’ di presentazione delle domande di ammissione alle garanzie del fondo per assicurare certezze ai soggetti beneficiari; 9. l’esigenza di individuare gli strumenti di controllo sulle dichiarazioni rese dai beneficiari dei prestiti e di riservarsi, sulla base delle risultanze del monitoraggio delle attivita’ e della valutazione di impatto delle stesse, di apportare modifiche e/o integrazioni; 10. la conseguente necessita’ di demandare ad un decreto dirigenziale la precisazione degli aspetti applicativi per assicurare operativita’ e funzionalita’ al fondo; 11. l’esigenza, stante anche il citato termine di sessanta giorni di emanazione del regolamento, di assicurare una celere entrata in vigore del regolamento; Si approva il presente regolamento Art. 1 Soggetti beneficiari della garanzia 1. Possono beneficiare della garanzia del fondo regionale di rotazione di cui all’ art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attivita’ professionali intellettuali) (di seguito denominata legge), i giovani professionisti ovvero esercenti la pratica o il tirocinio professionale che hanno domicilio professionale prevalente in Toscana, ai sensi dell’art. 4 comma 4 e che, alternativamente, sono: a) iscritti in albi ovvero elenchi o registri tenuti da ordini o collegi professionali; b) iscritti ad associazioni o fondazioni con personalita’ giuridica di cui all’art. 5 della legge, espressione di professionisti prestatori d’opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche.

Art. 2 Oggetto, natura e misura della garanzia 1. La garanzia di cui al comma 1 e’ fornita per prestiti: a) d’onore a favore di giovani di eta’ non superiore a trenta anni per l’acquisizione di strumenti informatici ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’art. 9 della legge; b) a favore di giovani con eta’ inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali ai sensi della lettera b) del comma 2 dell’art. 9 della legge. 2. La garanzia del fondo e’ esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile. 3. La garanzia e’ rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo pari al 60 per cento con riferimento all’importo di ciascun finanziamento; l’importo e’ elevabile fino all’80 per cento per i finanziamenti concessi ai progetti di avvio studi associati od intersettoriali. 4. In attuazione del comma 5 dell’art. 9 della legge sulla disciplina delle condizioni di accesso delle donne al fondo, la garanzia ordinaria di cui al comma 3, e’ elevata all’80 per cento quando la domanda di ammissione e’ presentata da giovani professioniste. 5. Nei limiti dell’importo di cui al comma 3, la garanzia rilasciata copre 1’ammontare dell’esposizione dei soggetto finanziatore nei confronti del professionista; l’ammontare e’ comprensivo capitale e interessi contrattuali e di mora. 6. Sui finanziamenti garantiti dal fondo i soggetti finanziatori non richiedono garanzie reali o personali; il fondo garantisce finanziamenti di durata non superiore a sessanta mesi e per un importo massimo complessivo per professionista, al netto del capitale rimborsato, di: a) tremila euro per i prestiti d’onore per l’acquisizione di strumenti informatici di cui alla lettera a) del comma 1; b) novemila euro per prestiti relativi alle spese di impianto di nuovi studi professionali, anche on line, di cui alla lettera b) del comma 1. Nel caso di studi on line il titolare dello studio deve avere domicilio professionale prevalente in Toscana, ai sensi dell’art. 4 comma 4. 7. La garanzia puo’ essere richiesta: a) per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori; b) per operazioni gia’ deliberate ma non ancora concesse dai soggetti finanziatori, a condizione che le richieste arrivino al soggetto gestore entro due mesi dalla data della delibera dei soggetti finanziatori. 8. Mediante delibera della Giunta regionale gli importi massimi di cui al comma 6 possono essere aumentati, in relazione all’aumento delle risorse rese disponibili in applicazione delle determinazioni inerenti le quote di accantonamento dei fondo ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’art. 3.

Art. 3

Individuazione e obblighi del soggetto gestore

1. La Giunta regionale individua il gestore del fondo mediante
procedura di evidenza pubblica ovvero mediante affidamento diretto in
conformita’ alla normativa nazionale e regionale sui contratti.
2. Il soggetto gestore:
a) amministra il fondo mediante contabilita’ separata
denominata «Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per
i giovani professionisti»;
b) delibera, in ordine alle singole operazioni, l’ammissione e
la non ammissione al fondo, tenuto conto dell’obbligo di riservare il
50 per cento dell’ammontare del fondo ai finanziamenti per prestiti
d’onore per giovani professionisti di eta’ non superiore ai trenta
anni, ai sensi del comma 3 dell’art. 9 della legge;
c) comunica ai soggetti finanziatori di cui al comma 1
dell’art. 4 l’ammissione alla garanzia del fondo ovvero i motivi di
inammissibilita’ della richiesta entro cinque giorni lavorativi dalla
propria decisione sulla domanda di finanziamento, con le modalita’
stabilite dalla convenzione;
d) stabilisce le quote di accantonamento al fondo in una misura
tra il 10 e il 25 per cento dell’esposizione a rischio del fondo in
linea capitale e delibera la liquidazione degli importi ai soddetti
finanziatori;
e) consente al funzionari regionali in ogni momento l’ispezione
e il controllo della documentazione relativa al fondo anche ai fini
di cui al comma 4;
f) fornisce alla Regione, a richiesta, informazioni, dati e
documenti relativi all’attuazione degli interventi nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).
3. La Giunta regionale procede alla revoca del fondo di rotazione
al sonetto individuato al sensi del comma 1 recuperando i relativi
conferimenti, fatto salvo il risarcimento dei danni, nei casi:
a) di gravi e reiterate inadempienze all’osservanza del
presente regolamento;
b) stabiliti dall’atto di affidamento.
4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la Giunta precede alla
richiesta al soggetto gestore di tutto o parte degli importi
conferiti, fatto salvo il risarcimento dei danni, nei casi di:
a) utilizzo degli importi conferiti per operazioni non conformi
al presente regolamento;
b) mancato invio delle informazioni richieste.

Art. 4 Modalita’ di presentazione della domanda di garanzia 1. I soggetti finanziatori presentano Le domande di ammissione a garanzia da parte del fondo al soggetto gestore per conto dei professionisti. 2. Le domande di ammissione sottoscritte dal professionista, sono presentate anche mediante posta elettronica certificata al sensi di legge, ove questo sia espressamente previsto dai soggetti finanziatori, con le modalita’ stabilite mediante convenzione fra i finanziatori ed il soggetto gestore. 3. Le domande di ammissione contengono: a) le generalita’ e il codice fiscale del professionista; b) l’accettazione di ogni norma di disciplina del fondo, comprese quanto definito dal decreto dirigenziale di cui all’art. 8; c) l’autorizzazione al soggetto finanziatore per il trattamento dei dati nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003, compresa la trasmissione di notizie al soggetto gestore sulla propria situazione finanziaria nonche’ copia della documentazione istruttoria. 4. Alla domanda di ammissione e’ allegata: a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con la quale il professionista attesta che ha domicilio professionale prevalente in Toscana; ai fitti esclusivi del presente regolamento per domicilio professionale prevalente si intende la realizzazione di almeno il 60 per cento del reddito da attivita’ professionale svolta in Toscana; b) una dichiarazione sostitutiva di certificazione al sensi del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il professionista dichiara: 1) l’iscrizione ad albi ovvero elenchi o registri tenuti da ordini e collegi professionali; 2) alternativamente a quanto stabilito al numero 1), l’iscrizione ad associazioni o fondazioni riconosciuta espressioni di prestatori d’opera intellettuali di cui all’articolo 5 della legge; 3) di non aver riportato condanne penali, sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta al sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale nei cinque anni precedenti per reati che incidono sulla moralita’ professionale o delitti finanziari; 4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 5. La domanda di ammissione, complete della documentazione necessaria, sono deliberate dal soggetto gestore entro dieci giorni lavorativi, rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 6. Nel caso di richiesta di chiarimenti da parte del soggetto gestore, il termine di dieci giorni di cui al comma 5 inizia nuovamente a decorrere dalla ricezione della risposta alla richiesta; le domande decadono qualora il soggetto gestore non riceva alcuna risposta entro trenta giorni dalla data della relativa richiesta.

Art. 5 Attivazione della garanzia 1. In caso di inadempimento dei beneficiari, i soggetti finanziatori inviano ai beneficiari inadempienti e, per conoscenza, al soggetto gestore l’intimazione del pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora. 2. L’intimazione di pagamento deve essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro sei mesi dalla data dell’inadempimento fatta salva eventuale regolarizzazione intervenuta nel termine suddetto. Per data di inadempimento si intende la data della prima rata rimasta, anche parzialmente insoluta. 3. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1 senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti il soggetto finanziatore puo’ richiedere 1’attivazione del Fondo. 4. la richiesta di’ attivazione del Fondo deve essere inviata al soggetto gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1, fatta salva l’eventuale regolarizzazione intervenuta nel termine indicato. Alla richiesta il soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione: a) copia della delibera di concessione del finanziamento o altro documento conprovante la concessione del finanziamento; b) copia del contratto di finanziamento; c) copia dell’atto di erogazione se gia’ non incluso o allegato nel contratto di finanziamento; d) copia del piano di ammortamento con le relative scadenze; e) dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti: 1) la data di’ inadempimento; 2) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate; 3) l’ammontare dell’esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al comma 1, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora. 5. Nel limite dell’importo massimo garantito di cui all’articolo 2, il soggetto gestore liquida al finanziatore le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora – calcolate al sessantesinio giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo – in misura pari alle quote di copertura di cui all’art. 2 commi 3 e 4.

Art. 6

Variazioni e controlli

1. I beneficiari della garanzia del fondo comunicano al soggetto
gestore ogni fatto ritenuto rilevante inerente all’operazione
garantita.
2. La Regione ovvero il soggetto gestore svolgono le verifiche e
i controlli sulle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari.

Art. 7

Limite di intervento del fondo

1. Il soggetto gestore delibera l’ammissione al fondo nei limiti
delle risorse impegnabili del fondo alla data della stessa ammissione
e la liquidazione degli importi dovuti ai soggetti finanziatori nei
limiti delle risorse disponibili alla data di eventuale attivazione
del fondo.
2. Nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori risorse
finanziarie, la Giunta regionale stabilisce la data dalla quale e’
possibile presentare le relative richieste al fondo, dandone avviso
nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 8 Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione la quota di accantonamento al fondo di cui alla lettera d) del comma 2 dell’art. 3 e’ stabilita’ nella misura del 25 per cento.

Art. 9

Norma finale

1. Il dirigente competente, con proprio decreto, definisce gli
aspetti applicativi del presente regolamento necessari ad assicurare
operativita’ al fondo.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Toscana.
Firenze, 6 maggio 2009

Il Vicepresidente: GELLI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0463&tmstp=1262938236015

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