Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-03-2011, n. 6970 Revocatoria fallimentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 6 dicembre 1995, la Firs Italiana di Assicurazioni S.p.A. in l.c.a. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma P.A. per veder revocare, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, il pagamento di quanto corrisposto dalla società debitrice al P. a titolo di indennità di cessazione del rapporto di agenzia a seguito dell’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione.

Con sentenza del 12 maggio 2002 n. 33488, il Tribunale fallimentare di Roma accoglieva la domanda attrice e dichiarava l’inefficacia del pagamento eseguito dalla Firs S.p.A. "e ciò condizionatamente al rigetto della domanda di restituzione della medesima somma avanzata dalla Firs nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza n. 402/94 del Pretore di Avellino".

Avverso tale sentenza, il P. proponeva appello, deducendo l’inammissibilità della domanda, per l’assoluta carenza di interesse ad agire del Commissario liquidatore, oltre che l’insussistenza dei presupposti per la revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 2, in relazione alla conoscenza dello stato di insolvenza della società debitrice da parte di esso P. e la mancata prova di tale circostanza, gravante sulla appellata. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 2993/05, respingeva il gravame, confermando la sentenza di primo grado. Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione il P. sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso, illustrato con memoria, la procedura concorsuale.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la carenza di interesse ad agire del Commissario liquidatore della FIRS Assicurazioni s.p.a., stante la natura privilegiata del credito, oltre che la assoluta carenza di prova da parte del commissario liquidatore in ordine allo stato passivo ed alla esistenza di creditori privilegiati di grado poziore a quello di esso ricorrente.

Il motivo è infondato.

Si è ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, ai fini della azione revocatoria di pagamenti effettuata dall’imprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, (nel testo originario, applicabile "ratione temporis"), l’eventus damni è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all’uscita del bene dalla massa conseguente all’atto di disposizione.

Pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’acquirente, mentre la circostanza che il pagamento sia stato effettuato per pagare un creditore privilegiato non esclude la possibile lesione della "par condicio", nè fa venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore, poichè è solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi. (Cass. sez. un 7028/06; Cass. 24046/06; Cass. 4785/10).

Ne discende la ricorrenza dell’interesse del curatore a proporre l’azione revocatoria e l’assenza di un suo onere probatorio in ordine alla sussistenza della violazione della par condicio creditorum.

Il secondo motivo, relativo alla carenza di prova da parte del curatore della sussistenza di cui sopra, risulta assorbito.

Il ricorso va pertanto respinto. Si compensano le spese di giudizio in ragione del precedente contrasto giurisprudenziale.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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