T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 09-02-2011, n. 260 Carenza di interesse sopravvenuta Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione n. 19 del 22 aprile 1999, con la quale il Dirigente dell’Ispettorato provinciale agricoltura (IPA) di Lecce ha annullato parzialmente la deliberazione n. 4902 del 21 luglio1994, disponendo il recupero del premio (c.d. "di primo insediamento") di Lire 13.354.800, maggiorato degli interessi legali, concesso ai ricorrenti, in qualità di giovani agricoltori, ai sensi dell’art. 7 del Reg. CEE 797/85.

Dopo aver premesso che il provvedimento impugnato si baserebbe su un presupposto errato (id est, il mancato mantenimento dei requisiti previsti per la concessione del premio per un periodo non inferiore a cinque anni), i ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

1. Violazione ed errata applicazione dell”art. 7 Reg. CEE del 12 marzo 1985 n. 797. Violazione ed errata applicazione art. 9 del D.M. 12.09.1985. Violazione del generale principio di legalità. Travisamento dei fatti. Sviamento di potere;

2. Violazione dell’art. 3 l. 241/90. Difetto di motivazione. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere;

3. Incompetenza del dirigente ad emanare l’atto;

4. Violazione art. 3, comma 4, l. 241/90.

Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, contestando la fondatezza del proposto gravame e chiedendone pertanto la reiezione.

Con nota depositata in data 19 novembre 2010, il difensore dei ricorrenti ha depositato copia della sentenza n. 403/2009, con la quale la Corte d’Appello di Lecce, nel respingere il gravame, ha confermato la reiezione della domanda di accertamento negativo (dell’obbligo di restituzione) proposta dai ricorrenti nei confronti della Regione Puglia. Il difensore, dichiarando che i suoi assistiti starebbero provvedendo al pagamento rateale delle somme richieste dalla Regione Puglia, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2010 la causa è stata posta in decisione.

Osserva il Collegio che, nell’ambito del processo amministrativo, la cessazione della materia del contendere costituisce un’ipotesi tipica di improcedibilità del ricorso, che trova espresso riconoscimento nel diritto positivo agli artt. 23 comma 7 e 27 n. 2 della L. n. 1034/1971 e s.m.i. ed ora all’art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo ("Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere").

Per costante giurisprudenza, la cessazione della materia del contendere è configurabile solo quando, prima della definizione del processo, sia intervenuta una nuova statuizione della p.a. che soddisfi integralmente l’interesse azionato dal ricorrente, attraverso un "atto nuovo a contenuto definitivamente realizzativo di un risultato non inferiore per il ricorrente a quello ritraibile dal giudicato" (Consiglio di Stato, sez. IV, 21 novembre 2001 n. 5896).

Orbene, nel caso di specie, dal momento che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere resa dal difensore dei ricorrenti si fonda sulla considerazione che questi ultimi starebbero provvedendo alla restituzione alla Regione Puglia di quanto dovuto, sulla base di un provvedimento emesso da un giudice appartenente ad altro plesso giurisdizionale, il Collegio ritiene, a prescindere da ogni valutazione sulla giurisdizione del giudice amministrativo nella fattispecie de qua, che la predetta dichiarazione debba più propriamente essere intesa come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

Stante quanto sopra esposto, il ricorso indicato in epigrafe deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In relazione alla natura ed alla peculiarità della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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