Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-03-2011, n. 6969 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Catania , con sentenza 426/05, rigettava l’appello proposto dal fallimento della Frigospada srl contro la sentenza depositata il 16.1.01, pronunziata dal Tribunale di Siracusa nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dall’INPS contro la curatela del fallimento con cui era stato ammesso al passivo il credito dell’Istituto previdenziale.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Fallimento della Frigospada srl sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso l’INPS.
Motivi della decisione

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dall’INPS. L’eccezione è fondata.

La L. Fall., art. 99, nella versione applicabile ratione temporis, prevede che, nel caso di cause di opposizione allo stato passivo, il termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appello è di trenta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza di secondo grado (Cass. 11.12.1990 n. 11790, Cass. 1.6.1994 n. 5330, Cass. 28.2.1996 n. 1591, Cass. 19.9.1997 n. 9302, Cass. 3.7.1998 n. 6515).

Nel caso di specie, la sentenza di appello risulta notificata il 30.6.05 mentre il ricorso è stato notificato il 14.10.05 ben oltre, quindi, il termine di trenta giorni di cui sopra, venuto a scadenza il 30.7.05.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 5000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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