Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-03-2011, n. 6968 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 15-5-94, il Fallimento Edil Iervolino di Iervolino Francesco & C. conveniva dinanzi al Tribunale di S.Maria C.V. M.C.M.A., in proprio e quale genitrice esercente la potestà sul figlio minore Me.

G., nonchè S.L., R.P. e R. C., per sentir dichiarare, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento del suolo di mq. 1270 sito in (OMISSIS), oggetto della scrittura privata di permuta sottoscritta in data 23-7-87, dalla M., in proprio e nella qualità, allo I., e sentire, invece dichiarare risolti e improduttivi di effetti, ai sensi della L. Fall., art. 72, i contratti preliminari di compravendita di appartamenti nel realizzando fabbricato, stipulati dallo stesso I. con il R., il Ro. e lo S..

Nel costituirsi, i convenuti contestavano la fondatezza della domanda, deducendo, in particolare, che alle scritture private di cui era stata chiesta la risoluzione andava attribuita la natura di contratti definitivi di compravendita.

La causa veniva riunita ad altra promossa con citazione notificata il 19-11-93 da R.P. nei confronti di I.F. e di M.C.M.A., diretta ad ottenere, con sentenza ex art. 2932 c.c., il trasferimento in proprietà dell’immobile promesso in vendita all’attore.

Con sentenza del 27 – 29-12-2000, il Tribunale rigettava la domanda proposta dal R., e, per quel che in questa sede ancora interessa, accoglieva la domanda proposta dal Fallimento della Edil Iervolino nei confronti di Ro.Ca. e per l’effetto dichiarava risolto e privo di effetti, ai sensi della L. Fall., art. 72, il preliminare intercorso tra I.F. e R. C. con scrittura privata del 22-4-89; dichiarava valide ed efficaci nei confronti del Fallimento le scritture private del 23/7/87 e del 27-2-89, stipulate tra I.F., in proprio e quale legale rappresentante della Edil lervolino s.a.s., e M.C.M.A., in proprio e nella qualità, e conseguentemente trasferiva, a norma dell’art. 2932 c.c. ed in esecuzione dei contratti di permuta di cui alle dette scritture private, al Fallimento della Edil Iervolino il suolo di mq. 1.127 sito in (OMISSIS), unitamente agli immobili costruiti sullo stesso terreno; trasferiva alla M. ed al figlio minore Me.Gi., in conseguenza dell’indicata permuta, n. 2 appartamenti costruiti sul predetto suolo, indicati con gli interni 1 e 3.

Il Ro. proponeva appello avverso tale sentenza nei confronti del solo Fallimento della Edil Iervolino di Iervolino Francesco, deducendo in via preliminare l’inammissibilità ed improponibilità della domanda proposta dalla Curatela per difetto della titolarità del diritto fatto valere, e deducendo che la scrittura privata da lui sottoscritta non costituiva un preliminare di vendita, ma una vendita perfetta, sottratta alla disciplina di cui alla L. Fall., art. 72.

Il Fallimento, benchè ritualmente citato, rimaneva contumace.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 2608/04, rigettava l’appello.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Ro.Ca. sulla base di due motivi, illustrati con memoria, cui non resiste il fallimento.
Motivi della decisione

Il ricorrente con il primo motivo lamenta che il giudice d’appello sarebbe andato ultra petita avendo posto a base della decisione la questione, mai prospettata, che, nel caso di specie, si verteva in tema di vendita di cosa altrui, senza considerare il motivo di doglianza con cui si sosteneva, invece, che tra le parti era intercorso un contratto di vendita definitivo e non già un preliminare.

Con il secondo motivo lamenta che la Corte d’appello non abbia provveduto a qualificare la natura del contratto intercorso tra il M. e la Edil Iervolino con cui il primo si impegnava a cedere alla seconda il terreno su cui doveva essere costruito l’immobile in cambio di due appartamenti.

Il primo motivo è palesemente infondato.

La sentenza impugnata da atto, sia nella narrativa che nella parte motivazionale, che il Ro. aveva dedotto come primo motivo di appello la carenza di legittimazione attiva del fallimento per difetto di titolarità del diritto fatto valere poichè la scrittura oggetto di risoluzione aveva ad oggetto un bene non ancora di proprietà del fallito mentre con il secondo motivo aveva assunto che nel caso di specie si verteva in tema di contratto di vendita definitivo.

La Corte d’appello ha risposto a tale doglianza rilevando che già la sentenza di primo grado aveva osservato che al momento della proposizione della domanda il bene in contestazione non era ancora di proprietà della Iervolino, e tale affermazione non era stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente.

Sul punto poi la Corte d’appello ha conseguentemente argomentato, facendo propria la motivazione già espressa dal tribunale, che comunque si fosse voluto qualificare il contratto di cui il curatore aveva chiesto lo scioglimento e, cioè, preliminare di compravendita, ovvero contratto definitivo di cosa altrui, in questo secondo caso non si era verificato alcun passaggio di proprietà al Ro. non essendosi ancora perfezionato il contratto di permuta del terreno tra i proprietari di quest’ultimo e la Edil Iervolino.

Risulta di tutta evidenza, quindi, che la Corte d’appello non è in alcun modo andata ultra petita nè ha omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa alla natura o meno del contratto. In primo luogo, infatti, la questione della qualificazione del contratto come vendita di cosa altrui era già stata posta nel giudizio di primo grado dall’odierno ricorrente ed oggetto di decisione da parte del tribunale nonchè oggetto di motivo di appello da parte del Ro. laddove aveva contestato la legittimazione attiva del fallimento, come si evince da quanto dianzi esposto.

In secondo luogo, il giudice di seconde cure si è espressamente pronunciato sulla natura del contratto oggetto di controversia, assumendo che, se anche lo stesso fosse stato definitivo, comunque non vi era stato il passaggio di proprietà in favore del Ro., non essendo ancora avvenuta l’acquisizione in proprietà da parte della Edil Iervolino del terreno su cui era stato costruito l’immobile.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

A prescindere dal fatto che la Corte d’appello ha qualificato come permuta il contratto intercorso tra i proprietari del terreno e la Edil Iervolino, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre con quale motivo di appello aveva dedotto la questione della qualificazione del contratto in oggetto, in assenza di tale specificazione, la domanda deve ritenersi nuova e pertanto non scrutinabile in sede di legittimità.

Il ricorso va in conclusione respinto. Nulla per le spese.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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