Cassazione Penale, Sez II 7 luglio 2009 (dep. 9 settembre 2009), n. 35079/09 Software, videogiochi, cdrom, bollino, contrassegno, siae, prescrizione, legge penale, successione, pro reo, duplicazione abusiva, cdrom (2010-01-07)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. ESPOSITO ANTONIO PRESIDENTE

1.Dott. NUZZO LAURENZA CONSIGLIERE

2.Dott. TADDEI MARGHERITA

3.Dott. DIOTALLEVI GIOVANNI

4.Dott. RAGO GEPPINO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) S.A. N. IL

avverso SENTENZA del 29/01/2007

CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

DIOTALLEVI GIOVANNI

Udito il Procuratore Generale in persona del consigliere Antonio Mura che ha concluso per l’annullamento della sentenza per le fattispecie diverse da quelle di cui all’art. 171 ter lett. c) e 171 bis l. 633/41 c.r. per la rideterminazione della pena e inammissibilità del ricorso nel resto.

Motivi della decisione

Con sentenza in data 29 gennaio 2007 la Corte di appello di Palermo confermava parzialmente la sentenza in data 24 novembre 2005 con cui il Tribunale di Palermo aveva riconosciuto S. A. responsabile, oltre che dei reati di cui all’art.171 ter co. 1 L. 633/1941, dichiarati estinti per prescrizione dai giudici d’appello, anche del reato di cui all’art. 648 c.p., rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa.

In motivazione la Corte di appello premesso che il ricorrente era stato identificato come colui che aveva la disponibilità del locale ove vennero rinvenuti i c.d. e le play station abusivamente duplicate dall’originale e destinate alla vendita rigettava il motivo di appello con cui si contestava la consapevolezza della provenienza illecita della merce contraffatta, facendo riferimento alla motivazione della sentenza di prima grado secondo cui la qualità e la quantità dei beni, i luoghi nei quali sono stati sequestrati e l’evidente mancanza del timbro SIAE escludevano che potesse sostenersi la mancanza di siffatta consapevolezza.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione S. A., deducendo violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 2 comma 3 c.p., art. 171 ter l. 633/41, art. 18 1. 248/2000 e art. 192, 530 c.p.p.

Il ricorrente ha dedotto il malgoverno degli elementi probatori acquisiti, rilevando che la sentenza impugnata è manifestamente carente di motivazione e illogica laddove affronta il problema della disponibilità dei locali ove è stata rinvenuta gran parte della merce sequestrata.

Censura inoltre la violazione dell’art. 2, comma 3 c.p.p. in quanto, in relazione alla data di contestazione della commissione dei reati (16 gennaio 1999) e alle leggi che si sono succedute nel tempo (1.248/2000, d.lgv. 68/2003, e la 1. n. 80/2005) si sarebbe dovuto applicare il principio di specialità previsto dall’art. 9 della legge n. 689/81, e la relativa sanzione amministrativa, rispetto all’applicazione dell’art. 648 c.p.

Ciò premesso, occorre dire che il presente ricorso — pure risolvendosi in una prospettazione alternativa di elementi di fatto non ammissibile in questa sede, in considerazione dell’assenza di vizi logici nel ragionamento e nelle valutazioni operate dai giudici di merito impone una diversa considerazione in ordine alla censura dedotta in relazione all’art. 2, comma 3 c.p.

Invero con sentenza n. 47164 del 20-12-2005 le SS.UU. di questa Suprema Corte hanno confermato il principio che il concorso delle condotte di acquisto e ricezione, previste dall’art. 648 c.p., con quelle di detenzione e immissione in commercio previste dall’art. 171 ter della legge 22 aprile 1941, n.633, come modificata dalla legge n.248 del 2000 non è ammissibile, per la prevalenza dell’illecito amministrativo, per specialità, sia sul delitto di ricettazione che sulla contravvenzione di cui all’art. 712 c.p.: e ciò in tutti i casi di acquisto e ricezione dei beni in questione, anche se l’acquisto, come nel caso oggetto del presente giudizio, sia destinato al commercio.

Viceversa, a seguito dell’entrata in vigore del successivo d.lgs. n. 68 del 2003 (che ha abrogato l’art. 16 della legge n. 248 del 2000 e lo ha sostituito con il nuovo testo dell’art. 174 ter della legge n. 633 del 1941) la prevalenza dell’illecito amministrativo si è ridotta ai soli casi di acquisto e ricezione per uso personale.

La singolarità della questione in esame deriva dal fatto che i reati sono stati accertati in un’epoca in cui era ammissibile il concorso tra le fattispecie della legge speciale e quella della legge generale, che successivamente, in base alla legge 248/00, è stato ritenuto inammissibile, per la prevalenza della speciale sanzione amministrativa. Di conseguenza, per ciò che riguarda l’art. 648 c.p. si sarebbe dovuta applicare una formula di proscioglimento in quarto il fatto non era più previsto come reato, anche se, successivamente i fatti hanno trovato una nuova disciplina sanzionatoria penale, sostanzialmente ripristinatoria dell’originaria situazione.

Poiché i reati sono stati giudicati dopo l’entrata in vigore del d.lgv. n. 68/2003, che aveva reso possibile di nuovo la contestazione dell’art. 648 c.p., per le modifiche apportate all’art. 174 ter della legge n. 633 del 1941, limitando la prevalenza dell’illecito amministrativo ai soli casi di acquisto e ricezione per uso personale, il ricorrente è stato ritenuto responsabile anche del reato di ricettazione.

Occorre a questo punto valutare se vi sia stata una violazione dell’art. 2, comma 3 c.p. in ragione dell’eventuale influenza del principio dell’abolitio criminis, nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge n. 248 del 2000 e l’abolizione dell’art. 16 della medesima legge a seguito dell’entrata in vigore del d.lgv. n. 68/2003.

I giudici di merito, infatti, non hanno considerate il mutamento di disciplina della normativa speciale rispetto all’epoca di consumazione dei fatti e non hanno quindi affrontato il problema della assenza di continuità normativa tra le varie fattispecie della legge speciale. Da una situazione in cui era possibile il concorso tra la norma speciale e la norma generale si è passati ad un quadro normativo, in cui la medesima fattispecie trovava la sua disciplina esclusivamente nella legge speciale con l’applicazione di una sanzione amministrativa per poi tornare ad una situazione di possibile concorrente applicazione della norma generale e della legge speciale a seguito dell’introduzione di elementi nuovi caratterizzanti quest’ultima e non previsti dalla disciplina previgente.

Orbene, nel caso in esame, a parere della Corte, deve essere rilevata una frattura tra la previgente e l’attuale normativa speciale che ha come conseguenza l’impossibilità di applicazione dell’art. 648 c.p., la cui configurabilità è direttamente legata alla struttura della fattispecie penale della norma di riferimento che disciplina il reato presupposto. E la rilevata discontinuità tra la disciplina esistente sino all’entrata in vigore del d.lvo. n. 68/2003 e quella introdotta dopo la sua entrata in vigore che ha ristretto la prevalenza dell’illecito amministrativo ai soli casi di acquisto e ricezione dei beni per uso personale, impedisce di superare lo iato legislativo e ricondurre il fatto sotto l’ombrello normativo attualmente vigente.

La perdita di rilevanza penale del fatto intervenuta tra il 2000 e il 2003, e la sua prevalenza come illecito amministrativo, non può consentire che continui a sopravvivere la possibilità del concorso tra le due norme penali, nel momento in cui tra le due fattispecie incriminatrici del reato presupposto non è ravvisabile un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo; lo impediscono l’assenza di continuità, e il proprium delle stesse, diverso in quarto eterogenei sono gli elementi che provvedono a disegnarne la tipicità (si veda, seppur con riferimento a presupposti parzialmente diversi, SS.UU., 18 giugno 1993, n. 8650, Depaoli, CED 194490; e sostanzialmente in termini, in materia di codice della strada, Cass., sez. IV, 21 settembre 2007, n. 38548, De Bernardin, CED n. 237653; sez. IV, 18 marzo 2004, n. 23613, PG i proc. Villar, CED 228786).

Ne questa conclusione può ritenersi in contrasto con la previsione dell’art. 170 c.p.

L’autonomia e la specificità delle cause estintive del reato presupposto, secondo cui queste ultime riguardano solo il reato da esse direttamente investito e non si estendono agli altri reati che siano in qualche rapporto di stretta relazione con l’illecito estinto, non possono correttamente estendersi alle ipotesi in cui il reato presupposto sia stato investito da una pronuncia di incostituzionalità, ovvero sia stato oggetto di abolitio criminis, come nel caso di specie. A parere della Corte, in queste due ipotesi, in cui il fatto perda il suo carattere antigiuridico dal punto di vista del diritto penale, pur permanendo gli altri effetti del fatto, inteso in senso naturalistico, ed eventualmente gli altri caratteri, sotto il profilo dell’illecito civile, amministrativo e disciplinare, al giudice penale si impone la necessità della valutazione e dell’accertamento dell’esistenza e della validità delle suddette cause estintive del reato, le quali, pur operando nel momento in cui agiscono, vanno dichiarate attraverso un giudizio che cade sull’antigiuridicità penale del fatto. In sostanza, il principio di retroattività della legge abolitrice, anche se non inderogabile a differenza di quello di irretroattività della legge sfavorevole, finisce per acquisire rilievo costituzionale sotto il profilo dell’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza), e si impone, anche in forza del modello di "diritto penale del fatto", accolto dal nostro ordinamento (v SS.UU., 26 febbraio 2009, n. 24468, Rizzoli, CED 243587). Con la conseguenza che, nel momento in cui l’accertamento viene compiuto, con la sentenza che chiude il giudizio di primo grado, o anche precedentemente nel corso del procedimento stesso, ove possibile, il giudice si trova di fronte ad una situazione processuale che non può non alterare i limiti della originaria contestazione e di cui deve prendere alto. Nel caso in esame deve rilevarsi che è stata introdotta una nuova norma, rispetto alla normativa vigente al momento della consumazione del fatto, in rapporto di specialità con la stesse e che tutelava il medesimo bene giuridico. Sia sotto il profilo formale che sotto il profilo sostanziale è ravvisabile dunque una volontà di politica criminale, anche se poi l’intenzione del legislatore è di nuovo cambiata, di disciplinare in modo innovativo il settore penale di riferimento. Queste conclusioni portano necessariamente a ritenere che vi sia stata una abolizione totale di tale tipo di illecito, in quanto l’elemento aggiuntivo ha avuto un peso tale da ascrivere alla nuova fattispecie un significato lesivo diverso da quello della fattispecie abrogata. L’inesistenza quindi di uno degli elementi per la configurazione del reato di ricettazione, e cioè la provenienza del bene ricettato da delitto, comporta l’impossibilità di configurare il reato in esame.

In applicazione dunque della disciplina della successione nel tempo di cui al comma 3 dell’art. 2 del c.p., il trattamento sanzionatorio per i fatti anteriormente commessi deve essere individuato in quello più favorevole al reo (si veda in materia di reati tributari SS.UU., 25 ottobre 2000, Di Mauro).

La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il fatto non era previsto dalla legge come reato, sulla base del seguente principio di diritto "In materia di successione di leggi penali, l’art. 2 comma terzo c.p. prende in considerazione tutti i mutamenti legislativi intervenuti, stabilendo che deve applicarsi la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo; pertanto, una volta che sia entrata in vigore una legge più favorevole, questa deve essere applicata sempre, anche se, successivamente, il legislatore ritenga di modificarla in senso meno favorevole, ripristinando le pene più severe previste da altra legge anteriore che la legge mitior aveva a sua volta modificato".

P.Q.M.

La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non e previsto dalla legge come reato.

Roma, li 7 luglio 2009

Depositato in cancelleria 9 settembre 2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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