Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-01-2011) 14-02-2011, n. 5582 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di D.M. ricorre avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Roma che, in accoglimento dell’appello del P.m., ha revocato l’ordinanza con la quale sono stati concessi gli arresti domiciliari in favore del suo assistito.

Si lamenta nel ricorso violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per omessa motivazione sulla permanenza e adeguatezza delle esigenze cautelari, osservando che, per superare le argomentazioni del Gip, che nel concedere gli arresti nel domicilio ha valutato adeguata la misura, bisogna motivare in senso contrario, laddove il Tribunale ha omesso qualsiasi valutazione in argomento, essendosi il Collegio limitato a richiamare il giudicato cautelare. Al contrario nel provvedimento del Gip gli elementi nuovi sono stati individuati nella chiusura delle indagini, nell’emissione del decreto che dispone il giudizio e nella considerazione del periodo di custodia sofferto e valutati tutti unitamente alle situazioni pregresse, quali l’assenza di precedenti, il tempo del commesso reato, la personalità del D., la mancanza di altre pendenze e la posizione marginale rivestita dal ricorrente nell’ambito del procedimento.

A riguardo il provvedimento impugnato, nel richiamare per relationem la motivazione dell’ordinanza impositiva, ignora tutti i nuovi elementi sopraggiunti nel corso dei sei mesi di esecuzione della misura, con motivazione illogica, fondata su una non corretta identificazione dell’ambito del giudicato cautelare, che riguarda la risposta alle singole questioni sottoposte al giudice, non la valutazione degli elementi che sorreggono la misura che, possono essere arricchiti di nuove evenienze, ex art. 299 c.p.p., norma che impone un costante monitoraggio della sussistenza dei requisiti legittimanti la misura restrittiva. Si ritiene che il ripristino della misura maggiormente afflittiva avrebbe potuto giustificarsi solo con l’esposizione di esigenze qualificate, la cui indicazione non è intervenuta, lamentando di conseguenza il travisamento dei presupposti di legge per l’invocazione del principio del giudicato cautelare.

2. Con il secondo motivo si lamenta omessa motivazione con riferimento alle argomentazioni esposte sull’adeguatezza della misura nella memoria difensiva prodotta nel corso del giudizio di appello introdotto dall’accusa, in relazione alle quali si è concluso per l’assorbimento delle questioni esposte. In ordine a tali motivazioni il Tribunale ha quindi operato solo una valutazione di irrilevanza delle situazioni soggettive degli altri imputati, travisando il senso del riferimento operato in memoria, che invece sollecita una corretta applicazione dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Con note d’udienza depositate il 25/01/2011 la difesa espone che dall’epoca dell’ordinanza del Tribunale del riesame sono state concesse svariate autorizzazioni in deroga alle limitazioni imposte al D. nell’esecuzione della misura, che potevano far ritenere superata la materia del contendere dell’odierno ricorso, giungendo ad integrare quasi la presenza di un nuovo, meno grave provvedimento del Gip. Si richiama inoltre, su materia analoga, un precedente provvedimento di questo ufficio, emesso nei confronti di coimputato, che si valuta maggiormente gravato rispetto al D., il cui provvedimento restrittivo è stato annullato con rinvio.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Si rileva in diritto che il disposto dell’art. 299 c.p.p., impone al giudice di valutare costantemente le situazioni di fatto poste a base del provvedimento cautelare, prescrivendo un continuo adeguamento della misura alla situazione concreta, naturalisticamente e giuridicamente in evoluzione, e conseguentemente di operare modifiche della misura applicata, ove la stessa non risulti più adeguata. Tra gli elementi che possono indurre ad una nuova valutazione intervengono il decorso del tempo, unitamente lo stato del procedimento, poichè soprattutto quest’ultimo assume una incidenza diretta sulla possibilità di mutare il quadro valutativo, segnatamente in riferimento alle esigenze cautelari ed alle loro possibilità di tutela con altre misure, nei confronti dell’interessato.

Nella specie sulla base di questi elementi il Gip ha ritenuto ridotta la pericolosità del D., valorizzando, oltre che la condizione personale che, sia pure immutata nel tempo, pativa una costante compressione dei diritti personali, sia lo stato del procedimento, nel quale era intervenuta la chiusura delle indagini con la richiesta di giudizio immediato.

A contrastare la rilevanza degli elementi di fatto riferiti rispetto alla valutazione operata non può validamente svolgersi esclusivo riferimento al principio del giudicato cautelare che, se costituisce un limite alla deducibilità a cura della parte delle medesime situazioni a fondamento delle proprie istanze, non risulta idoneo a limitare la valutazione demandata al giudice cui si è fatto richiamo, valutazione prevista al fine di monitorare costantemente la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura in atto.

Per di più nella specie il richiamo al giudicato cautelare costituisce elemento non conferente anche per ragioni di fatto, poichè è indubbio che, pur nella sovrapponibilità di alcune situazioni valorizzate dal Gip per giustificare l’attenuazione delle esigenze cautelari, fosse subentrato un elemento nuovo, costituito dalla diversa della fase del procedimento che poteva essere diversamente valutato, ma non escluso dall’ambito degli elementi idonei ad assumere incidenza ai fini del giudizio di adeguatezza, e sotto tale aspetto risulta che il primo giudice abbia correttamente operato la sua valutazione discrezionale.

2. L’accertamento di sussistenza della violazione di legge lamentata nel ricorso, impone l’annullamento della pronuncia, senza rinvio, dovendo ritenersi assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *