T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 09-02-2011, n. 252 Rapporto di pubblico impiego U. S. L. inquadramento

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ncora, in sostituzione dell’avv. G. Portaluri, e S. Rossi, in sostituzione dell’avv. E. Spro;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, inizialmente assunto in prova come "Operatore tecnico – Autista" presso la disciolta U.S.L. LE/8 di Maglie ed inquadrato nel IV livello funzionale, veniva successivamente assegnato al Servizio Affari Generali della medesima U.S.L. per prestare la propria attività di autista sugli automezzi riservati agli Amministratori e Dirigenti costretti a spostamenti per necessità di ufficio.

In seguito all’entrata in vigore del DPR n. 384 del 28.11.1990, al R. veniva attribuito il V livello retributivo; tuttavia, a partire dall’1.4.1991, in applicazione di una direttiva del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica del 28.03.1991, in base alla quale il V livello retributivo andava assegnato solamente a coloro che fossero addetti in maniera esclusiva e continuativa alla guida di ambulanza, il ricorrente veniva reinquadrato nel IV livello retributivo.

Con il presente ricorso, pertanto, il sig. R. impugna gli atti epigrafati per i seguenti motivi:

1. violazione dell’art. 30 del DPR n. 761/1979, nella parte in cui prevede la piena equiparazione, sul piano retributivo, di tutti gli autisti, sia di mezzi leggeri che pesanti, i quali vengono assegnati al profilo di operatore tecnico;

2. eccesso di potere per disparità di trattamento;

3. eccesso di potere, ingiustizia manifesta e violazione del principio dell’affidamento e della buona fede, in quanto il dipendente non può essere assegnato a mansioni diverse da quelle per le quali è stato assunto.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione sanitaria controdeducendo alle censure contenute nel ricorso e chiedendone la reiezione.

A seguito della definizione della fase cautelare con ordinanza n. 1170 del 14.12.1998, alla pubblica udienza del 18 novembre 2010 la causa è stata introitata per la decisione nel merito.

Il Collegio ritiene il ricorso inammissibile.

E’ principio pacifico in giurisprudenza, invero, che l’atto di inquadramento (nel caso di specie in un livello più basso rispetto a quello precedentemente ricoperto), ancorchè frutto di un’attività vincolata dalla norma giuridica, è espressione di un potere autoritativo della Pubblica Amministrazione, a fronte del quale la posizione dell’interessato è di interesse legittimo. Ne consegue che esso va obbligatoriamente impugnato, pena l’inammissibilità del ricorso volto all’accertamento del diritto ad un trattamento economico diverso da quello corrispondente all’inquadramento medesimo (TAR Campania, Salerno, sez. II, 21 gennaio 2010, n. 843; TAR Piemonte, sez. I, 9 aprile 2008, n. 606; Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2008, n. 1187; Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2007, n. 5969; TAR Campania, Napoli, sez. III, 6 novembre 2007, n. 10694; TAR Campania, Napoli, sez. V, 21 marzo 2007, n. 2610).

Nel caso in esame l’inquadramento nel IV livello retributivo che, per espressa ammissione del ricorrente nonchè dalla lettura del provvedimento impugnato, risulta essere avvenuto sin dall’1 aprile 1991, non è stato oggetto di impugnazione, cosicchè la pretesa del sig. R. volta al riconoscimento del proprio diritto a rimanere inquadrato nel V livello retributivo e, conseguentemente, ad ottenere le differenze retributive per il periodo dall’1 aprile 1991 in avanti, non può trovare ingresso in questa sede; né può dirsi che il ricorrente non fosse a conoscenza dell’avvenuto inquadramento nel livello inferiore, atteso che esso poteva evincersi dai cedolini delle buste paga relative al periodo di riferimento e quindi già dall’aprile 1991.

Per le considerazioni che precedono, quindi, il ricorso è inammissibile.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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