T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 09-02-2011, n. 251 Competenza e giurisdizione Usl

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, medico ambulatoriale specialista in neurologia, in servizio per n. 8 ore presso il Poliambulatorio di Tricase, per n. 5 ore presso il Poliambulatorio di Maglie, per n. 4 ore a Gallipoli e per n. 8 ore a Poggiardo, in virtù di convenzioni stipulate con l’Amministrazione sanitaria ex art. 48 della legge n. 833/1978 e dell’accordo collettivo di cui al DPR n. 500/1996, impugna, adducendo diversi profili di illegittimità, gli atti con cui la medesima Amministrazione, a fronte di più richieste di mobilità avanzate dalla stessa ricorrente presso il Poliambulatorio di Tricase, previo accorpamento delle 5 ore di cui era titolare presso il Poliambulatorio di Maglie con le 8 ore già assegnatele nel Distretto di Tricase, disponeva il trasferimento di altro specialista, il dott. T.G., nella sede da ultimo menzionata.

Con atto datato 1.2.2000 si è costituita in giudizio l’Azienda USL LE/2 di Maglie per opporsi all’accoglimento del ricorso ed eccependo, in particolare, il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla controversia de qua, atteso che la stessa verte su questioni riguardanti il rapporto di parasubordinazione relativo a prestazioni di opera continuativa e coordinata, che per la loro natura privatistica appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

A seguito della definizione della fase cautelare del giudizio con ordinanza n. 220/2000, alla pubblica udienza del 2 dicembre 2010 la causa, su istanza di parte, è stata introitata per la decisione nel merito.

Il Collegio ritiene doversi dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in esame.

E’ principio pacifico in giurisprudenza, invero, che "il rapporto fra i medici cosiddetti convenzionati esterni e le regioni o le Unità Sanitarie Locali, nella disciplina fissata dalla l. 23 dicembre 1978 n. 833 (istitutiva del servizio sanitario nazionale) e dagli accordi collettivi nazionali ai sensi dell’art. 48 di tale legge, esula, come l’analogo rapporto precedente fra i predetti medici e gli enti mutualistici, dall’ambito del pubblico impiego, difettando il presupposto della subordinazione, e configura un rapporto di prestazione d’opera professionale, sia pure con i connotati di collaborazione continuativa e coordinata ( art. 409 n. 3 c.p.c.); consegue che le controversie ad esso inerenti spettano alla cognizione del giudice ordinario, la cui giurisdizione non resta esclusa, in favore di quella di legittimità del giudice amministrativo, per il fatto che la domanda del professionista denunci, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal suddetto rapporto, l’illegittimità di atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione (nella specie, revoca dell’incarico specialistico ambulatoriale di odontoiatria, senza eliminazione del relativo servizio), tenuto conto dell’inidoneità di tali atti e provvedimenti a degradare le posizioni di diritto soggettive costituite con il menzionato rapporto privatistico e della conseguente sindacabilità dei medesimi da parte del giudice ordinario, sia pure in via incidentale ed al limitato fine della loro eventuale disapplicazione" (Cassazione civile, sez. un., 28 gennaio 1991, n. 818; conforme, ex multis, T.A.R Lazio Roma, sez. III, 03 marzo 2008, n. 1946).

Poiché nella fattispecie la ricorrente è medico specialista convenzionato con il SSN ex art. 48 della legge n. 833/1978, il cui rapporto di lavoro, difettando il presupposto della subordinazione, si configura come prestazione d’opera professionale ex art. 409 c.p.c, la giurisdizione, nella controversia de qua, appartiene al giudice ordinario.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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