Cass. pen. Sez. VI, Ord., (ud. 26-01-2011) 14-02-2011, n. 5580 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. S.A. ha proposto ricorso ex art. 706 c.p.p. avverso la sentenza dell’11/2/2010 con la quale la Corte d’Appello di Venezia ha disposto la sua estradizione verso la Romania per l’esecuzione di una sentenza penale di condanna emessa nei suoi confronti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose consumati nel corso del 1999. 2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, per illogicità della motivazione, osservando che nel provvedimento impugnato è stato completamente omesso il riferimento ai 22 giorni di carcerazione da lui sofferti per questo titolo.

3. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in riferimento all’art. 285 c.p.p., comma 3 e art. 698 c.p.p. poichè la Corte non ha previamente accertato se in Romania il periodo di carcerazione presofferta durante la procedura estradizionale sia scomputato dalla pena inflitta, accertamento imposto dalla necessità di garantire un diritto fondamentale della persona. Si chiede pertanto che l’estradizione venga limitata all’esecuzione della sola parte di pena eccedente i 22 giorni già scontati in Italia durante la procedura estradizionale.

4. Alla prima udienza dinanzi a questa Corte è comparso l’estradando il quale ha dichiarato che vive in Italia con la sua famiglia e svolge lecita attività di lavoro, con contratto a tempo indeterminato, sottolineando la sua integrazione nel territorio italiano, e la mancanza di collegamenti con il suo Stato di origine;

ha sollecitato per questo la pronuncia di rigetto della estradizione o in subordine ha chiesto di essere ammesso a scontare la pena in Italia. Questa Corte ha disposto quindi assunzione di informazioni presso i Carabinieri del luogo di residenza di S., alla ricezione della quali è stata fissata l’odierna udienza.
Motivi della decisione

1. Si rileva preliminarmente che nei confronti di S., cittadino rumeno, è stata attivata la procedura ordinaria di estradizione, in ragione dell’epoca del commesso reato, antecedente al (OMISSIS), il che esclude l’operatività nella specie del limite alla consegna, previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), nella lettura imposta dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 227 del 2010. Tale disposizione è posta a presidio della garanzia del cittadino italiano e comunitario di poter scontare nel nostro paese la sanzione divenuta definitiva nello Stato comunitario richiedente, ove l’interessato sia stabilmente residente in Italia e ne sia provata l’integrazione nel territorio. Nel caso di specie, per effetto della limitazione richiamata, si è fatto ricorso alla procedura di estradizione ordinaria, con effetto incidente sulla condizione soggettiva dell’estradando, poichè tale garanzia non può essere riconosciuta, non essendo prevista analoga riserva per il caso di estradizione.

Ne consegue che, per effetto dell’individuazione temporale di vigenza della normativa del mandato di arresto Europeo, si venga a creare, nella situazione di fatto descritta, una violazione dei diritti fondamentali, tra cui deve collocarsi il diritto di stabilimento, con realizzazione nel concreto di difformità di trattamento di situazioni analoghe, che appare priva di ragionevolezza, come è reso evidente dalla considerazione che proprio nel caso, quale quello in esame, in cui il decorso di un congruo periodo temporale dall’epoca del commesso reato rende in fatto ancor più probabile la recisione dei legami con il proprio paese d’origine e più radicata la presenza nel territorio straniero intervenuta medio termine, sia preclusa l’applicazione della disposizione più favorevole.

La disparità rilevata, non può essere superata sul piano interpretativo, dovendo questo giudice attenersi nella valutazione di legittimità della richiesta dello Stato estero, alla specifica previsione di cui all’art. 705 c.p.p. che non prevede tra i motivi di rifiuto della consegna la valutazione dell’esigenza di reinserimento del condannato e quindi la tutela dell’interesse di tutti gli Stati membri alla rieducazione effettiva del reo, cui è inscindibilmente connesso il rispetto del diritto alla risocializzazione, interesse che la riserva di esecuzione della pena nel territorio dello Stato richiesto mira a garantire. Tale esigenza è posta a base oltre che dei valori costituzionali, all’art. 27 Cost., comma 3, anche dei principi comunitari, in particolare quello di non discriminazione di cui all’art. 12 CE, di uniformità di trattamento dei cittadini Europei previsto dall’art. 17 CE, del diritto di stabilimento riconosciuto dall’art. 18 CE., in relazione ai quali l’applicazione della disposizione di cui all’art. 705 c.p.p. nella situazione descritta, realizza anche la violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, poichè produce l’elusione dei vincoli imposti dall’ordinamento comunitario, sopra richiamati.

Accertata la sicura rilevanza della questione giuridica per la risoluzione del caso concreto, essendo emerse dalle informazioni disposte conferme della piena integrazione di S. e del suo nucleo familiare nel territorio, si ritiene conseguentemente necessario al fine di decidere sollevare d’ufficio eccezione di incostituzionalità dell’art. 705 c.p.p. per violazione dei principi di cui all’art. 3 Cost., art. 27 Cost., comma 3, e art. 117 Cost., comma 1 nella parte in cui non prevede una riserva analoga a quella richiamata dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), qualora la procedura sia attivata tra Stati membri dell’Unione Europea e riguardi la richiesta di estradizione di un cittadino dello stesso territorio, stabilmente inserito in Italia.

Conseguentemente, in applicazione della L. Cost. 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1 e L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23 si dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, e l’esecuzione degli adempimenti indicati in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., art. 27 Cost., comma 3, art. 117 Cost., comma 1 la questione di costituzionalità dell’art. 705 c.p.p., nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna e la conseguente possibilità di scontare la pena in Italia, del condannato, cittadino di un paese membro dell’Unione Europea, residente o dimorante nel nostro territorio ed ivi stabilmente inserito, del quale sia stata richiesta l’estradizione;

Sospende il giudizio e dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano trasmessi alla Corte Costituzionale, sia notificata la presente ordinanza alle parti in causa ed al Pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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