T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 09-02-2011, n. 242 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La curatela agisce per l’esecuzione della sentenza adottata dal Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Campi Salentina, in data 15 dicembre 2009 (n. 227/09), con cui il G.O. -tra l’altro- condannava il Comune di Trepuzzi:

– al pagamento in favore del Fallimento "P.V. Soc. Coop. a r.l." della somma di euro 19.079,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda fino al soddisfo;

– e, inoltre, alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.414,00.

1.1 Sentenza divenuta irrevocabile il 14 febbraio 2010.

2.- Tanto premesso in fatto, ed ancora preso atto del perdurante inadempimento del Comune, cui in data 7 ottobre 2010 veniva anche notificato atto di precetto, il Collegio osserva che "l’art. 37 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (oggi l’art. 112 cod. proc. amm., ndr) prevede la possibilità di ricorrere al meccanismo dell’ottemperanza, in presenza di una sentenza passata in giudicato resa dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria (…), in considerazione della natura immanente del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Com’è noto, la proposizione del giudizio di ottemperanza non è preclusa dall’istanza di ulteriori e diversi strumenti di tutela, anche davanti ad altri giudici (Cons. Stato, IV, 16 aprile 1994 n. 527).

Ed invero, come precisato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 marzo 1973 n. 1, la procedura ex art. 27 n. 4 T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 va ritenuta esperibile anche per l’esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somma di denaro, alternativamente (si afferma da Cons. Stato, VI, 16 aprile 1994, n. 527) rispetto al rimedio dell’esperimento del processo di esecuzione, ma anche congiuntamente (si afferma da Cass. SS.UU. 13 maggio 1994, n. 4661, e Cons. Stato, IV, 25 luglio 2000, n. 4125) all’ordinaria procedura esecutiva.

Il giudizio di ottemperanza tende a far conseguire al ricorrente vittorioso tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall’Amministrazione con un comportamento, apertamente o velatamente, omissivo.

Ed invero, una volta intervenuta una pronuncia giurisdizionale, che riconosca come ingiustamente lesiva dell’interesse del cittadino un determinato comportamento dell’Amministrazione o che detti le misure cautelari ritenute opportune e strumentali all’effettività della tutela giurisdizionale, incombe l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi ad essa, ed il contenuto di tale obbligo consiste, appunto, nell’attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice (Corte Cost., 8 settembre 1995, n. 419).

L’amministrazione, in via generale, è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l’an ed il quando, ma al più, e non necessariamente, una limitata discrezionalità per il quomodo, per cui non può invocare asserite difficoltà finanziarie per sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti a suo carico dal giudicato (cfr., Cons. Stato, IV, 7 maggio 2002, n. 2439).

Nella specie, il comando giurisdizionale, costituente la regola del "caso concreto’, riconosce alla parte vittoriosa il diritto ad ottenere il pagamento di una somma di denaro anche precisata nel suo ammontare, oltre accessori e non lascia ampio margine interpretativo alla discrezionalità dell’Amministrazione.

Conseguentemente, in base all’art. 4, comma II, della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato E, nella specie, sussiste, in capo all’intimata Amministrazione Comunale (…), un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione" (T.a.r. Calabria Catanzaro, I, 7 luglio 2010, n. 1540; v. anche, fra le ultime, T.a.r. Calabria Catanzaro, I, 5 maggio 2010, n. 605; T.a.r. Campania Napoli, IV, 29 giugno 2010, n. 16441; T.a.r. Lazio Roma, II, 3 novembre 2009, n. 10759).

3.- Tanto esposto, deve dunque accogliersi il ricorso e, per l’effetto, dichiararsi l’obbligo del Comune di Trepuzzi, in persona del Sindaco pro tempore, di dare integrale esecuzione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione/notificazione della presente statuizione, al giudicato formatosi sulla sentenza n. 227/2009 resa dal Tribunale Civile di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, il 15 dicembre 2009 (così corrispondendo al Fallimento la somma di euro 19.079,60 -oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda fino al soddisfo – e le spese di quel giudizio, liquidate in euro 3.414,00).

3.1 Per il caso di ulteriore inadempienza, inoltre, il Tribunale nomina fin da ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del medesimo Comune di Trepuzzi, affinché provveda in luogo dell’Amministrazione entro l’ulteriore termine di giorni 45 (quarantacinque).

4.- Le spese per il presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella somma complessiva di euro 2.000, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, accoglie il ricorso n.1805/2010 indicato in epigrafe e, per l’effetto, provvede alla fissazione dei termini, alla nomina del commissario ad acta e alla condanna alle spese nei sensi precisati ai punti 3.- e 4.- della motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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