SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al O 699/2008 R.G. e promossa da:
… … nato … elettivamente domiciliato in Siracusa in viali Santa Panagia n. 81/E presso lo studio dell’avv. Francesco Adamo,che lo rappresenta e difende come da procura in atti – attore-
contro
… … residente in … – convenuta contumace
Alfa s.r.1. in persona del legale Rappresentante p.t con sede in Roma via G.G.Viola n°74, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Improda ed Alessandro Boccadifuoco, elettivamente domiciliata in Siracusa presso lo studio di quest’ultimo in Siracusa viale Santa Panagia n.90, come d procura in atti – convenuta costituita-
… ASSICURAZIONI s.p.a in persona del legale Rappresentante p.t., con sede in S.Donato Milanese (lviii) via Unione Europea 3/B rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Improda ed Alessandro Boccadifuoco, elettivamente domiciliata in Siracusa presso lo studio di quest’ultimo in Siracusa viale Santa Panagia n.90, come da procura in atti – convenuta costituita-
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale
Conclusioni: all’odierna udienza del 03/10/2008 sono state precisate le conclusioni, come da dichiarazioni formalizzate nel verbale d’udienza in pan data e che in questa sede si intendono integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nelle forme di legge, … … conveniva davanti a questo Giudice di Pace la sig.ra … …, 1’ Alfa Italiana s.r.1. in persona del legale rappresentante p.t. e la … Assicurazioni s.p.a, in persona del
Tale norma non prevede condizioni di sorta, addirittura aggiunge al comma 2 che “per l‘intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre ai danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell ‘assicurato ai risarcimento del danno… “. ed al comma 3 “nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno “.
Alla luce delle richiamate e riportate disposizioni di legge, l’azione nei confronti della compagnia assicuratrice del mezzo utìlizzato prevista dall’ art, 149 avrebbe carattere facoltativo [ “] disciplinata comunque dal Legislatore per l’encomiabile
motivazione di cercare di evitare lungaggini, di snellire le procedure con l’obiettivo di cui all’art. 14 del Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto approvato con D.P.R. 18/7/2006 N che così recita: ‘ Il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l’ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l’innovazione dei contratti che potranno contemplare i ‘impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno informa spec con contestuale riduzione del premìo per l’assicurato”
2. L’azione aquiliana cx art. 2054 c.c. nei confronti del responsabile civile non è stata abrogata.
La vigenza ditale norma trova conferma esplicita nel riferimento ad essa contenuto nell’art. 122 del cod. ass. che così dispone: “I veicoli a motore senza guida di rotaie… non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equ se non siano coperti dall ‘assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’art. 2054 del codice civile
Ne trova conferma ulteriore il fatto che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che nel caso di azione risarcitoria promossa a sensi dell’art. 2054 cc. nei confronti del proprietario e del conducente, il Giudice possa ordinare cx art. 107 c p.c. l’intervento dell’ impresa assicuratrice che copre la responsabilità dell’autore dell’illecito (Cass. 13955/2007) legale Rappresentante p.t., per ottenere condanna al risarcimento dei danni subiti nei sinistro del …/2007 alle ore 13,10.
All’uopo esponeva:
1. che quei giorno ed a quell’ora, giunto alla guida del proprio ciclomotore all’intersezione tra il viale … con la via …, veniva investito da un …, di proprietà della Alfa Italiana s.r.l. e condotto dalla sig.ra … …, per non essersi quest’ultima fermata al segnale di STOP;
2. che rovinando a terra riportava danni sia materiali al mezzo che alla persona;
3. che sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani della Polizia Municipale di Siracusa;
4. che sebbene avesse richiesto il risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti degli artt.li 145 e 148 del C.d.A, alla … Assicurazioni s.p.a, non aveva ottenuto da questa alcun riscontro,
All’udienza fissata per la comparizione delle parti:
– non era presente la sig.ra … …, pur ritualmente citata a comparire;
ne veniva,pertanto, dichiarata la contumacia.
-Erano presenti, a mezzo dei loro difensori, i convenuti Alfa Italiana s.r. 1. e … Ass.ni s.p.a., che insistevano in tutto quanto richiesto, dedotto d eccepito nella comparsa di costituzione e di risposta depositata in Cancelleria in data 05/03/2008
In particolare, nel fare presente:
5. che il veicolo … targato … era un’autoambulanza;
6. che, al momento dell’impatto per cui è causa, l’autoambulanza aveva il dispositivo acustico e luminoso attivato, dovendo trasportare un malato nel locale nosocomio;
7. che la conducente di detta autoambulanza, giunta all’intersezione tra via … e viale … aveva comunque rallentato la propria corsa in ottemperanza al segnale di STOP e aveva ripreso la marcia, una volta accertatasi che tutti i mezzi in prossimità dell’intersezjone si erano arrestati o disimpegnato l’incrocio;
8. che il …, noncurante di tutto questo, aveva superato i mezzi fermi andando a collidere con il …;
9. che non risultava essere stata formalizzata alla Compagnia ass,ce del … alcuna richiesta di risarcimento;
10. che non era stata allegata alla richiesta- irritualmente rivolta all’…- nessuna certificazione o documentazione, attestante la sussistenza dei pretesi danni fisici per i quali si richiedeva il ristoro;
diiedevano:
– in via preliminare
3. Con ordinanza 13 giugno 2008 n.205 la Corte Costituzionale ha preso in
esame le prime eccezioni di incostituzionalità sollevate in merito all’art. 141, 143,
144,148, 149. 150 del D.Lgs 209/2005..
Il giudizio della Corte è in realtà un giudizio di inammissibilità delle eccezioni sollevate dai Giudici di Pace di Pavullo del Frignano e di Montepulciano. Tale inammissibilità deriverebbe dal fatto che quei Giudici di Merito non avrebbero ricercato una “interpretazione costituzionalmente orientata” delle norme impugnate. Secondo la Corte Costituzionale tale interpretazione costituzionalmente orientata dovrebbe partire dal presupposto fondamentale che le nonne del codice delle
assicurazioni sono intese a rafforzare la posizione del danneggiato, in Quanto soggetto più debole,legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia ass.ce del veicolo “senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i diritti derivanti dal rapporto obb1i nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso “.
Ad avviso di questo Decidente, nell’ effettuare un’ interpretazione costituzionalmente orientata, il Giudice di merito non può non tenere conto delle direttive della Comunità Europea in particolare dell’ultima Direttiva 2005/14/CE del Parlamento e del Consiglio, dell’il maggio 2005, che all’art. 4 quinquies obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato, possano avvalersi di un’azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro.
Il principio generale desumibile dalle citate Direttive, vigenti al tempo della codificazione, è che l’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile è a litisconsorzio integro nel senso che prendono parte al giudizio tutti i soggetti
interessati in relazione al fatto illecito, da accertarsi in comunanza di causa.
Orbene, la procedura disciplinata dall’ art. 149 del Codice delle Assicurazioni, non è a litisconsorzio integro, perché esclude una delle imprese interessate e comunque il responsabile civile ed il conducente antagonista.
4. Da ultimo non appare ultroneo porre in evidenza il fatto che molti Giudici di merito si sono orientati nel v&utare come facoltativa la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall’art. 149 del nuovo codice delle assicurazioni: cfr. Giudice di
11. venisse disposta la conversione del rito da ordinario in quello speciale del lavoro ex art. 3 della legge 102/2006;
12. venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva, posto che, secondo la vigente normativa in fatto di c.d. “risarcimento diretto”, la domanda del … andava ritualmente proposta alla propria Compagnia assicurativa (“SAI”) e non a quella della controparte;
– nel merito
13. venisse rigettata la domanda attrice, per essere il … venuto meno agli obblighi previsti dalla vigente normativa, con condanna cx art.96 c.p.c.;
14. venisse dichiarata l’inammissibilità della pretesa risarcitoria in ordine ai quantwn, per essere i danni lamentati descritti e motivati solo vagamente;
in via istruttoria:
15. venisse ammessa prova per testi con la persona della sig.ra … … di – – Siracusa.
‘Disposta la conversione dei rito, da quello ordinario a quello speciale del lavoro, poiché da parte convenuta si insisteva perché venisse decisa l’eccezione di carenza di legittimazione passiva a suo tempo formalizzata, prima che venissero prese in considerazione le richieste istruttorie formalizzate dall’istante, all’odierna udienza, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta a decisione sul punto, dando pubblica lettura del dispositivo della sentenza emessa.
Motivi della decisione
1. il nuovo Codice delle assicurazioni private, approvato con D.Lg.vo 7/09/2005 n.
209 ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2006, prevede all’art. 149 comma 6 :“In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all ‘art. 145 comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”
Mentre l’art. 144 stesso codice così recita: “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è l’obbligo dell’assicurazione, ha azione diretta per il ri del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata I ‘assicurazione “.
ottobre 2007; cfr. Giudice di Pace di Torino 19.11.2007 n° 10623; cfr. Giudice di Pace di Sorrento 19/12/2007; cfr. Giudice di Pace di Torino 28/11/ 2007 11011700/07). Si condivide tale orientamento alla luce delle argomentazioni innanzi riportate, avendo come obiettivo quello di garantire un maggior approfondimento della vicenda e verosimilimente un esito più corretto della controversia.
P.Q.M.
11 Giudice di Pace, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la proponibilità dell’azione promossa da … … con l’atto introduttivo del presente giudizio e, per l’effetto, rigetta l’eccezione preliminare formulata dalle convenute Alfa s.r.l. ed … Assicurazioni s.p.a;
2. rimette sul ruolo la causa, e dispone per il proseguo come da ordinanza separata in pari data;
3. dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza non definitiva sia notificata alla parte non costituita sig.ra … ….
Siracusa 03 ottobre 2008
Il Giudice di Pace
dott.ssa Fantastico Licia