T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 09-02-2011, n. 232 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

v. Fazio, in sostituzione dell’avv. Fischetti, per la P.A. comunale;
Svolgimento del processo

La ricorrente impugna i provvedimenti di diniego del condono edilizio chiesto, ai sensi e nei termini di cui alla l. n. 326/2003, per l’ampliamento, mediante realizzazione di un vano soggiorno e di una tettoia al piano terra, dell’immobile di proprietà, già condonato, in San Vito (TA), rispettivamente notificati il 17 febbraio 2006 e il 9 agosto 2007, nonché l’ingiunzione alla demolizione delle opere abusive medio tempore accertate, ordinata in data 4 maggio 2006, unitamente agli atti presupposti, avanzando, altresì, richiesta di risarcimento dei danni subiti.

A sostegno del gravame la ricorrente deduce:

a) la violazione di legge per errata e/o mancata applicazione dell’art. 32 del d.l. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, delle l.l. r.r. nn. 28/2003 e 19/2004, dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 3 e 10 bis della l. n. 241/1990; nonché la violazione dell’art. 97 Cost., dei principi di buona amministrazione, di affidamento e del giusto procedimento in relazione alla regola tempus regit actum;

b) l’eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto e carenza assoluta di motivazione, contraddittorietà, illogicità, perplessità ed ingiustizia manifeste, disparità di trattamento e illegittimità derivata.

Si sono costituite le Amministrazioni, comunale e regionale, eccependo l’improcedibilità e l’inammissibilità e concludendo, in via gradata, per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 25 novembre 2010 fissata per la trattazione del ricorso la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

I. Il ricorso è, in parte, fondato, nei termini di seguito esposti, e in parte, improcedibile

II. Vista la nota prot. n. 38567 Tec. 1.5, datata 17 novembre 2005, dell’Ufficio tecnico dell’Ispettorato Rip.le Foreste dell’Assessorato regionale – il cui contenuto è stato integralmente recepito dai provvedimenti di rigetto del condono edilizio assunti dal Comune di Taranto, parimenti gravati nel presente giudizio – va preliminarmente riconosciuta la legittimazione passiva anche in capo alla Regione Puglia.

III. In relazione ai motivi di ricorso dedotti con riferimento alle istanze di condono presentate dalla ricorrente al fine di sanare abusi commessi su immobili assoggettati a vincoli, che per la loro correlazione possono essere trattati unitariamente, il Collegio ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuta questa medesima sezione con la sentenza n. 17 del 10 gennaio 2009, che vale quale precedente conforme, e qui integralmente richiamate.

Premesso che le norme che disciplinano il condono degli abusi in questione sono i commi 26 e 27 lett. d) dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003 e che legislazione regionale non si è discostata minimamente dalle previsioni della legge nazionale, "oltre agli abusi maggiori (nn. da 1 a 3 dell’Allegato 1 al D.L. n.269 del 2003) anche gli abusi minori (nn. da 4 a 6 dell’allegato) sono sanabili nella Regione Puglia.

A questa generale sanabilità (nei limiti generali previsti dal comma 25 dell’art. 32) il comma 27 lett. D) prevede delle eccezioni quanto agli abusi commessi su immobili vincolati…. Il combinato disposto dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 32 comma 27 lett. D) del d.l. n. 269 del 2003 comporta quindi che un abuso commesso su un bene vincolato può essere condonato, a meno che non ricorrano, insieme, l’imposizione del vincolo di inedificabilità relativa prima della esecuzione delle opere, la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio, la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Se una di tali condizioni non ricorre (ad esempio la difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici), l’abuso realizzato su un immobile soggetto ad un vincolo di inedificabilità relativa sfuggirà alla disciplina dell’eccezione regolata dall’art. 32 comma 27 lett. D) citato (cioè alla non condonabilità) e sarà invece assoggettato alla disciplina generale dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985, sicché sarà condonabile anche (ad esempio) l’abuso realizzato dopo la imposizione del vincolo (sempre in presenza delle condizioni previste dal citato art. 32 della legge n. 47 del 1985).

Più semplice è il coordinamento fra l’art. 33 della legge n. 47 del 1985 e l’art. 32 comma 27 lett. D) del D.L. n. 269 del 2003, dato che la realizzazione di un abuso in area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, dopo l’imposizione del vincolo stesso, importa la non condonabilità dello stesso, ai sensi dell’art. 33. E’ pertanto irrilevante la sussistenza o meno delle altre condizioni contemplate dall’art. 32 comma 27 lett. D) citato".

III.1. Così definito il rapporto fra i complessi normativi illustrati, erra in motivazione l’Amministrazione comunale, laddove argomenta il rigetto delle istanze di condono rilevando che:

"- l’area, su cui ricade il fabbricato è sottoposta ai Vincoli PaesaggisticoAmbientale, Idrogeologico ed è perimetrata dal P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico), redatto dall’Autorità di Bacino della Regione Puglia ed approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 39 del 30/11/2005…

– l’art. 32, comma 26, della L. 326/03, per gli interventi edilizi realizzati abusivamente su aree sottoposte a vincoli di tutela, limita l’applicabilità del Condono Edilizio esclusivamente alle tipologie di illecito n. 456 della tab. C allegata alla suddetta legge, carattere che nella fattispecie non si riscontra" (provvedimento n. 1116 del 16 febbraio 2006, richiamato nel successivo provvedimento n. 4911/2007 del 9 agosto 2007).

III.2. Argomentando in tali termini, infatti, l’Amministrazione, da un lato, presuppone che le tipologie di abuso maggiori (nn. da 1 a 3 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003) realizzate in aree sottoposte a vincoli relativi non siano comunque condonabili – contrariamente all’indirizzo assunto da questo Collegio – dall’altro, si esime da qualsiasi istruttoria in ordine alla verifica delle condizioni per potere accedere al condono, ex art. 32, comma 27, lett. d), del medesimo decreto legge, prima fra tutte, quella dell’anteriorità della realizzazione dell’abuso (dichiarata ante 1 ottobre 2003) rispetto all’imposizione dei vincoli ravvisati.

III.3. In particolare, con motivazione tardiva espressa negli scritti difensivi e, dunque, inammissibile, la stessa Amministrazione fa discendere l’imposizione del vincolo idrogeologico, ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. n. 3267/23, dalla delibera n. 28 del 12 marzo 1958 della Camera di commercio Industria e AgricolturaCommissione permanente per l’Agricoltura e le Foreste di Taranto, anziché da quella, successiva, del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005 di approvazione del P.A.I., richiamata a presupposto dei provvedimenti impugnati. Nulla dice, invece, in merito alla previsione dei vincoli paesaggisticiambientali, parimenti citati, con specifico riferimento alla natura e alla data della loro imposizione all’area interessata dall’intervento edilizio contestato.

III.4. Solo una volta accertata l’eventuale anteriorità delle ulteriori opere abusive, di ampliamento, di cui si chiede attualmente il condono rispetto all’imposizione successiva dei vincoli, condizione, questa, per accedere al condono, può trovare applicazione, come chiesto da parte ricorrente, il disposto di cui all’art. 32 della l. n. 47/1985, come riformulato dall’art. 32, comma 43 del d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, a norma del quale: "Fatte salve le fattispecie previste dall’art. 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso….".

Ininfluenti, a tali fini, sono, invece, i precedenti pareri favorevoli rilasciati in relazione alle diverse opere abusive eseguite con la costruzione dell’edificio principale, realizzate in periodi differenti e già condonate.

III.5. Sostiene, inoltre, l’Amministrazione comunale che "Ai sensi dell’art. 146, comma 10, lett. c), l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione anche parziale degli interventi…" (provvedimento di rigetto prot. n. 4911/2007).

Ora sul punto occorre precisare che l’art. 1, comma 39, della l. n. 308 del 2004, c.d. condono paesaggistico, norma eccezionale, introduce una deroga, per il tempo di vigenza, alla disciplina a regime di cui all’art. 146 d.lg. n. 42 del 2004 consentendo l’accertamento postumo di compatibilità ambientale – id est, sanatoria – nei confronti dei procedimenti pendenti aventi ad oggetto gli interventi edilizi rilevanti sotto l’aspetto paesaggistico, per i quali non sia stato richiesto nulla osta paesaggistico (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 28 dicembre 2009, n. 9603, T.A.R. Lecce, sez. III, 1 luglio 2010, n. 1623).

III.6. La circostanza, infine, che "l’area su cui insiste l’unità immobiliare oggetto della richiesta è tipizzata dallo strumento urbanistico vigente in A 10 (parchi giochi e sports) le cui norme di attuazione non prevedono interventi di tipo residenziale… (provvedimento di rigetto prot. n. 4911/2007) non è, poi, di per sé, ostativa al rilascio del condono, atteso che la sanatoria è volta proprio a legittimare interventi contrari agli strumenti urbanistici vigenti.

IV. In conclusione, nei provvedimenti di diniego gravati non è adeguatamente documentato, con conseguente difetto di istruttoria, che ricorrano, congiuntamente, le condizioni preclusive alla sanabilità delle opere abusive, previste dall’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, determinate, come detto, dall’assenza o difformità rispetto al titolo edilizio, dal contrasto con le norme e previsioni urbanistiche, nonché dalla realizzazione dell’abuso dopo l’imposizione del vincolo di inedificabilità relativa. Nello specifico, i dinieghi di sanatoria sono fondati esclusivamente sull’erroneo presupposto giuridico della sanabilità limitata alle sole tipologie di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.lgs. 269/2003, senza alcuna indagine in ordine al tempo di realizzazione degli abusi rispetto a quello dell’imposizione dei vincoli insistenti sull’area.

Alla luce di quanto ritenuto, le censure dedotte sono fondate.

V. Per quanto concerne l’impugnativa dell’ordinanza di demolizione, n. 35 del 4 maggio 2006, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

V.1. Dalla produzione in atti emerge che in data 6 luglio 2006 la ricorrente ha presentato istanza di sanatoria per le opere abusive realizzate.

V.2. Ciò premesso, il Collegio deve rilevare che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la presentazione dell’istanza di sanatoria, successivamente all’emanazione dell’ordine di demolizione, rende inefficace il provvedimento sanzionatorio perché impone il riesame, quantomeno nella parte de qua, della abusività delle opere stesse, determinando la necessaria formazione di un nuovo provvedimento di accoglimento o di rigetto espresso o tacito.

V.3. Ne consegue, da un lato, che risulta preclusa all’Amministrazione la possibilità di portare a esecuzione la sanzione demolitoria precedentemente adottata, ormai improduttiva di effetti giuridici (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 9 novembre 2009), e, dall’altro, la necessità, in caso di rigetto espresso o tacito della istanza di sanatoria, dell’emanazione di una nuova misura demolitoria (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 13 dicembre 2006, n. 4654; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 29 giugno 2010, n. 16439), inflitta all’esito della attivazione di un rinnovato procedimento ripristinatorio, il cui provvedimento conclusivo dovrà assegnare agli interessati un nuovo termine per adempiere (Consiglio Stato, sez. IV, 12 maggio 2010, n. 2844; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 3 giugno 2010, n. 1337 e 13 gennaio 2011, n. 9).

V.4. La validità di tale argomentazione permane anche nel caso de quo in cui alla nuova istanza di sanatoria è già seguito un ulteriore rigetto, provvedimento prot. n. 4911/2007, per motivazioni in parte sostanzialmente analoghe.

VI. Sulla base di quanto sopra esposto, il ricorso, quanto ai provvedimenti di diniego di condono deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione.

Va invece dichiarato improcedibile, per quanto riguarda l’impugnativa dell’ordinanza di demolizione.

VII. In merito alla domanda del risarcimento dei danni, il Collegio deve infine rilevare che la stessa, allo stato, non è meritevole di accoglimento.

Invero dal pronunciato annullamento consegue un effetto conformativo in ordine all’ulteriore attività dell’Amministrazione, che costituisce esso stesso un tipo di risarcimento in forma specifica adatto alle caratteristiche della fattispecie (C.S. VI, 4 settembre 2002, n. 4435), impregiudicate restando le azioni proponibili, in ipotesi, all’esito del riesercizio del potere amministrativo (C. S. IV, 30 aprile 2003, n. 2329).

VIII. Peraltro in considerazione di tutte le suesposte considerazioni le spese e competenze del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) lo accoglie, nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti di diniego di condono impugnati (prot. n. 1116 del 16 febbraio 2006 e prot. n. 4911/2007, notificato in data 9 agosto 2007, della Direzione Urbanistica – Edilità del Comune di Taranto);

b) lo dichiara improcedibile, quanto all’impugnativa dell’ordinanza di demolizione n. 35/2006.

c) compensa tra le parti le spese e le competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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